Il caso è stato affrontato nei diversi gradi di giudizio:
Tribunale di Vicenza / Corte d’Appello di Venezia /
Corte Suprema, Cass. Sez. IV pen. sentenza 21452/2023
La vicenda processuale traeva origine da un evento verificatosi a Vicenza durante una partita di rugby femminile valida per la coppa italiana Seven Seniores A7.
Il contesto agonistico vedeva contrapposte le formazioni del RoRugby e TRugby.
Secondo quanto accertato nei gradi di merito, la dinamica dell’incidente si era sviluppata in una fase concitata del gioco: a seguito di un placcaggio effettuato da “E” nei confronti della nostra assistita “Z”, entrambe le giocatrici cadevano a terra, tuttavia “Z”, trovatasi sopra l’avversaria, nel tentativo di rialzarsi e riprendere il gioco, sferrava una gomitata che colpiva “E” al volto.
Le conseguenze per E si manifestarono estremamente gravi, configurando l’ipotesi di lesioni personali gravi ai sensi dell’articolo 590 del codice penale. In particolare, il trauma aveva causato la frattura della parte inferiore mediale dell’orbita destra con incarceramento del muscolo oculare. Tale quadro clinico aveva reso necessario un ricovero ospedaliero e un delicato intervento chirurgico di riduzione della frattura del pavimento orbitario, scarcerazione del muscolo e ricostruzione della parete mediale mediante l’inserimento di una mesh in titanio. L’evento determinava un indebolimento permanente della vista di “E”.
La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vicenza ritenendo che la condotta di Z fosse caratterizzata da una violenza gratuita e sproporzionata rispetto alla necessità di riprendere la posizione eretta.
I giudici di merito avevano affermato che “Z” aveva colpito “E” violando la regola specifica sportiva e agendo con una forza esorbitante quella necessaria per rimettersi in piedi.
Nei diversi motivi di ricorso in Cassazione nell’interesse di “Z”, avevamo evidenziato:
* la mancata indicazione della specifica regola cautelare violata;
* il travisamento della prova testimoniale, citando le dichiarazioni di testi che descrivevano il movimento come “scomposto” ma accidentale, occorso mentre la giocatrice “Z” cercava di divincolarsi dal placcaggio.
La questione fondamentale da risolvere, dunque, in tema di imputazione colposa, era stabilire se l’urto provocato da “Z” era stato accidentale e causato dal tentativo di liberarsi da un trattenimento – a sua volta potenzialmente irregolare – da parte di “E”.
Se il movimento di “Z” era stato un riflesso motorio istintivo per riprendere la posizione eretta, la componente di “volontarietà dell’infrazione” che la giurisprudenza spesso richiede per il superamento del rischio consentito sarebbe venuto meno.
La Cassazione accoglieva i motivi di ricorso.
Il nucleo della critica mossa dalla Cassazione alla sentenza d’appello riguardava proprio la mancata individuazione di quali regole, o di quale norma cautelare generica, “Z” avesse effettivamente violato.
I giudici di merito si erano limitati ad affermare che l’azione era “sproporzionata” rispetto alla necessità di rialzarsi, ma la Cassazione osservava che la valutazione della colpa sportiva non può prescindere dall’analisi della situazione di fatto in rapporto allo sviluppo dinamico dell’azione lesiva. In un contesto di concitazione agonistica, dove i tempi di reazione sono minimi e l’impegno fisico è massimale, la colpa deve essere parametrata all’esigibilità di un comportamento alternativo diligente in quelle specifiche circostanze.
Senza tale individuazione, il rimprovero colposo rischia di trasformarsi in una responsabilità oggettiva basata unicamente sull’entità del danno subito dalla vittima, il che è in contrasto con i principi di tassatività e personalità della responsabilità penale.
Superamento della teoria del c.d. “rischio consentito” a favore della “teoria della colpa” nell’attività sportiva
La decisione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21452/2023 segna un passo avanti verso la certezza del diritto in un ambito complesso come quello della violenza sportiva.
Abbandonando la teoria del rischio consentito a favore della teoria della colpa, l’ordinamento italiano si allinea a una visione più moderna e costituzionalmente orientata, dove l’integrità della persona è il bene supremo, pur senza paralizzare l’esercizio di attività socialmente utili come lo sport.
Sintesi delle Conclusioni Giuridiche:
- Individualità della Colpa: La responsabilità penale non può basarsi su presunzioni di sproporzione o su criteri vaghi di lealtà, ma deve poggiare sulla violazione di una regola cautelare specifica e individuabile ex ante.
- Rilevanza dei Regolamenti: Le norme federali (in questo caso sul Rugby) sono parametri essenziali per definire il comportamento doveroso, ma il giudice deve accertare il nesso di causalità tra la loro violazione e l’evento lesivo.
- Limiti Probatori: In assenza di prove certe sulla dinamica (come nel caso di testimonianze tra loro contraddittorie sul gesto “scomposto” di “Z”), il rigore del giudizio penale impone cautela nell’ascrivere l’evento a colpa dell’agente.

