In tema di guida in stato di alterazione psicofisica dall’uso di sostanze stupefacenti, per affermare la responsabilità non è sufficiente provare la pregressa assunzione, ma occorre dimostrare che l’agente guidava in stato di alterazione causato da quell’assunzione.

Cass. Sez. IV pen., Sentenza n. 12779 del 07.04.2026

Riassunto della vicenda

L’imputato era stato condannato dalla Corte di appello di Napoli a 3 anni di reclusione per il reato di lesioni stradali gravi. Secondo l’accusa, il soggetto, guidando in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cocaina, aveva invaso la corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura e causando lesioni guaribili in oltre 40 giorni. La difesa aveva presentato ricorso contestando, tra i vari motivi, il diniego della messa alla prova e l’attribuzione dell’aggravante dello stato di alterazione, sostenendo che gli accertamenti (esame delle urine) non provassero l’attualità dello stato psicofisico alterato al momento del sinistro.


Guida “dopo l’uso” vs “in stato di alterazione” (Art. 187 C.d.S.)

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all’aggravante dello stato di alterazione, chiarendo la fondamentale distinzione giuridica prevista dall’art. 187 del Codice della Strada:

1. La condotta tipica

  • Non basta aver assunto droghe: La legge non punisce la condotta di chi guida semplicemente “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.
  • Stato di alterazione attuale: Il reato richiede che il conducente guidi in stato di alterazione psicofisica effettivamente determinato da tale assunzione al momento del fatto.

2. L’insufficienza dei dati biologici (esami tecnici)

  • L’esito dei liquidi biologici: Un esame positivo (come quello delle urine) può indicare un’assunzione avvenuta giorni prima, che non comporta necessariamente uno stato di alterazione attuale durante la guida.
  • Necessità di dati sintomatici: Per configurare l’aggravante, il risultato tecnico deve essere corroborato da elementi descrittivi e indici sintomatici rilevati al momento dell’incidente dalla polizia giudiziaria (es. pupille dilatate, irrequietezza, stato confusionale, riflessi rallentati).

3. L’insufficienza del solo sinistro stradale

  • L’incidente non è prova automatica: La Cassazione ha ribadito che lo stato di alterazione non può essere desunto dal mero verificarsi di un incidente stradale.
  • Eziologia alternativa: Il sinistro potrebbe essere causato da altre ragioni, come un banale errore di manovra o, nel caso specifico, dalle patologie pregresse dell’imputato (diabete, ipertensione, ecc.).
  • Modalità di guida: Affinché la dinamica del sinistro sia probatoria, deve presentare modalità abnormi e incompatibili con spiegazioni razionali diverse dall’effetto di droghe.

Esito: La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio che accerti rigorosamente se, oltre alla presenza di metaboliti nelle urine, vi fossero prove concrete dell’effettiva alterazione psicofisica dell’imputato al momento dello scontro.