Ebbrezza accertamenti

Ebbrezza accertamenti

In tema di prova dello stato ebbrezza alcolica, l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. per gli accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.) non richiede la forma scritta. È valido l’avvertimento orale della polizia precedente al trasporto in ospedale: il verbale di PG ha valore fidefaciente e prevale sulle tempistiche della successiva modulistica sanitaria ospedaliera.

Cassazione Sez. IV penale, Sentenza n. 9235 del 10.03.2026

Con Decreto penale di condanna, l’imputato veniva riconosciuto colpevole di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 186, per avere un tasso alcolemico pari a 3,53 g/l accertato dalle analisi ematiche svolte dal locale presidio ospedaliero su richiesta della polizia giudiziaria intervenuta per i rilievi del sinistro.

La difesa dell’imputato sosteneva come non vi fosse prova certa che il prelievo ematico fosse stato eseguito dopo che al conducente fosse stato fornito dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questa conclusione derivava da una lettura della documentazione ospedaliera che indicava l’invio della richiesta di accertamenti da parte della polizia giudiziaria alle ore 22:35, mentre il modulo firmato dall’imputato contenente l’avviso difensivo e il consenso informato recava l’orario delle 22:45. Il G.I.P. accoglieva il ricorso dell’imputato.

Il Procuratore generale ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, applicando una corretta massima di esperienza, in quanto fosse materialmente impossibile che in soli cinque minuti (tra le 22:40 entrata effettiva del paziente in ospedale e le 22:45) il personale medico possa aver preso in carico un paziente traumatizzato, ricevuto la richiesta della polizia giudiziaria (inviata via fax o pec alle 22:35), completato le procedure di accettazione, eseguito il prelievo ematico e solo successivamente fornito l’avviso difensivo. La logica clinica e amministrativa di un pronto soccorso impone che gli atti di consenso e le informative legali precedano l’intervento sanitario, non il contrario.

Inoltre, il modulo sottoscritto alle 22:45 non conteneva solo l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., ma anche l’espressione del consenso informato al trattamento. Risulta dunque manifestamente illogico ritenere che il prelievo sia avvenuto “al buio” e che solo a posteriori sia stato richiesto il consenso e fornito l’avviso legale. La firma del modulo deve essere interpretata, secondo un giudizio ipotetico a contenuto generale (id quod plerumque accidit), come l’atto che autorizza e precede l’accertamento tecnico.

Infine, ricorda la Suprema Corte come la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che imponga tale formalità sacramentale. L’importante è che l’avviso sia fornito tempestivamente e che del suo compimento rimanga traccia documentale in un verbale di polizia giudiziaria. Il fatto che i Carabinieri avessero già avvisato l’indagato sul luogo del sinistro o durante le prime fasi del soccorso rende perfettamente legittimo e utilizzabile l’accertamento ematico compiuto successivamente in ospedale, a prescindere dall’orario indicato sui moduli medici.

Il verbale di accertamenti urgenti costituisce una prova scritta di un atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente rispetto a quanto gli operanti attestano essere avvenuto in loro presenza o da loro compiuto. .