Giudice di Pace di Verona , sentenza n. 94 del 22.01.2026
I portali di prenotazione turistica come Booking.com sono responsabili per i disservizi subiti dai viaggiatori, in quanto non sono semplici bacheche virtuali, ma agiscono a tutti gli effetti come organizzatori di viaggio o agenzie e devono garantire informazioni complete e la corretta
esecuzione del servizio
Riassunto della Vicenda
Il ricorrente (un consumatore) aveva attivato un procedimento europeo per le controversie di modesta entità contro Booking.com N.V., richiedendo il rimborso delle spese di alloggio (€1.728,00) e il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” (€1.000,00). Il viaggiatore aveva prenotato sia il volo sia il soggiorno tramite la piattaforma Booking.com per un totale di €1.589,76. A causa di un importante ritardo del volo, non era riuscito ad arrivare in tempo per il check-in.
- L’irreperibilità della struttura: il ricorrente aveva più volte tentato di contattare l’hotel tramite i recapiti forniti da Booking.com, senza ricevere risposta. Arrivato a destinazione, a causa della mancanza di informazioni precise sulla localizzazione della struttura, era stato costretto a pernottare altrove.
- La difesa di Booking: Booking.com ha respinto ogni responsabilità invocando le proprie condizioni generali di contratto (che esoneravano la piattaforma reindirizzando ogni lamentela verso i singoli fornitori). Successivamente, la società aveva rimborsato al ricorrente la somma di €1.589,76 relativa al soggiorno non goduto.
Ragioni Giuridiche del Giudice di Pace
- Qualifica di Mediatore: Booking.com viene qualificata a tutti gli effetti come “mediatrice”, poiché la sua piattaforma mette in contatto consumatori e fornitori di servizi ricavandone una provvigione. Di conseguenza, è soggetta agli obblighi informativi ex art. 1759 c.c., da valutarsi con il rigore della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.).
- Clausola Vessatoria e Inefficace: La clausola che esonerava Booking.com da responsabilità è stata dichiarata vessatoria ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per via del significativo squilibrio di diritti a danno del consumatore. Trattandosi di un contratto di adesione (unilaterale), Booking avrebbe dovuto provare che tale clausola era stata oggetto di una specifica trattativa; non avendolo fatto, la clausola è inefficace.
- Inadempimento Contrattuale: Booking.com è risultata inadempiente poiché non ha controllato la veridicità delle informazioni veicolate. Aveva infatti il dovere di assicurarsi che la struttura esistesse, fosse operativa e che i recapiti forniti fossero affidabili.
- Sussistenza del Danno da Vacanza Rovinata: Sebbene il rimborso del soggiorno abbia sanato il “danno emergente”, persiste il danno da vacanza rovinata (art. 46 D.Lgs. 79/2011). Questo è ravvisabile nel forte stress e nel “disagio esistenziale” subiti dal viaggiatore, costretto a cercare un alloggio alternativo in loco in un momento che doveva essere dedicato allo svago e al relax.
Soluzione Adottata (P.Q.M.)
- Accoglimento del ricorso: Il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risarcimento del consumatore.
- Cessazione della materia del contendere per il soggiorno: La richiesta di rimborso spese è considerata risolta grazie al pagamento spontaneo già effettuato da Booking.com (€1.589,76).
- Condanna al Risarcimento: Booking.com N.V. è stata condannata a pagare al ricorrente Euro 600,00 a titolo di risarcimento equitativo per il danno da vacanza rovinata.
- Condanna alle Spese Legali: Booking.com è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 125,00 per anticipazioni e Euro 346,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, cassa forense (4%) e IVA se dovuta.






