• lunedì, ottobre 05th, 2009
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casaCon la separazione personale dei coniugi, il Presidente del Tribunale di Salerno assegnava quale casa coniugale alla ex moglie, affidataria della prole all’epoca minorenne, una parte, di un più vasto immobile di proprietà esclusiva del marito.
L’immobile in seguito veniva alienato dal marito in favore del nuovo acquirente e dichiarando nell’atto, tra le altre cose, che gli altri due vani, pure oggetto del trasferimento di proprieta’, erano occupati dalla ex coniuge e dalla figlia in virtù del citato provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del Tribunale.
Con citazione di febbraio 2000 l’acquirente dell’immobile, premesso che con raccomandata di settembre 1997, essendo prossimo alla scadenza il termine novennale di opponibilità nei suoi confronti del diritto di godimento personale riconosciuto in favore della ex coniuge del venditore dell’immobile all’epoca della separazione dal Tribunale di Salerno, egli aveva richiesto senza esito alla stessa il rilascio dell’immobile, conveniva in giudizio l’occupante della porzione d’immobile, chiedendone la condanna al rilascio dei vani occupati senza titolo, oltre al risarcimento dei danni a decorrere dal 31 dicembre 1997.


Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni riportate nella nota stessa consentono di individuare senza possibilita’ di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Cass. 2006/13137; in senso conforme, cfr. Cass. 1991/10774; 1998/12098; 2007/5028).
Alla luce di tale principio, del tutto irrilevante, ai fini dell’opponibilità all’acquirente dell’immobile del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale, e’ la circostanza, richiamata dalla ricorrente, che il titolo di acquisto del medesimo acquirente contenesse l’indicazione specifica dell’esistenza del diritto della della sua fonte.

Cass. civ. Sez. I, 18-09-2009, n. 20144

Svolgimento del processo

1. Nel corso del giudizio di separazione personale tra i coniugi K.K. e S.G., il Presidente del Tribunale di Salerno, con provvedimento del 16 dicembre 1988, assegnava quale casa coniugale alla K., affidataria della prole all’epoca minorenne, una parte, composta da due vani e accessori, di un piu’ vasto immobile di proprieta’ esclusiva del marito e adibito per il resto a studio.

Con rogito del (OMISSIS), trascritto il (OMISSIS), lo S. alienava l’immobile in questione a L.C., trasferendogli il possesso di soli quattro vani e dichiarando nell’atto che gli altri due vani, pure oggetto del trasferimento di proprieta’, erano occupati dal coniuge e dalla figlia in virtu’ del citato provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del Tribunale.

Successivamente, con atto del (OMISSIS), il L. donava la nuda proprieta’ dell’immobile ai figli Cl., G., L. e M., riservandosi l’usufrutto, e i primi tre figli cedevano la nuda proprieta’ alla sorella M..

Con sentenza del 21 ottobre 1998, trascritta il 6 marzo 1999, il Tribunale di Salerno confermava l’originaria assegnazione alla K. della porzione dell’immobile.

Con citazione in data 1 febbraio 2000 il L. - premesso che con raccomandata del 26 settembre 1997, essendo prossimo alla scadenza il termine novennale, decorrente dal 16 dicembre 1988, di opponibilita’ nei suoi confronti del diritto di godimento personale della K., egli aveva richiesto senza esito alla stessa K. il rilascio dell’immobile - conveniva in giudizio l’occupante della porzione d’immobile, chiedendone la condanna al rilascio dei vani occupati senza titolo, oltre al risarcimento dei danni a decorrere dal 31 dicembre 1997. 2. Il Tribunale di Salano, con sentenza del 12 gennaio 2003, condannava la convenuta al rilascio della porzione d’immobile assegnatale con il provvedimento presidenziale non trascritto prima della trascrizione dell’acquisto da parte del L., nonche’ al risarcimento dei danni, oltre a interessi, per occupazione senza titolo dal (OMISSIS). Proponeva appello la K. e la Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 597/04 del 16 novembre 2004, rigettava il gravame, cosi’ motivando:

