Cass. Sez. III civ. ordinanza n. 17136 del 31.05.2026

Quando il viaggiatore è impossibilitato a partire per motivi gravi, imprevedibili e non imputabili alla propria volontà, tali da compromettere la finalità stessa del viaggio, può chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione delle somme versate, senza l’applicazione di penali.

Nel contratto di pacchetto turistico “tutto compreso”, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del viaggiatore, determinata da una causa a lui non imputabile (quale una patologia improvvisa) e incidente in modo decisivo sulla “finalità turistica”, comporta l’irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso. Tale situazione determina l’estinzione dell’obbligazione e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c., con il conseguente diritto del consumatore ad attivare i rimedi restitutori per ottenere il rimborso integrale del prezzo versato. La rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto non è esclusa né dalla disciplina speciale del recesso prevista dall’art. 41 del codice del turismo, né dall’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa a copertura del rischio di annullamento.

1) Breve riassunto della vicenda

  • Tizio e Caio avevano acquistato dalla società Alfa Srl due distinti pacchetti turistici per un soggiorno.
  • Poco prima della partenza, Caia (moglie di Caio e cognata di Tizio) veniva colpita da una improvvisa patologia che impediva loro di usufruire della vacanza.
  • I viaggiatori esercitavano il diritto allo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta di utilizzare la prestazione, richiedendo ad Alfa Srl la restituzione integrale del prezzo pagato anticipatamente.
  • La società Alfa Srl si opponeva alla domanda, sostenendo che la rinuncia integrasse un normale recesso soggetto alle penali di cancellazione previste dal contratto e faceva presente che i contratti erano assistiti da una polizza assicurativa per l’annullamento.
  • Il Giudice di Pace accoglieva le domande di Tizio e Caio, dichiarando la risoluzione dei contratti ex art. 1463 c.c. e condannando la società al rimborso delle somme.
  • Il Tribunale, in veste di giudice d’appello, riformava integralmente la decisione di primo grado, rigettando le domande dei consumatori poiché riteneva l’evento legato a ragioni soggettive regolate dalla disciplina del recesso (art. 41 codice del turismo).
  • Tizio e Caio proponevano infine ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

2) Ragioni giuridiche della Cassazione e motivi della vittoria dei ricorrenti

  • Ragioni giuridiche della Cassazione: La Suprema Corte chiarisce che nei contratti “tutto compreso” la “finalità turistica” (lo scopo di piacere, relax e svago) costituisce la causa concreta del negozio giuridico. L’istituto dell’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. si configura non solo quando la prestazione del debitore diventa oggettivamente ineseguibile, ma anche quando diventa impossibile per il creditore utilizzarla per cause a lui non imputabili. Il venir meno dell’interesse del creditore comporta il difetto funzionale della causa concreta e determina l’estinzione automatica del rapporto obbligatorio.
  • Motivi che hanno portato i ricorrenti a vincere: Tizio e Caio hanno vinto il ricorso poiché la Cassazione ha ritenuto errata la decisione del Tribunale, il quale aveva applicato in via automatica la disciplina del recesso (art. 41 codice del turismo) e valorizzato la presenza di una polizza assicurativa per degradare la malattia a mera scelta soggettiva dei passeggeri. La Corte ha stabilito che la disciplina del recesso opera su un piano distinto e non esclude la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, e che l’esistenza di un’assicurazione non cancella il venir meno della causa concreta nei rapporti diretti tra il turista e l’organizzatore del viaggio.

3) Tabella riassuntiva

ElementoDettaglio della causa
Parti RicorrentiTizio e Caio
Parte ControricorrenteAlfa Srl
Oggetto della controversiaRichiesta di restituzione del prezzo di due pacchetti turistici a causa di una malattia improvvisa insorta in capo a Caia
Decisione Giudice di PaceAccoglimento della domanda dei viaggiatori e risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c.
Decisione del Tribunale (Appello)Riforma totale e rigetto delle domande, qualificando l’evento come recesso volontario soggetto a penali
Decisione Corte di CassazioneAccoglimento del ricorso di Tizio e Caio, cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale
Principio cardine applicatoLa sopravvenuta impossibilità di utilizzare la prestazione per causa non imputabile fa venir meno la causa concreta del contratto turistico, giustificando la risoluzione ex art. 1463 c.c. e il rimborso

N.B. La recente decisione della Cassazione, non rende superflue le polizze di annullamento, in quanto, come accade spesso, non tutti i casi di rinuncia al viaggio, possono essere assimilati ad una sopravvenuta impossibilità di utilizzo del pacchetto turistico. Quando la cancellazione deriva da una scelta volontaria del cliente o da circostanze che non compromettono in modo sostanziale la finalità del viaggio, infatti, continuano a trovare applicazione le normali penali di recesso previste dal contratto sottoscritto.