In tema di risarcimento dei danni occorsi in occasione di sinistro stradale, la relativa richiesta, inoltrata con lettera raccomandata così come previsto dall’art. 22 della L. n. 990/69, deve contenere solo l’indicazione del sinistro del quale l’assicurazione deve rispondere senza che il danneggiato risulti onerato dall’obbligo di effettuare un’indicazione analitica dei danni e della somma richiesta. In applicazione di tale assunto il riferimento alla sola qualità di erede del defunto in incidente stradale da parte del soggetto che domandi il risarcimento tramite la raccomandata di cui sopra non comporta alcuna improponibilità della successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente come congiunto e non come erede a meno che non abbia effettuato una espressa rinuncia a cotale risarcimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d’Appello di Napoli - Seconda Sezione civile - così composta:
Dott. Domenico Balletta - Presidente -
Dott. Umberto Di Mauro - Consigliere rel. -
Dott. Lucio Capasso - Consigliere -
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n 3976 del ruolo generale contenzioso dell’anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA
Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag.,Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro., rappresentati e difesi dall’avv. Re.Ve., giusta procura a margine dell’atto di citazione di primo grado, presso il suo studio elettivamente domiciliano in Portici(Napoli),via (omissis)
appellanti riassumenti
E
L’E. S.p.A. in L.C.A., in persona del Commissario liquidatore pro tempore dr. Fr.Do., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di riassunzione dagli avv.ti Fe.Pa. ed Al.Sa., elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Napoli via (omissis)
appellata riassunta
E
Sc., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ru., giusta procura a margine della comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli alla via (omissis) (parco Or.)
appellato riassunto
NONCHÉ
Ge. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal FGVS, con sede in Trieste, piazza (omissis)
appellata riassunta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’ottobre 1993, Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ag., Ar., Ma., An., Sa., An. e Ro. convenivano in giudizio Sc. e la S.p.A. Ed. esponendo che:
il 30/4/92, alle ore 10 in Cellole, sulla via (omissis) al Km. 7.800 in direzione Napoli - Formia, la vettura (omissis), di proprietà dello Sc. e dallo stesso condotta, assicurata presso l’Ed., procedendo ad elevata velocità in curva e su asfalto reso viscido dalla pioggia, aveva invaso l’opposta corsia di marcia, andando ad investire con la propria fiancata destra la sopraggiungente in senso opposto (omissis);
per effetto della collisione, Ac.Ma., figlio e fratello degli attori, trasportato sul sedile anteriore della vettura dello Sc., aveva riportato lesioni gravissime, tali da determinarne il decesso due ore dopo il sinistro.
Tanto premesso convenivano in giudizio innanzi a Tribunale di Napoli Sc. e l’Ed. in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la esclusiva responsabilità dello Sc. e condannarlo in solido con la S.p.A. L’Ed., al pagamento, in favore degli istanti, tutti iure proprio: della somma di Euro 150.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico, di Euro 80.500.000 per il danno patrimoniale (calcolato sulla base dei proventi annui moltiplicati per il coefficiente di cui al R.D. n. 1403 del 9/10/1922 con la maggiorazione del 25% per il pari aumento percentuale della durata della vita - 13.000.000 x 4,957 + 25% -), di Lire 70.000.000 in favore dei genitori e di Euro 25.000,000 a favore di ciascuno dei fratelli a titolo di danno morale equitativamente determinato;
iure hereditario, della somma di Euro 282.500.000 a titolo di danno biologico (calcolato sulla scorta del triplo della pensione sociale moltiplicato per il coefficiente - 18,827 - di cui al medesimo R.D. parimenti maggiorato del 25%);
di Euro 306.000.000,quale danno patrimoniale egualmente determinato sulla scorta degli stessi parametri;
nonché di Euro 50.000.000 quale danno morale equitativamente considerato, oltre, ancora, la somma di Euro 4.600.000 quale indennizzo delle spese sostenute, con interessi e danno da svalutazione dal giorno del sinistro al soddisfo; con vittoria altresì di spese di giudizio.
