Cassazione II civile, ord. n. 1254/2025

I messaggi WhatsApp, Telegram e gli screenshot, ecc. sono tutte riproduzioni informatiche rientranti nell’art. 2712 c.c. ossia hanno una efficacia di prova per attestare scambi contrattuali orali, solleciti di pagamento e pattuizioni accessorie concluse per le vie brevi. Al contempo, la parte avversa che intenda contestare l’autenticità di una schermata telefonica o di una catena di messaggi, è indispensabile predisporre un disconoscimento tempestivo, specifico ed esplicito, che colpisca la fedeltà del documento alla realtà fattuale o ne denunci la manipolazione tecnica mediante evidenze peritali. La mera eccezione volta a censurare l’inidoneità astratta dell’immagine a fungere da prova cartacea o documentale si risolve in un’argomentazione sterile, lasciando inalterata la facoltà del magistrato di merito di impiegare la chat quale prova piena ovvero quale argomento indiziario grave, preciso e concordante.

Ricostruzione Storico-Fattuale della Vicenda e Itinerario Processuale

La vertenza scaturisce dall’esecuzione di lavori di fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti dalla società commerciale Alfa S.n.c., partecipata dai soci Sempronio e Filano, presso l’unità abitativa di proprietà del committente Tizio. L’affidamento delle opere si inseriva in un contesto di pregressa prossimità interpersonale, essendo Tizio legato da una relazione sentimentale in procinto di sfociare in convivenza more uxorio con Caia, figlia di Sempronio. A fronte del completamento delle installazioni, Alfa S.n.c. emetteva fatture per un ammontare complessivo di euro 28.050,00 e, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo pattuito, promuoveva procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Pavia, che emanava il relativo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Avverso l’ingiunzione spiegava tempestiva opposizione Tizio, il quale disconosceva il contenuto delle fatture azionate, allegando di non aver mai concordato la misura del compenso ivi riportata. L’opponente deduceva, in particolare, la sussistenza di un accordo verbale avente a oggetto un “prezzo di favore” compreso tra euro 8.000,00 ed euro 10.000,00, giustificato dai legami personali che univano le parti. Egli sosteneva inoltre di aver integralmente estinto ogni obbligazione mediante la consegna di un assegno bancario di importo pari a euro 10.000,00, emesso dal proprio genitore Mevio a favore del socio Sempronio. Nel giudizio di prime cure, celebratosi con l’assunzione di interrogatorio formale ed escussione testimoniale, il Tribunale di Pavia accoglieva l’opposizione con sentenza n. 1126/2021, revocando il decreto monitorio per asserito difetto di prova circa il titolo contrattuale e la precisa quantificazione della somma pretesa.

Promosso gravame da Alfa S.n.c. per travisamento delle emergenze probatorie ed errata imputazione del pagamento dell’assegno a pregressi debiti estranei alla fornitura, la Corte d’appello di Milano ribaltava integralmente l’esito del primo grado con la sentenza n. 3409/2022, confermando il provvedimento monitorio. Il giudice dell’impugnazione fondava la riforma sull’incontestata esecuzione della fornitura e sul riscontro testimoniale reso da Caia, la quale confermava che il compenso concordato ammontava a euro 25.500,00 (di cui euro 20.000,00 per i manufatti ed euro 5.500,00 per la posa). La Corte territoriale rilevava come tale quadro fosse corroborated da una comunicazione telematica del 30 agosto 2018 trasmessa da Tizio a mezzo WhatsApp, con cui l’intimato riconosceva per iscritto la debenza dell’importo esposto in fattura all’esito del perfezionamento del montaggio. La motivazione d’appello si corredava altresì di un’autonoma ratio suppletiva: anche qualora non si fosse ritenuto dimostrato il consenso originario sul prezzo, il credito trovava fondamento nell’art. 2225 c.c., parametrato alle fatture di acquisto prodotte dalla ditta e congruo rispetto ai valori correnti di mercato per l’opera prestata.

Avverso la pronuncia della Corte distrettuale ricorreva per cassazione Tizio affidandosi a due motivi, fondati rispettivamente sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in correlazione con gli artt. 20 e 23-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005) e sulla falsa applicazione dell’art. 2225 c.c. in luogo della disciplina dell’appalto di cui all’art. 1657 c.c.. Depositata la proposta presidenziale di manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente formulava istanza per la definizione camerale collegiale, cui resisteva Alfa S.n.c. con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Analisi delle Soluzioni Giuridiche e Statuizioni Adottate in Sentenza

Il vaglio preliminare delle eccezioni in rito

La Suprema Corte ha disatteso in via prioritaria le due eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dal controricorrente. In merito al preteso difetto di ius postulandi per difetto di specialità della procura alle liti, il collegio ha rimarcato il consolidato principio di conservazione del mandato fondato sulla “collocazione topografica”: la congiunzione fisica o telematica della procura rilasciata in calce all’atto, con autenticazione della sottoscrizione operata dal difensore ex art. 83, terzo comma, c.p.c., ne attesta la specialità oggettiva e soggettiva rispetto al giudizio di cassazione, a meno che non risulti rilasciata in data anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato o posteriore alla notifica del ricorso. Parimenti, è stata rigettata l’eccezione di difetto di autosufficienza, evidenziando come l’atto introduttivo contenesse una corretta esposizione dello sviluppo storico-processuale della controversia e delle ragioni censorie raccordate alla pronuncia gravata.

