Cass. civ., Sez. II, Ord. – ud. 25/09/2025 – 01/10/2025, n. 26521
La recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, (Cass. civ., Sez. II, Ord. – ud. 25/09/2025 – 01/10/2025, n. 26521), ha risolto in maniera definitiva il dissenso interpretativo sulla validità probatoria degli apparecchi di rilevamento automatico della velocità (autovelox) che siano stati solo approvati ma non omologati dal Ministero competente. Questa decisione riafferma l’importanza dell’affidabilità strumentale come garanzia fondamentale per la legittimità dell’accertamento amministrativo, bilanciando l’efficienza nella repressione delle violazioni con la tutela dei diritti del cittadino.
Due gli articoli cardine del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del suo regolamento di esecuzione. Nello specifico, si confrontano l’Art. 142, comma 6, c.d.s., il quale stabilisce che solo le apparecchiature “debitamente omologate” possono fungere da fonte di prova per l’inosservanza dei limiti di velocità, e l’Art. 45, comma 6, c.d.s., che si riferisce in modo più generale ai mezzi tecnici atti all’accertamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura di approvazione ovvero omologazione. La questione giuridica centrale è se l’approvazione ministeriale possa essere considerata giuridicamente equipollente all’omologazione per i dispositivi destinati specificamente alla misurazione della velocità.
La Cassazione riconosce che l’Art. 142 c.d.s. opera come norma speciale, prevalente sulla disposizione generale. Poiché gli strumenti di rilevamento della velocità agiscono come fonti di prova in giudizio, la loro accettazione impone un livello di accuratezza e affidabilità metrologica che solo l’omologazione, intesa come procedura più rigorosa, può garantire. Questo principio teleologico impone che, per strumenti che misurano una grandezza fisica (la velocità) dalla cui precisione dipende la legalità della sanzione, sia necessario il rispetto delle prescrizioni tecniche fondamentali previste per l’omologazione, evitando che un semplice “via libera” amministrativo (l’approvazione) svuoti la garanzia probatoria richiesta dalla legge.
D’altra parte l’interpretazione letterale e imperativa dell’Art. 142, comma 6, c.d.s., secondo cui, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, solo le “apparecchiature debitamente omologate” possono fornire dati da ritenersi “fonti di prova”. L’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” non lascia spazio a interpretazioni estensive.
Infine l’art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992), che disciplina i “controlli ed omologazioni”, evidenzia la netta differenza tra i due procedimenti in termini di attività, natura e finalità.
- l’omologazione (comma 2): costituisce un procedimento complesso in cui l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici (ora MIT) accerta, anche mediante prove, la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto del prototipo alle prescrizioni stabilite dal regolamento. Solo quando gli accertamenti hanno esito favorevole, il prototipo viene omologato. L’omologazione è quindi l’atto che certifica l’accuratezza metrologica e la conformità funzionale a standard predefiniti, essenziali per uno strumento di misura con valore probatorio.
- l’approvazione (comma 3): è prevista solo “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. Essa segue, per quanto possibile, la procedura del comma 2.
Da questa lettura combinata, si deduce che l’approvazione è un atto meno rigoroso, adatto a elementi accessori o per i quali non sono richieste specifiche garanzie di misurazione. Per i dispositivi di controllo della velocità, invece, è necessaria la procedura più stringente, perché solo questa garantisce la precisione richiesta per la validità della prova e la tutela del cittadino.