Con atto del dicembre 1993, Vi.An., esponendo di essere stato seduto sul sedile posteriore del veicolo dello Sc., conveniva in giudizio quest’ultimo e l’Ed. S.p.A. ,per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo.
In entrambe le cause si costituiva la compagnia assicuratrice, contestando le avverse domande. Le due cause venivano riunite ed istruite.
All’udienza collegiale del 13/5/98, veniva dichiarata l’interruzione del giudizio per essere stata messa in L.C. A. l’Ed. S.p.A. Il giudizio veniva riassunto dagli attori nei confronti del Commissario liquidatore della società e delle Ge. S.p.A. per il FGVS.
Con sentenza del 4/11/98 - 11/1/99, il Tribunale di Napoli: dichiarava improponibili le domande proposte da Io.Im. e dai fratelli del defunto, sia in proprio che quali eredi di Ac.Ma., nonché la domanda proposta iure proprio da Ac.Ci.;
dichiarava lo Sc. esclusivo responsabile del sinistro e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore di Ac.Ci., quale erede, della somma di Lire 3.700.000,oltre interessi, nonché, in favore del Vi., della somma di Lire 47.950.000, oltre interessi;
condannava, infine, i convenuti alle spese di causa in favore di Ac.Ci. e del Vi.
Avverso tale sentenza proponevano appello i congiunti di Ac.Ma., deducendo l’erronea declaratoria della improponibilità delle domande proposte dalla madre e dai fratelli del defunto, essendovi in atti la richiesta di risarcimento da loro inviata ai sensi dell’art. 22 L. 990/69. Quanto alla declaratoria di improponibilità della domanda avanzata iure proprio da Ac.Ci., rilevavano che la spendita della qualità di padre del defunto, nella raccomandata inviata dall’Ac. Ed. S.p.A., non era in relazione alla qualificazione causale della richiesta risarcitoria e che non vi era obbligo di richiamare tale qualità nella comunicazione ex art. 22 cit., il cui solo compito era quello di porre la compagnia nella condizione di riscontrare il sinistro, per eventualmente adempiere spontaneamente entro 60 giorni.
Con la seconda censura, deducevano l’errore logico - giuridico del Tribunale di non aver, comunque, ritenuto procedibile la domanda risarcitoria, quantomeno ex art. 2043 c.c., nei confronti dello Sc., con condanna dello stesso e, quindi, traslativamente ex art. 106 c.p.c., dell’assicuratore in ragione dell’espressa manleva del convenuto principale. Con il terzo motivo gli appellanti lamentavano il diniego di risarcimento iure ereditatario del danno biologico e morale. Chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento di quanto richiesto con le conclusioni di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio lo Sc. e l’Ed. S.p.A. contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del l’appello, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio la S.p.A. Ge., che rimaneva contumace.
La Corte di Appello di Na., con sentenza n. 3116/2000 del 22/11 - 20/12/2000, così provvedeva:
1) in parziale accoglimento dell’appello, dichiara proponi bili le domande proposte iure hereditatis da Io.Im., Ac.Ma., Ag., Ar., Ma., An., Sa., An. e Ro.;
2) rigetta nel resto l’appello;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro. La Suprema Corte con sentenza 11601/2005 dell’11/4 - 31/5/2005 accoglieva il primo ed il terzo motivo - che saranno compiutamente esposti in motivazione - rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. La causa è stata riassunta da Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro., che, con atto di citazione in riassunzione del 15/6/2006, hanno convenuto in giudizio Sc., la S.p.A. Ed. in L.C.A. e la S.p.A. Ge. nelle indicata qualità chiedendo: accogliersi integralmente le conclusioni già rilasciate in prime cure nei limiti della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si sono costituiti lo Sc. e la S.p.A. L’E. in L.C.A., che hanno contestato la domanda della quale hanno richiesto il rigetto.