La disciplina della prova digitale e l’onere del disconoscimento qualificato

Nello scrutinare il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha sviluppato una puntuale delimitazione concettuale in merito alla producibilità e al valore dei dati estrapolati dagli applicativi di messaggistica telefonica. La difesa del committente sosteneva che la riproduzione per screenshot di una conversazione di testo non fornisse alcuna certezza circa la paternità dell’emittente, invocando gli standard formali del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il giudice di legittimità ha disatteso la ricostruzione, inquadrando la chat telematica nella disciplina civilistica sostanziale dell’art. 2712 c.c., quale riproduzione informatica di fatti giuridici.

La Corte ha precisato che la mancata dotazione di firma digitale qualificata priva il messaggio dell’efficacia di scrittura privata formale ex art. 2702 c.c., ma non ne preclude l’acquisizione processuale come prova documentale attraverso la sua stampa fotografica. Tale acquisizione conserva efficacia di piena prova legale fintantoché il soggetto contro cui è indirizzata non provveda a disconoscerne formalmente la corrispondenza alla realtà oggettiva dei fatti documentati. L’onere del disconoscimento impone al destinatario di contestare puntualmente e specificamente l’alterazione, la falsità materiale o la mancata corrispondenza del testo alla comunicazione reale, non potendo consistere in una generica eccezione di inutilizzabilità formale dello strumento o del veicolo di acquisizione. Nel caso esaminato, Tizio aveva censurato unicamente l’astratta utilizzabilità probatoria del file di immagine senza disconoscere il tenore sostanziale delle dichiarazioni contenute nella schermata.

A tali argomenti si aggiunge una decisiva considerazione sulla dinamica probatoria: la Corte ha accertato che il giudice d’appello non ha attribuito al messaggio il valore di autonoma e autosufficiente ricognizione di debito, bensì lo ha utilizzato quale elemento indiziario di riscontro, idoneo a corroborare la credibilità della testimonianza resa da Caia e la veridicità degli importi esposti nelle fatture emesse da Alfa S.n.c..

Il sindacato sulle deposizioni testimoniali e la conversione del compenso

Respingendo le ulteriori censure confluite nel primo motivo con cui si lamentava la preferenza accordata alla teste Caia rispetto alla deposizione di Mevio, il collegio ha ribadito che la ponderazione comparativa del compendio testimoniale afferisce al libero e prudente apprezzamento riservato al giudice di merito. Non costituisce vizio denunciabile ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. la scelta di reputare attendibile una fonte orale a preferenza di un’altra, qualora la motivazione espliciti un iter logico immune da contraddizioni.

Il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’erronea sussunzione della fattispecie nell’ambito del contratto d’opera ex art. 2225 c.c. anziché nel paradigma dell’appalto ex art. 1657 c.c., è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse decisorio. La spettanza del credito risultava già ancorata alla prova diretta della pattuizione originaria del prezzo scaturente dalle prove orali e documentali. In aggiunta, la Corte ha rimarcato l’assoluta sovrapponibilità funzionale dei meccanismi suppletivi: tanto nel contratto d’opera quanto nell’appalto, l’assenza di un patto espresso o scritto sulla remunerazione non elide l’obbligazione corrispettiva qualora l’opera sia stata consegnata e accettata. La liquidazione parametrata ai costi sostenuti dal fornitore comprovati dalle fatture passive di spesa e all’ordinario margine di mercato risponde ai medesimi criteri equitativi e consuetudinari volti a prevenire l’ingiustificato arricchimento del committente.

Il regime sanzionatorio per responsabilità processuale aggravata

All’esito dell’integrale rigetto del ricorso e ravvisata la piena conformità della decisione collegiale alla proposta anticipata formulata dal Consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c., la Suprema Corte ha proceduto all’irrogazione delle statuizioni sanzionatorie accessorie ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c.. La disciplina di rito scaturita dalla Riforma Cartabia postula l’effetto deterrente dell’opposizione: la parte che insiste nella richiesta di trattazione collegiale a fronte di una proposta camerale di inammissibilità o manifesta infondatezza assume il rischio economico di una condanna officiosa.

La Corte ha condannato il ricorrente, in aggiunta alla refusione dei compensi difensivi di legittimità pari a euro 4.200,00 (oltre accessori di legge), al versamento della somma di euro 1.500,00 liquidata equitativamente in favore di Alfa S.n.c., nonché al pagamento dell’importo sanzionatorio di euro 1.000,00 devoluto alla Cassa delle Ammende. Infine, è stato accertato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’impugnante a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002