• lunedì, giugno 29th, 2009
2,401 views

Particolare attenzione alla recente decisione del Tribunale di Milano , Sezione 9 civile Sentenza 2 marzo 2009, n. 2781, secondo cui la relazione extraconiugale da parte di entrambi i coniugi determina l’addebitabilità della separazione ad entrambi.

Sussistono fondati presupposti per l’addebitabilità della separazione ad entrambi i coniugi quanto risulti accertato, nel corso del giudizio di merito, che ambedue i separandi abbiano intrattenuto una relazione extraconiugale con altre persone, in costanza del rapporto matrimoniale.

In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il Giudice è tenuto ad accertare se la crisi del rapporto coniugale sia addebitabile al comportamento particolarmente trasgressivo di uno dei coniugi effettuando una valutazione generale e comparativa dei comportamenti dai medesimi assunti al fine primario di accertare se il comportamento censurato sia la causa della crisi coniugale ovvero solo l’effetto di una frattura verificatasi già tempo addietro. Laddove risulti acclarata l’indfedeltà, devono ritenersi sussistenti idonee motivazioni di addebitabilità, costituendo, l’obbligo della fedeltà coniugale, una condotta imperativa oltre che una regola morale di elevato valore sociale, la cui violazione è di per se sufficiente a fondare una pronuncia di addebito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
NONA SEZIONE CIVILE


Composto dai signori Magistrati
Dott. Gloria Servetti - Presidente -
Dott. Nadia Dell’Arciprete - Giudice rel. -
Dott. Enrica Manfredini - Giudice -


SENTENZA


Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, discussa all’udienza in camera di consiglio del 18.2.09, promossa con ricorso depositato in data 5.11.01, regolarmente notificato
Da (omissis) attrice
Nata a Milano il (omissis) elettivamente domiciliata in S.Donato Mi.se, presso lo studio dell’Avv. S.Al. e D.Pa., dalle quali è rappresentata e difesa per delega in atti,
contro (omissis) convenuto
Nato a Milano il (omissis) elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio dell’avv. B.La., dal quale è rappresentato e difeso per delega in atti, e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale di Milano


oggetto: separazione personale


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 5.11.01 (omissis), premesso di aver contratto matrimonio in Milano (omissis) e di aver avuto la figlia Cr. il 17.9.97, chiedeva la separazione personale dal marito con addebito allo stesso.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che il marito aveva assunto atteggiamenti autoritari ed irrispettosi della dignità della moglie e negli ultimi mesi aveva ridotto i contributi di mantenimento ed estromesso la moglie da qualsivoglia, gestione dell’economia familiare; che ella aveva dovuto trovare un’attività lavorativa part-time per sopperire alle ristrettezze imposte dal marito; che questi dal settembre 2001 si era allontanato dall’abitazione comune per farvi ritorno solo per qualche ora del giorno o della notte.
Chiedeva altresì l’affidamento della figlia, l’assegnazione della casa coniugale, nonché un assegno in favore della minore di Euro 1.550,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie, e di Euro 775,00 in proprio favore.
Si costituiva il convenuto e contestava ogni addebito. Negava di aver mai posto in essere condotte autoritarie o violente, affermava di aver sempre adeguatamente provveduto al mantenimento della moglie e della figlia; che la moglie anche all’epoca in cui non svolgeva alcuna occupazione lavorativa lasciava la bambina all’asilo per tutto il pomeriggio; che la (omissis) era soggetta a crisi depressive o di esaltazione, che non avevano facilitato un clima armonico familiare; che la moglie aveva anche intrapreso una relazione extraconiugale, per cui era solita uscire il sabato o la domenica e la sera senza lasciare alcun recapito neppure telefonico, ed egli si occupava della bambina, portandola con sé anche in ufficio.
Instava per una separazione con addebito alla moglie, con affidamento condiviso di Cr. e collocazione presso la madre nella casa coniugale; offriva un assegno di Euro 600,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie, e di Euro 500,00 mensili per la moglie per un periodo di un anno. In via riconvenzionale chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, l’affidamento a sé della minore o, in subordine l’affidamento condiviso. All’udienza ex art. 708 c.p.c. in data 5.2.02 il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la figlia alla madre, regolamentava la frequentazione con il padre, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, con termine al resistente per il rilascio sino al 25 febbraio 2002; poneva a carico del convenuto un assegno mensile di Euro 516,45 in favore della moglie e di Euro 776,00 in favore di Cr., da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento delle spese mediche straordinarie e di istruzione. Il (omissis) impegnava a pagare le spese condominiali della casa coniugale
Nella successiva fase processuale i nuovi difensori costituitisi per il (omissis) avanzavano richiesta di CTU segnalando uno stato di disagio della minore per il pernottamento, nell’abitazione familiare, di altra persona legata affettivamente alla (omissis); ma il Giudice respingeva l’istanza. Nelle more la casa coniugale era venduta ed il ricavato (di circa 315 mila euro) diviso tra i coniugi. Si costituivano altri difensori per entrambe le parti.
Il (omissis) nell’udienza del 1.3.05 riferiva di vivere in una casa in affitto con oneri di locazione di Euro 500,00 mensili, di essere amministratore di aziende, con emolumenti mensili di circa 1.500/2.000 Euro, di essere proprietario di tre immobili nella bergamasca, da cui percepiva i canoni locatizi. All’udienza del 12.4.05 i coniugi raggiungevano un accordo su ulteriori modalità di visita della bambina con il padre. La Vida dichiarava di vivere con il proprio compagno in una casa di proprietà della stessa, gravata di un mutuo di Euro 750,00 mensili e di aver avuto nel 2003 un altro figlio; di essere stata impiegata in una società sino al 2002; di essere coadiuvante nell’impresa familiare della madre, costituita da una lavanderia e di aver un reddito “fittizio” di circa 10 mila euro. Il Giudice revocava l’assegno di mantenimento della moglie e confermava quello per la figlia, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie e scolastiche, comprensive dei buoni mensa.
Nuovamente si costituiva per (omissis) altro difensore, che insisteva per la richiesta di CTU psicodiagnostica, respinta dal Giudice, il quale, peraltro, incaricava i Servizi Sociali di monitorare la situazione familiare della bambina e di comunicare quali fossero i rapporti della stessa con il padre, con la madre e con i rispettivi compagni di questi.
Ammessa ed espletata la prova orale, vi era ancora una duplice sostituzione del difensore del (omissis).
Il Giudice respingeva la richiesta di sentenza parziale, presentata dalla difesa della ricorrente e due successive richieste di CTU psicologica sulla persona della Vida e del nucleo familiare, presentate dalle difese del resistente.
Le parti precisavano infine le conclusioni e la causa veniva discussa nell’odierna camera di consiglio.