All’udienza del 22/4/2009 la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.p.A. Ge. in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che, regolarmente citata, non risulta costituita.
La Corte di cassazione con la indicata sentenza di rinvio n. 11601/2005 del 18/4 - 31/5/2005 ha accolto il primo motivo di appello con il quale i ricorrenti lamentavano che la Corte d’appello aveva ritenuto non risarcibili i danni direttamente subiti dai congiunti per la morte di Ma.Ac., per aver essi domandato all’assicuratore, con la richiesta di risarcimento - inoltrata con la lettera - raccomandata prevista dall’art. 22 L. n. 990/1969 - il risarcimento dei soli danni subiti dal defunto, qualificando si suoi eredi, sicché l’assicuratore non sarebbe stato posto nella condizione di risarcire i danni richiesti.
Sul punto la Suprema Corte nel motivare la fondatezza di tale motivo ha sostenuto che “Va affermato - in linea con l’indirizzo (del resto conforme agli orientamenti espressi in tema di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, comma 1, c.c.), secondo il quale al danneggiato non incombe alcun onere di indicazione analitica dei danni e della somma richiesta con la missiva con la quale richiede all’assicuratore il risarcimento, ma solo l’indicazione del sinistro del quale l’Assicuratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria (cfr., tra le altre, Cass. n. 11132/99) - che il riferimento alla sola qualità di erede del defunto nell’incidente stradale, da parte del congiunto che domandi il risarcimento con la raccomandata di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969 spedita del responsabile, non comporta affatto di rendere improponibile la successiva domanda giudiziale volta al risarcimento dei danni che agii abbia anche direttamente subito come congiunto e non come erede, a meno che dalla richiesta inoltrata per lettera raccomandata non risulti inequivocamente chiara la sua volontà di rinunciare al risarcimento per talune voci di danno (il che non è, nella specie, neppure prospettato, avendo anzi il commissario liquidatore controricorrente affermato in memoria illustrativa che Ci.Ac. si qualificò come “ascendente” di Ma.Ac. e non essendo stato, né in sentenza, né da alcuna delle parti negli atti difensivi depositati in questa sede, riprodotto il contenuto delle due lettere raccomandate spedite all’assicuratore)”.
Conseguentemente erroneamente la sentenza si era discostata dall’esposto principio laddove aveva conferito rilievo al solo riferimento alla affermata qualità di eredi da parte dei richiedenti ed aveva dunque escluso che fosse proponibile la domanda volta al risarcimento dei danni da loro direttamente subiti per la morte del figlio e del fratello.
La Corte di Cassazione ha inoltre accolto anche il terzo motivo nella parte in cui (censura sub C) aveva denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., 2, 3, 27 e 32 Cost. in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Nello specifico la Corte di Appello di Napoli aveva sostenuto che non potevano riconoscersi il risarcimento del danno biologico e di quello morale che si assumeva subiti da Ac.Ma., in quanto tra l’evento e la morte del congiunto, non era trascorso un “apprezzabile lasso di tempo”, un intervallo di tempo cioè sufficiente a che il lesionato acquisti il diritto ai danni derivanti dalla lesione”. Nella specie, infatti, Ac.Ma. era deceduto appena dopo due ore dall’evento lesivo e tale intervallo non era sufficiente a far ritenere che il danneggiato aveva in concreto vissuto in una situazione di menomazione della pregressa integrità psico - somatica, né che era vissuto quel tanto da consentire alla menomazione medesima di acquistare autonoma esistenza.
Sul punto i ricorrenti avevano argomentato che “recenti pronunce della corte di legittimità (Cass. un. 2123 del 2000 e 9783 del 2001) avevano configurato il danno “catastrofico”, apprezzabile dalla vittima pur nel breve intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte e dunque trasmissibile iure editario, imponendo una motivazione adeguata (nella specie del tutto carente) in punto di sussistenza dello stesso.
