ll Giudice di Pace di Bologna con la sentenza 08.10.2025, accoglieva il ricorso del ricorrente il quale aveva impugnato due verbali sollevando diverse eccezioni, tra cui la decadenza per notifica oltre i 90 giorni , la mancanza di omologazione delle apparecchiature elettroniche , l’omissione di dati essenziali e il difetto di presegnalazione. Il Comune pur regolarmente citato, era rimasto contumace.
I motivi principali che hanno portato all’annullamento dei verbali sono stati due:
Mancanza di Omologazione: Le apparecchiature elettroniche utilizzate (VRS EVO-T12-5-RS4 e Project Automation K53700/SA) risultavano solo approvate ma non omologate, in violazione dell’art. 142, comma 6, C.d.S.. Il Giudice ha aderito all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenze n. 10505/24 e ordinanza n. 1332/2025) secondo il quale l’omologazione (procedura tecnica finalizzata a garantire perfetta funzionalità e precisione) è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni.
Decadenza della Notifica: La notifica dei verbali era avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 201 C.d.S..
SENTENZA
In punto a: Opposizione a sanzione amministrativa – Codice della Strada
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. 69/2009, con esposizione succinta delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione.
L’opponente ha impugnato i verbali n. V4 e n. Z2, notificati il 24.03.2025, deducendo:
Decadenza dell’Amministrazione ex art. 201 C.d.S. per notifica oltre il termine di 90 giorni;
Mancanza di omologazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate;
Omissione di dati essenziali nei verbali (matricola, taratura); Incertezza del rilevamento per presenza simultanea di più veicoli; Difetto di presegnalazione della corsia riservata.
Il Comune di Bologna, regolarmente citato, non si è costituito e non ha presenziato all’udienza.
Motivazione
Si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Pubblica Amministrazione opposta, che regolarmente citata non ha depositato memoria difensiva né si è presentata in udienza.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione (Cass., sez. VI, 24/01/2019, n. 1921).
Da ciò consegue che l’adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l’opposta Pubblica Amministrazione risulti non costituita, non può che limitarsi a valutare i fatti per come esposti dal ricorrente. Va poi considerato che la Corte Suprema, con sentenze numero 7296/96 e 373/98, ha ancora stabilito che “nella circostanza in cui l’opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della Pubblica Amministrazione, la loro mancata produzione da parte dell’Autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell’opponente stesso”. D’altra parte, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un’inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione assumendo la veste sostanziale di attore è tenuta, ai sensi dell’articolo 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.
Nel caso di specie, il ricorso risulta fondato e merita accoglimento Nel caso di specie:
La notifica dei verbali è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 201 C.d.S., come documentato dagli atti;
Le apparecchiature elettroniche utilizzate (VRS EVO-T12-5-RS4 e Project Automation K53700/SA) risultano approvate ma non omologate, in violazione dell’art. 142, comma 6, C.d.S.
Questo giudice aderisce al recente orientamento della Corte di Cassazione che con sentenza n 105050/24 e con l’ordinanza n. 1332/2025, pubblicata lo scorso 14 maggio 2025, ha ulteriormente consolidato la linea interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni. La Corte ha ribadito come vi sia distinzione tra il procedimento di omologazione e quello di approvazione, che hanno del resto caratteristiche, natura e finalità diverse. In particolare l’omologazione “ consiste in una proceduta che – pur essendo amministrativa- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito questo che costituisce indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art 142 CDS ( CASS CIV n 10505/24). Aggiungono ancora i magistrati “ funzionalità che peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla PA dalla quale dipende l’organo accertatore ( cass civ 14597/21).
Stante quindi l’assenza di alcuna allegazione atta a confutare quanto sostenuto da parte ricorrente, il ricorso va accolto ed il verbali impugnati annullati.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il Dm 147/22 valori minimi vista la serialità della controversia, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla per la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie il ricorso proposto da Avv. Alessandro Gazzea;
- Annulla i verbali di contestazione n. V4 e n. Z2;
- Condanna il Comune al pagamento delle spese di lite quantificate in € per compensi € per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in BOLOGNA il 08-10-2025
Il Giudice di Pace

