Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 25148/2026

In relazione alla disciplina degli effetti del sequestro (art. 323 c.p.p. e art. 262 c.p.p.), la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 464-septies c.p.p. e art. 168-ter c.p.) va assimilata a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Di conseguenza, salvo il caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p. o di mantenimento del vincolo a garanzia dei crediti ex artt. 323, comma 4, e 316 c.p.p., con la declaratoria di estinzione del reato cessa il vincolo cautelare ed è obbligatorio disporre la restituzione del bene sottoposto a sequestro all’avente diritto. L’omessa pronuncia sulla restituzione integra una violazione di legge non emendabile con la mera correzione di errore materiale e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza con contestuale ordine di restituzione.

1) Riassunto della vicenda

  • Fatto e primo grado: Sempronio veniva imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 lett. b, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992). Il Tribunale di Monza, accertato l’esito positivo del periodo di messa alla prova, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per estinzione del reato con sentenza del 17/02/2026, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per i provvedimenti inerenti alla patente di guida. Il Tribunale ometteva tuttavia qualunque decisione sul veicolo dell’imputato sottoposto a sequestro durante le indagini.
  • Ricorso per cassazione: L’imputato impugnava la pronuncia per cassazione lamentando la violazione degli artt. 323 e 262 c.p.p. e la totale mancanza di motivazione in merito alla mancata restituzione dell’autoveicolo sequestrato, non essendo stata disposta alcuna confisca.
  • Esito: La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa restituzione e ordinando direttamente la restituzione del mezzo all’avente diritto.

2) Questioni giuridiche rilevanti e la loro soluzione

  • Ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 464-septies c.p.p.
  • Questione: È ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge contro la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova in caso di omessa restituzione del bene?
  • Soluzione: Sì. La sentenza è impugnabile con i mezzi ordinari e il vizio di omessa restituzione (anche se dedotto formalmente come vizio di motivazione) costituisce una violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.. Inoltre, tale pronuncia non radica la competenza del giudice dell’esecuzione, non recando statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
  • Natura della sentenza di messa alla prova e sorte dei beni in sequestro (artt. 323 e 262 c.p.p.)
  • Questione: Quali sono gli effetti dell’estinzione del reato per messa alla prova sui beni sequestrati?
  • Soluzione: La sentenza ex art. 464-septies c.p.p. non equivale a una condanna né accerta compiutamente la penale responsabilità. Agli effetti dell’art. 323 c.p.p., essa deve essere equiparata a una pronuncia di proscioglimento o di non luogo a procedere. Pertanto, venendo meno la ragione della misura cautelare/probatoria e non ricorrendo ipotesi di confisca obbligatoria o vincoli conservativi per obbligazioni civili ex art. 316 c.p.p., il bene deve essere obbligatoriamente restituito all’avente diritto.
  • Rimedio applicabile in caso di omessa statuizione sulla restituzione
  • Questione: L’omessa pronuncia sulla sorte del bene sequestrato può essere sanata mediante la mera correzione di errore materiale?
  • Soluzione: No, poiché non si tratta di una statuizione dal contenuto necessariamente predeterminato. Ne deriva che la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale omissione e provvedere direttamente alla restituzione dell’autoveicolo.