La Corte di Cassazione nell’accogliere la indicata censura ha chiarito che poiché la brevità del periodo di sopravvivenza alla lesioni (nel caso in esame di due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ed è, pertanto, ostativa alla configurabilità del danno biologico risarcibile, non elide affatto la possibilità che il soggetto abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni e patire dunque una sofferenza il cui diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, era entrato a far parte del suo patrimonio quando è sopravvenuta la morte e può dunque essere fatto valere dagli eredi.
Sulla base degli esposti principi di diritto la Corte è pertanto è chiamata:
a decidere sui danni subiti e fatti valere iure proprio da Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro.;
a determinare il danno morale patito dal de cuius e decidere sul risarcimento dovuto iure hereditatis agli appellanti diversi da Ac.Ci.
Osserva la Corte che, quanto ai danni fatti valere iure proprio dagli appellanti, costoro nell’atto di appello notificato del febbraio 1999, chiesero in riforma della impugnata sentenza la condanna dei convenuti al pagamento delle somme richieste con le conclusioni del giudizio di primo grado contenute nell’atto di citazione e riportate in narrativa. Tali richieste sono state ribadite con l’atto di citazione in riassunzione “nei limiti della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione di sopra indicata”.
Tanto premesso nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti avevano richiesto iure proprio il risarcimento del danno biologico, di quello patrimoniale e di quello morale.
All’uopo va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Se dal fatto illecito altrui deriva la morte immediata di una persona, ad essa non spetta alcun risarcimento per danno biologico, sia perché la lesione dell’integrità psico - fisica - e cioè il bene della salute - rileva ed è risarcibile, in quanto si ripercuote sulla vita della persona menomata, il che implica che essa resti in vita; sia perché, nel caso invece essa muoia, il bene sacrificato non è la salute, bensì la vita; perciò gli eredi della vittima non hanno alcun diritto, nella qualità, ad esser risarciti per il danno biologico dalla medesima subito, mentre, “iure proprio”, hanno diritto ad esser risarciti per i danni patrimoniali, biologici e morali derivatine” (Cass. 24/4/1997 n. 3592; Cass. n. 10628/1995; Cass. n. 2117/1996).
Ciò posto nella specie per quanto attiene al danno biologico ed a quello patrimoniale alcuna prova è stata fornita in ordine alla loro effettiva sussistenza.
In ordine al danno morale, invece, valuta il Collegio che esso scaturisce dal rapporto di parentela degli appellanti con la vittima, risultando in re ipsa la sofferenza dei familiari - nella specie genitori e fratelli della vittima - conseguente al decesso di un proprio congiunto. E’ altresì evidente che tale danno non potendosi determinare nel suo preciso ammontare deve essere liquidato con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Orbene tenuto conto della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto di parentela dei figli con i genitori e della convivenza di Ac.Ma. con questi ultimi - desunta dal rapporto dei Carabinieri di Cellole del 30/4/1992 -,la Corte determina all’attualità per ciascuno dei genitori la somma di Euro 150.000.
inoltre il danno morale subito dai fratelli può del pari essere determinato equitativamente in Euro 50.000 per Ac.Ma. che, come appare dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e dal certificato di stato di famiglia, risultava convivente con il fratello deceduto.
Per gli altri appellanti non conviventi con Ac.Ma. va invece determinata in Euro 25.000.
Sulle cifre così determinate devalutate, con riferimento agii indici istat per le famiglie di operai ed impiegati, al 30/4/1992 decorreranno gli interessi legali sulla somma ottenuta e di anno in anno rivalutata secondo i predetti indici istat.
