La recente ordinanza della Cassazione, Sez. II civile n. 31876/2025 annulla una sanzione per eccesso di velocità, sancendo la non equipollenza tra approvazione e omologazione obbligatoria, ma soprattutto, sancisce l’onere dell’Amministrazione di provare documentalmente la taratura presso centri accreditati ISO 17025, negando fede privilegiata alla mera menzione nel verbale. In assenza di certificati tecnici prodotti, l’accertamento è illegittimo.
La Corte ha stabilito tre principi inderogabili:
A) Primato dell’Omologazione: L’approvazione amministrativa non è surrogato dell’omologazione tecnica.
B) Obbligo di Prova Documentale: La fede privilegiata del verbale non copre la metrologia; serve il certificato di taratura ISO 17025.
C) Onere alla P.A.: È lo Stato che deve provare la legittimità del suo strumento, non il cittadino a doverne provare il guasto.
A)
Nell’ordinanza 31876/2025, la Corte afferma perentoriamente: “E’ illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”. Poiché l’art. 142, comma 6, C.d.S. richiede espressamente che le apparecchiature siano “debitamente omologate”, l’utilizzo di strumenti solo “approvati” viola la riserva di legge, rendendo l’accertamento nullo.
La citata ordinanza non si limita a ribadire l’obbligo di taratura, ma affonda le radici nella distinzione strutturale tra omologazione e approvazione, confermando l’orientamento dirompente inaugurato già dalla sentenza Cass. n. 10505/2024
B)
L’aspetto forse più innovativo dell’ordinanza 31876/2025 riguarda il regime probatorio. La Corte ridisegna i confini dell’onere della prova nel processo di opposizione a sanzione amministrativa, spostando il baricentro dalla presunzione di legittimità all’obbligo di documentazione tecnica.
Un punto cardine della decisione è la demolizione della prassi secondo cui il verbale di accertamento farebbe fede privilegiata (art. 2700 c.c.) anche riguardo al funzionamento dello strumento. La Corte chiarisce che la fede privilegiata copre solo i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti (es. “ho visto l’auto passare”, “ho letto il display”).
Tuttavia, il corretto funzionamento di un’apparecchiatura elettronica complessa, la sua calibrazione interna e la sua rispondenza ai parametri metrologici non sono fatti percepibili sensorialmente dall’agente. Sono valutazioni tecniche che dipendono da verifiche pregresse svolte da terzi (i laboratori). Pertanto, l’affermazione dell’agente nel verbale (“apparecchio debitamente tarato”) è priva di efficacia probatoria privilegiata; è una mera dichiarazione di scienza che deve essere supportata da documentazione esterna.
La Cassazione stabilisce il principio secondo cui “spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”.
Questo principio ha implicazioni operative devastanti per le amministrazioni impreparate:
- Non basta l’allegazione: Non è sufficiente che l’Amministrazione affermi di aver tarato lo strumento.
- Necessità del Certificato: Deve essere prodotto in giudizio il certificato di taratura (o rapporto di taratura) originale o in copia conforme.
- Tracciabilità: Il certificato deve riferirsi inequivocabilmente all’apparecchio utilizzato (tramite numero di matricola) e deve essere temporalmente valido (solitamente validità annuale) al momento dell’infrazione.
Se l’Amministrazione non produce tale documentazione, il giudice non può presumere il funzionamento, ma deve annullare la sanzione.
La Cassazione censura il Tribunale di Benevento proprio per aver ritenuto sufficiente la menzione nel verbale, invertendo l’onere della prova e costringendo il cittadino a una “probatio diabolica” ossia dimostrare che l’apparecchio non funzionava senza averne, tuttavia, accesso tecnico.
C)
La sentenza scende nel dettaglio dei requisiti tecnici dei verificatori.
Non è ammessa l’autocertificazione del costruttore, né la verifica fatta dalla Polizia stessa. Le verifiche devono essere eseguite da laboratori accreditati da ACCREDIA o equivalenti europei in conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
L’accreditamento ISO 17025 garantisce:
- Competenza tecnica: Il personale è qualificato.
- Riferibilità metrologica: Le misure sono riferibili ai campioni nazionali detenuti dagli Istituti Metrologici Primari (INRIM).
- Imparzialità: Il laboratorio opera come terza parte indipendente.
La mancanza di un certificato emesso da un organismo così qualificato rende la “taratura” giuridicamente inesistente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento n. 9374
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.