2.a. ai fini dell’opponibilita’ oltre il termine novennale del provvedimento di assegnazione dell’immobile quale casa coniugale, era necessaria la trascrizione del provvedimento medesimo, in qualunque forma fosse stato reso e quindi anche nella forma di ordinanza ex art. 708 c.p.c., tenuto conto che, ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c., l’ordinanza con la quale il presidente del tribunale e il giudice istruttore danno i provvedimenti di cui all’art. 708 c.p.c., oltre a costituire titolo esecutivo, conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finche’ non sia sostituita da altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore;

2.b. diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, secondo la quale il suo diritto di abitazione aveva natura reale e di conseguenza il L., quale usufruttuario, era sprovvisto di legittimazione attiva, doveva ritenersi che il diritto dell’appellante aveva natura personale di godimento e che comunque il L. aveva agito, quale usufruttuario, a tutela del suo diritto reale di godimento contro chi deteneva l’immobile oggetto del suo diritto e di conseguenza era pienamente legittimato a richiedere il rilascio dell’immobile, anche senza l’intervento del nudo proprietario;

2.c. correttamente il Tribunale, tenendo conto del provvedimento di assegnazione non trascritto e dell’acquisto del L., trascritto prima della trascrizione della sentenza di separazione, aveva ritenuto inopponibile all’acquirente dell’immobile, oltre il novennio, l’assegnazione della casa coniugale; infatti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, dettata con riferimento al procedimento di divorzio, ma applicabile anche in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo per definizione data certa, doveva ritenersi opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente dell’immobile in data successiva, limitatamente al periodo di nove anni, decorrente dalla data del provvedimento di assegnazione, mentre per il periodo eccedente i nove anni, il provvedimento di assegnazione era opponibile al terzo acquirente solo se trascritto prima dell’acquisto; di conseguenza privi di rilievo erano sia la mala fede del L., dedotta dalla K. sul presupposto che egli era a conoscenza, sin dall’atto di acquisto, del provvedimento presidenziale di assegnazione di parte dell’immobile quale casa coniugale ed in ragione di cio’ aveva ottenuto un prezzo conveniente e si era cautelato, depositando parte del corrispettivo presso un notaio, sia l’asserita buona fede dell’appellante nell’aver omesso la trascrizione del provvedimento presidenziale del 1988, per averne la Corte Costituzionale consentito la trascrizione solo l’anno dopo;

2.d. solamente nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, la K. aveva inammissibilmente adombrato motivi di illiceita’ dell’acquisto da parte del L. ai sensi dell’art. 1345 c.c. e addirittura la simulazione assoluta delle donazioni della nuda proprieta’, cosi’ deducendo intempestivi motivi di appello e comunque eccezioni tardive, che non potevano essere prese in esame.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre K.K. sulla base di due motivi e memoria.

Resiste con controricorso L.C..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione dell’art. 155 c.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989, e premessi il “favor” del legislatore per il coniugo piu’ debole assegnatario della casa familiare, l’anteriorita’ dell’assegnazione rispetto alla materiale possibilita’ di trascrivere il relativo provvedimento, la scienza del terzo acquirente e addirittura l’accordo preordinato tra detto acquirente e il venditore volto a far perdere l’abitazione alla moglie dell’alienante - afferma che il diritto di abitazione della casa familiare deve essere considerato opponibile per tutta la sua durata al L., quale acquirente in mala fede. La K. in particolare deduce che:

1.1. il titolo di acquisto del L. conteneva l’indicazione specifica dell’esistenza del diritto della K. e della sua fonte, con la conseguenza che trascrivendo il primo titolo si e’ contemporaneamente trascritto anche il secondo e che il L. conosceva l’esistenza del diritto della K., perche’ da lui medesimo trascritto quale acquirente in base all’atto di compravendita del (OMISSIS);

1.2. la riforma indotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989 andava intesa, alla luce del “favor” per il coniugo piu’ debole, nel senso che i provvedimenti emessi prima di detta sentenza necessitassero di trascrizione ai fini dell’opponibilita’ dell’assegnazione per tutta la sua durata, solo se non conosciuti dai terzi acquirenti.

