Cass. Sez. IV penale, sentenza n. 37304/2026

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.), la concessione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve compiere un giudizio prognostico favorevole circa l’astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati, fondato sui criteri di cui all’art. 133 c.p., sia oggettivi (gravità e modalità della condotta, entità del pericolo cagionato) che soggettivi (personalità del reo e precedenti penali, anche specifici). Tale giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e congrua.

Riassunto della vicenda

L’imputato Tizio era stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Teramo (confermato dalla Corte di appello di L’Aquila) alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria pari a euro 6.750,00 di ammenda (calcolata a ragione di euro 25,00 al giorno).
Tizio era alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 1,66 g/l e 1,88 g/l e l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale (art. 186, commi 2 lett. c e 2-bis, C.d.S.). Nello specifico, trovandosi in forte stato di alterazione alcolica, l’imputato aveva perso il controllo della propria vettura nel centro abitato, scontrandosi con due autoveicoli che provenivano in senso opposto.

Contro la sentenza d’appello, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi:

  1. del diniego della sospensione del processo con messa alla prova;
  2. dell’eccessività del tasso giornaliero (25,00 €) adoperato per il calcolo della pena pecuniaria sostitutiva.

Questioni giuridiche sollevate e soluzioni adottate

  • 1. Criteri di valutazione per il rigetto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p. e art. 133 c.p.)
    • Questione: Il ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero rigettato l’istanza basandosi esclusivamente sull’esistenza di un precedente penale e sulla conseguente prognosi sfavorevole di recidiva, omettendo di valutare gli altri parametri previsti dall’art. 133 c.p.
    • Soluzione della Cassazione: Censura ritenuta inammissibile e generica. La Corte ha confermato che la concessione del beneficio postula un giudizio prognostico favorevole discrezionale (insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) fondato sugli indici dell’art. 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva correttamente esaminato non solo il precedente specifico, ma l’intera vicenda: l’elevato tasso alcolemico, la perdita di controllo dell’auto in pieno centro e la creazione di un grave pericolo per l’incolumità pubblica.
  • 2. Legittimità del tasso giornaliero di conversione della pena sostitutiva (art. 56-quater L. n. 689/1981 e art. 20-bis c.p.)
    • Questione: Il ricorrente deduceva l’erroneità del criterio di conversione della pena detentiva e la presunta eccessività della misura di euro 25,00 al giorno.
    • Soluzione della Cassazione: Doglianza ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha evidenziato che la cornice edittale dettata dall’art. 56-quater L. 689/1981 (introdotta dalla Riforma Cartabia) oscilla tra un minimo di euro 5,00 e un massimo di euro 2.500,00 giornalieri. La quantificazione a euro 25,00 al giorno risulta vicina al minimo legale assoluto; la difesa, essendosi limitata a una generica doglianza di eccessività senza evidenziare specifiche violazioni di legge o elementi patrimoniali pretermessi, non ha allegato alcun effettivo vizio di legittimità.

Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.