Cass. Sez. IV pen., sentenza del 11.06.2025 n. 22014 (udienza del 15.05.2025)
La domanda di applicazione della sanzione sostitutiva della pena con i lavori di pubblica utilità, può essere presentata per la prima volta anche in grado di appello posto che nessuna disposizione lo vieta, né la domanda può essere rigettata qualora all’esito del processo manchi ancora l’assenso dell’ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento UEPE, sicché è ricorribile per cassazione la decisione del giudice di secondo grado che non abbia provveduto su tale richiesta (Sez. 6 n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610).
La Suprema Corte, con il recente arresto (Cass. Sez. IV pen., sentenza del 11.06.2025 n. 22014 (udienza del 15.05.2025), ha rilevato – in relazione al vigente testo dell’art.545bis c.p.p. e in conformità con i principi già espressi in tema di definizione del procedimento per esito positivo della messa alla prova (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248, tra le altre) – che, a seguito della richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, il giudice svolge la propria valutazione sulla richiesta medesima, eventualmente, all’interno di un’autonoma fase di giudizio, successiva alla lettura del dispositivo, al termine della quale è tenuto a motivare in ordine al percorso che l’ha condotto a negare la sanzione sostitutiva, non potendosi limitare semplicemente a constatare la mancanza, all’interno di una determinata fase processuale, di elementi di valutazione acquisibili d’ufficio, quali l’assenso dell’ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il relativo programma UEPE. Con la conseguenza che va ritenuta illegittima la decisione con cui è rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte dell’imputato, all’udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell’assenso dell’ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento.
Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari con rinvio ad altra sezione della medesima perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

