L’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. per farsi assistere da un difensore relativo agli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. richiesta dalla polizia giudiziaria, non richiede la forma scritta. È valido l’avvertimento orale della polizia precedente al trasporto in ospedale: il verbale di PG ha valore fidefaciente e prevale sulle tempistiche della successiva modulistica sanitaria ospedaliera.
cass. sez. iv pen. 9235/2026
La recente sentenza n. 9235/2026 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 10 marzo 2026, si inserisce in un solco giurisprudenziale di estrema rilevanza per la pratica forense, affrontando con precisione chirurgica il bilanciamento tra le garanzie difensive dell’indagato e l’efficacia dell’azione repressiva dello Stato in materia di sicurezza stradale. Il caso, che ha visto l’annullamento con rinvio di una decisione assolutoria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, offre lo spunto per una riflessione profonda sulla natura degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. e sull’obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.. La decisione della Suprema Corte non si limita a censurare un errore valutativo del giudice di merito, ma ribadisce l’importanza della coerenza logica della motivazione e del rispetto del dato documentale nel processo penale, specialmente a seguito delle recenti riforme legislative che hanno modificato l’assetto delle impugnazioni.
La vicenda trae origine da un grave sinistro stradale a causa della perdita del controllo della vettura al termine di una curva. L’auto fuoriusciva dalla carreggiata, terminando la sua corsa all’interno del giardino di un’abitazione privata dopo aver demolito una siepe e aver impattato violentemente contro una cordonata in porfido, un pilastro in granito e un palo in ferro. La violenza dell’urto e la dinamica dell’incidente rendevano necessario l’intervento immediato dei soccorsi; il conducente e la passeggera venivano trasportati in ambulanza presso il presidio ospedaliero di Cles per le cure urgenti.
Presso la struttura ospedaliera, su richiesta della polizia giudiziaria intervenuta per i rilievi del sinistro, venivano eseguiti gli accertamenti alcolimetrici finalizzati alla verifica dello stato di alterazione del conducente. Le analisi ematiche restituivano un valore di tasso alcolemico pari a 3,53 g/, una concentrazione alcolica ben oltre la soglia massima prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, e che secondo le massime di esperienza medica sfiora la soglia del coma etilico. Sulla base di tali evidenze, veniva emesso nei confronti dell’imputato un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 186.
Veniva depositata l’opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Tuttavia, in sede di udienza camerale per la decisione su tale richiesta, il G.i.p. del Tribunale di Trento procedeva a un proscioglimento immediato, assolvendo l’imputato dal reato contestato. Il giudice di prime cure fondava la propria decisione sulla ritenuta inutilizzabilità degli accertamenti alcolimetrici: secondo il G.i.p., non vi era prova certa che il prelievo ematico fosse stato eseguito dopo che al conducente fosse stato fornito l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questa conclusione derivava da una lettura della documentazione ospedaliera che indicava l’invio della richiesta di accertamenti da parte della polizia giudiziaria alle ore 22:35, mentre il modulo firmato dall’imputato contenente l’avviso difensivo e il consenso informato recava l’orario delle 22:45.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento impugnava la sentenza assolutoria avanti alla Corte di Cassazione, manifestando la illogicità del ragionamento seguito dal G.i.p. di Trento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e sviluppando i seguenti motivi di doglianza:
Manifesta illogicità della motivazione e delle massime di esperienza.
Travisamento della prova e validità dell’avviso orale del diritto all’assistenza
La non necessità della forma scritta per l’avviso
Il valore fidefaciente del verbale di polizia giudiziaria
La titolarità dell’obbligo di avviso
Il valore probatorio degli elementi sintomatici e della diagnosi clinica
La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso, rinviava gli atti al Tribunale di Trento per un nuovo esame da parte di un diverso magistrato , nel rispetto dei principi di logica e diritto sanciti dalla stessa Suprema Corte