La Corte di Cassazione, Sez. IV pen. con la recente sentenza
n. 39744/2025, ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale. I giudici hanno stabilito che l’omesso avviso del diritto all’assistenza legale è legittimo se l’imputato è in stato di incoscienza e che i risultati dei prelievi ospedalieri a fini terapeutici sono pienamente utilizzabili.
La sentenza affronta specificamente l’ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di incoscienza o in condizioni cliniche tali da non poter ricevere avvisi:
- impossibilità dell’avviso di legge: normalmente, l’art. 114 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia avvisi il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’alcoltest. Tuttavia, la Corte ribadisce che se il soggetto è incosciente, tale avviso è “materialmente impossibile“ e quindi non dovuto;
- prevalenza del diritto alla salute: la necessità di prestare cure urgenti prevale sulle formalità procedurali. Una volta che il prelievo è stato fatto per curare il paziente, il dato alcolemico diventa un elemento di prova legittimo.
Il consenso (o meglio, l’avviso della facoltà di assistenza legale) torna a essere centrale solo se:
- Il conducente non ha bisogno di cure mediche e la polizia chiede ai medici di effettuare il prelievo ematico al solo scopo di accertare il tasso alcolemico.
- Il conducente è vigile e cosciente: in questo caso l’avviso del difensore deve essere dato obbligatoriamente, pena l’inutilizzabilità dell’accertamento (sebbene non serva un “consenso” scritto al prelievo, il conducente può rifiutarsi, incorrendo però nelle sanzioni penali previste per il rifiuto).

