I confini tra la responsabilità del conducente e il comportamento della vittima, secondo il principio per il riconoscimento in favore dell’imputato dell’attenuante ai sensi del comma 7 dell’art. 589bis c.p., è necessario che la parte offesa abbia determinato con la propria condotta un contributo causale al verificarsi del sinistro.
Cass. Sez. IV pen. sentenza n. 6707 del 18.02.2026
L’imputato, svoltando a sinistra ad un incrocio, ometteva di dare la precedenza a un motociclista che procedeva correttamente nel senso opposto, determinando un grave sinistro stradale e causandone la morte.
La Suprema Corte ha escluso l’attenuanteprevista all’art. 589bis, comma 7 c.p. avendo ritenuto l’evento quale esclusiva colpa dell’imputato, anche se la vittima guidava con patente sospesa, in quanto, non poteva influire sulla dinamica dell’incidente, causato interamente dalla manovra azzardata dell’imputato.
D’altra parte, nella ricostruzione del fatto, la sospensione della patente della vittima rimaneva un elemento di natura amministrativa che non ha avuto un’incidenza causale sulla dinamica dell’incidente nonostante il provvedimento formale di sospensione, visto che era stato accertato che la vittima conservava la “piena capacità effettiva di conduzione del veicolo”, prova della sua idoneità alla guida individuataanche dal fatto che, nel momento critico, il motociclista aveva eseguito correttamente “l’unica manovra di fuga possibile per sottrarsi all’urto” virando a sinistra nel tentativo di schivare l’auto.
La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell’automobilista solo per quanto riguarda la sospensione condizionale e la non menzione. I giudici d’appello non potevano negare tali benefici basandosi sulla scelta dell’imputato di non presentarsi al processo, poiché si tratta di un legittimo diritto processuale, obliando, quindi, l’obbligo della motivazione per giustificare il rigetto delle richieste dell’imputato.