Per quanto attiene poi alla determinazione del danno morale patito dal de cuius, facendo applicazione del principio sopra esposto enunciato dalla Suprema Corte deve ritenersi che esso deve essere riconosciuto iure hereditatis in favore degli appellanti diversi da Ac.Ci. Ciò posto valuta la Corte che la cifra di Euro 10.000.000 determinata dal Tribunale - in riferimento alla domanda di Ac.Ci. - appare congrua, così come appare implicitamente ritenuto anche dagli appellanti che nel ricorso per Cassazione ebbero ad asserire che il primo giudice aveva limitato la condanna in favore di Ac.Ci. a Lire 2.500.000 (poi maggiorata di interessi e della rivalutazione in Lire 3.700.000) pari ad un quarto del riconosciuto valore del danno iure Hereditario (Lire 10.000.000), quarto corrispondente al padre del defunto Ac.Ma. Hanno poi aggiunto che il Tribunale avrebbe dovuto, invece, condannare i convenuti al pagamento della somma di Lire 2.500.000 in favore della madre, Im.Io., e di Lire 5.000.000 solidalmente dei fratelli, oltre interessi compensativi e rivalutazione.
Pertanto adottando lo stesso procedimento seguito dal primo Giudice la somma dovuta ad Im.Io. di Lire 2.500.000 va incrementata di Lire 1.200.000 - per effetto degli interessi legali maturati dal fatto alla pronuncia di primo grado - e sulla somma così ottenuta di Euro 3.700.000 (Euro 1.910,89) decorrono gli ulteriori interessi legali dalla suddetta pronuncia al soddisfo.
Del pari la somma di Lire 5.000.000 dovuta ad Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ros., va incrementata di Lire 3.549.260 - per effetto degli interessi legali maturati dal fatto alla pronuncia di primo grado - e sulla somma così ottenuta di Lire 8.549.251 (Euro 4.415,32), decorrono gli ulteriori interessi legali dalla suddetta pronuncia al soddisfo.
L’appello va, quindi, accolto nei termini indicati. Alla soccombenza degli appellati consegue la condanna degli appellati, in favore di Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro., delle spese del giudizio di primo grado ed in favore di tutti gli appellanti delle spese di tutti gli altri gradi di giudizio da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitiva mente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Suprema Corte, giusta sentenza n. 11601/2005, emessa il 18/4 - 31/5/2005, in ordine all’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 114/99 del 4/11/1998 - 11/1/1999, proposto da Ac.Ci., Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro., così provvede:
dichiara la contumacia della S.p.A. Ge., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal FGVS;
accoglie l’appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l’Ed. S.p.A. in L.C.A., in persona del Commissario liquidatore pro tempore, Sc., e la Ge. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal FGVS, a pagare:
in favore di Ac.Ci. e Io.Im. la somma di Euro 150.000 a ciascuno dei predetti appellanti, oltre interessi legali sulle cifre devalutate - con riferimento agli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati - al 30/4/1992 e su quelle successivamente rivalutate di anno in anno secondo i predetti indici istat;
in favore di Ac.Ma. la somma di Euro 50.000, oltre interessi legali sulle cifre devalutate - con riferimento agli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati - al 30/4/1992 e su quelle successivamente rivalutate di anno in anno secondo i predetti indici istat;
in favore di Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro., la somma di Euro 25.000 a ciascuno dei predetti appellanti, oltre interessi legali sulle cifre devalutate - con riferimento agli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati - al 30/4/1992 e su quelle successivamente rivalutate di anno in anno secondo i predetti indici istat;
in favore di Io.Im. la somma di Euro 1.910,89 sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado e fino al soddisfo;
in favore di Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro. la somma di Euro 4.415,32, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado e fino al soddisfo; in favore di Io.Im., Ac.Ma., Ac.Ag., Ac.Ar., Ac.Ma., Ac.An., Ac.Sa., Ac.An., Ac.Ro. delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge;
in favore di tutti gli appellanti delle spese del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, definito con sentenza n. 3116/2000 del 22/11 - 20/12/2000 che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 300,00 per spese, Euro 900 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge;
in favore di tutti gli appellanti delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 300 per spese, ed Euro 3.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge;
in favore di tutti gli appellanti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 300,00 e per spese, Euro 900,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Napoli il 29 aprile 2009.
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2009.


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