E’ possibile la confisca del veicolo di proprietà di persona diversa rispetto a colui che si trova in stato di ebbrezza alcolica.

Cassazione Sez. IV penale, Sentenza n. 10809/2026

I Carabinieri della Stazione di Monopoli notavano un’autovettura zigzagare tra le carreggiate della S.P. 146 e frenare bruscamente. Fermato il conducente,manifestava sintomi inequivocabili di ebbrezza (alito vinoso, occhi arrossati, barcollamento) ma si rifiutava di sottoporsi all’alcoltest, integrando la fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S.. la quale comporta, tra le altre sanzioni anche la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione.

Quanto alla confisca del veicolo, la difesa articolava quattro eccezioni:

Prova documentale: a supporto della tesi, la difesa richiamava le risultanze del verbale di sequestro e del successivo verbale di dissequestro, atti che confermavano formalmente l’intestazione del bene non all’impuatto, bensì alla società.

Difetto di titolarità: la difesa ha sostenuto che l’autovettura, non essendo di proprietà dell’imputato, appartenesse a un soggetto giuridico distinto, ovvero la società “______ s.r.l.”.

Estraneità al reato: È stato evidenziato che il legale rappresentante della società proprietariafosse persona fisica diversa dall’imputato e di conseguenza, l’ente doveva essere considerato “persona estranea al reato”.

Violazione di legge: Il ricorrente lamentava, infine, l’inosservanza dell’art. 213, comma 9, del Codice della Strada (richiamato dall’art. 186 C.d.S.), il quale vieta espressamente la confisca quando il mezzo appartiene a un terzo che non sia coinvolto nell’illecito.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, richiamando la la nozione sostanziale di “appartenenza” elaborata dalla giurisprudenza a differenza dell’intestazione formale del veicolo. La Cassazione ribadisce che, ai fini della confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., il concetto di appartenenza non coincide con la proprietà civilistica o con l’intestazione nei pubblici registri. Essa deve essere intesa come “effettivo e concreto dominio sulla cosa”, che può manifestarsi attraverso il possesso o la detenzione, purché non occasionali.

Secondo la Corte, l’imputato non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la società fosse realmente estranea all’uso del mezzo o che egli non ne avesse la piena disponibilità. La decisione si fonda sulla presunzione che, in contesti di stretta prossimità tra il reo e l’ente (o il terzo intestatario), lo schermo societario possa essere utilizzato per eludere le sanzioni patrimoniali.

Viene spontaneo ribadire, tuttavia, come esista una stridente contraddizione tra l’orientamento espresso in questa sentenza e quello relativo ai veicoli in leasing. Per costante giurisprudenza (Sezioni Unite “Sforza”), il veicolo in leasing non è confiscabile se la società concedente è estranea al reato, nonostante l’utilizzatore (il reo) ne abbia la piena, esclusiva e non occasionale disponibilità materiale in virtù del contratto.

Se il “dominio di fatto” fosse l’unico criterio, anche le auto in leasing dovrebbero essere confiscate. Invece, in quel caso si riconosce la prevalenza della proprietà del terzo (concedente). Non si comprende perché la proprietà di una S.r.l. debba essere trattata diversamente, declassandola a “mera intestazione formale”, se non ipotizzando un pregiudizio di fittizietà che tuttavia non può essere presunto ma deve essere provato.