2. Il motivo di censura e’ privo di fondamento.

Quanto alla doglianza di cui al predente punto 1.1., deve ritenersi - in conformita’ ad un orientamento gia’ piu’ volte espresso da questa Corte e che il collegio intende ribadire in questa sede - che, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni riportate nella nota stessa consentono di individuare senza possibilita’ di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, od il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Cass. 2006/13137; in senso conforme, cfr. Cass. 1991/10774; 1998/12098;

2007/5028). Alla luce di tale principio, del tutto irrilevante, ai fini dell’opponibilita’ all’acquirente dell’immobile del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale, e’ la circostanza, richiamata dalla ricorrente, che il titolo di acquisto del L. contenesse l’indicazione specifica dell’esistenza del diritto della K. e della sua fonte.

2.2. In ordine alla censura di cui al precedente punto 1.2., il contenuto e gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1989 sono chiaramente circoscritti, in forza del contenuto del dispositivo della pronuncia e alla stregua della motivazione che lo sorregge, ad estendere all’assegnazione dell’abitazione nella casa familiare in sede di giudizio di separazione personale dei coniugi il regime di trascrivibilita’ e di conseguente opponibilita’ a terzi del provvedimento giudiziale di assegnazione adottato nel giudizio di divorzio, non potendosi trarre dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, elemento alcuno che induca a ritenere che i provvedimenti di assegnazione della casa familiare, emessi nel giudizio di separazione prima della sentenza medesima, fossero opponibili ai terzi acquirenti oltre il novennio, anche in mancanza di trascrizione, se da loro conosciuti. Poiche’, infatti, l’unica disciplina dell’opponibilita’ a terzi di un atto e’ quella derivante dalla trascrizione e dalla conoscibilita’ legale dell’atto medesimo da parte del terzo, il provvedimento di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare in tanto e’ opponibile oltre il novennio, al terzo acquirente in quanto sia stato precedentemente trascritto (Cass. 2003/ 5067).

3. Con il secondo motivo la K., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, nonche’ omessa motivazione sulla eccezione di nullita’ della compravendita ai sensi dell’art. 1345 c.c., deduce che la nullita’ del contratto di acquisto del L. e’ comprovata “per tabulas” da quanto previsto nell’art. 3 dello stesso contratto di compravendita, in forza del quale l’acquirente avrebbe proceduto sollecitamente, a sua cura e a sue spese, ad esperire tutte le attivita’ giudiziarie e stragiudiziali per ottenere il rilascio della parte di immobile occupato dalla K. in forza del provvedimento presidenziale.

Afferma la ricorrente che tale clausola contrattuale prova il patto intercorso tra i due contraenti, indotti alla conclusione del contratto esclusivamente dall’unico e comune motivo di arrecarle nocumento, e che di conseguenza la eccepita nullita’ era rilevabile d’ufficio, con conseguente ammissibilita’ della relativa eccezione sollevata dall’appellata.

3.1. La censura non e’ fondata. La questione di nullita’ sollevata dalla ricorrente presuppone l’accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli originariamente dedotti a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (sussistenza di un motivo illecito comune, determinante ai fini della conclusione del contratto, e identificazione di tale illecito motivo comune nella volonta’ di entrambe le parti di arrecare nocumento alla K.). Osserva tuttavia il collegio che il principio della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell’art. 1421 c.c., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilita’ della prova, sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ne consegue che il giudice dell’impugnazione non puo’ dichiarare d’ufficio la nullita’ di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi, rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e quindi estranei alla materia del contendere (Cass. 2004/6191) e, in particolare, quando la nullita’ del contratto non risulti dal suo stesso contenuto, ma derivi da circostanze ad esso estranee, allegate dalle parti, lo stesso giudice non puo’ assumere iniziative dirette, non alla declaratoria di una nullita’ derivante da elementi gia’ acquisiti, ma a reperire, nell’inerzia della parte, gli elementi mancanti (Cass. 1993/5276).

4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi di K.K. e S.G., in quanto imposto dalla legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009

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