MOTIVI DELLA DECISIONE


L’intervenuta cessazione di ogni forma di affectio maritalis tra i coniugi è emersa con chiarezza da quanto indicato da entrambi negli atti difensivi e da quanto risultato nelle ripetute comparizioni personali degli stessi.
Tutto l’iter processuale è stato connotato da un clima aspramente conflittuale tra le parti e di cui i difensori si sono fatti sostanziali portavoce e che ha dato ingresso a varie istanze, di modifica dei provvedimenti presidenziali, di espletamento di CTU psichiatrica, a numerose sostituzioni dei difensori di parte, nonché ad una prolungata attività istruttoria per supportare le reciproche domande di addebito.
Non è superfluo premettere il principio ormai consolidato in giurisprudenza che ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. L’indagine sull’intollerabilità deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, procedendo ad una valutazione comparativa degli stessi al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi e, pertanto, relativamente giustificato. Eventuali violazioni dei doveri coniugali dovranno in tal caso essere giudicati irrilevanti ai fini dell’addebitabilità, sempre che non si traducano in una violazione nell’ambito familiare di regole di condotta imperative ed inderogabili o di nonne morali di particolare rilevanza (Cass. n. 5813/87, n. 6976/88, n. 2444/99, n. 279/00, n. 14840/06, n. 25618/07).
Peraltro, secondo il principio dettato dalla Cassazione, una trasgressione particolarmente grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell’altro coniuge, dovrà essere valutata come un’autonoma trasgressione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi (Cass. n. 5813/87, n. 279/00, n. 7859/00).
E la violazione dell’obbligo della fedeltà coniugale, che costituisce una regola di condotta imperativa (art. 143 II c. c.c.), oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale, deve ritenersi di regola sufficiente a giustificare l’addebito, qualora non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. n. 13747/00, n. 8512/06, n. 13592/06).
Nel caso in esame entrambe le domande di separazione con addebito devono essere accolte ricorrendone i presupposti, in quanto ciascuna parte ha concorso nel determinare la irrimediabile frattura del rapporto coniugale, violando il dovere di fedeltà.
Infatti, alla luce delle emergenze processuali, deve ritenersi accertato che nel 2001, ancora durante la convivenza matrimoniale, sia la (omissis), sia il (omissis) avevano allacciato delle relazioni sentimentali extraconiugali, la moglie con (omissis), il marito con (omissis): relazioni che le parti non hanno negato, pur collocandole in epoca successiva alla separazione (intesa come allontanamento del marito dalla casa coniugale nel febbraio 2002).
Di contro, il (omissis) aveva iniziato a frequentare la casa coniugale già nel febbraio 2002 e quasi immediatamente era iniziata la convivenza. La stessa figlia Cr. ne aveva parlato con una conoscente e con la baby sitter (v. dep. testi (omissis).
Ma la circostanza è sintomatica di un rapporto affettivo già consolidato e, quindi, ben antecedente alla definitiva interruzione della convivenza matrimoniale; e le precedenti e frequenti assenze serali della (omissis) dall’abitazione familiare (dep. della baby sitter (omissis)) trovano giustificazione proprio in quel rapporto.
Nel settembre 2003 la coppia ha avuto un figlio e la relazione si è protratta sino a tempi recenti (quanto meno sino al 2006 - dep. teste (omissis)).
Ma nel medesimo periodo anche il (omissis) coltivava una relazione sentimentale con la (omissis) già sua segretaria, e con la quale si recava in montagna alcuni fine settimana, andava a fare la spesa nei supermercati, acquistava capi di vestiario, prenotava visite mediche (dep. teste (omissis), madre della (omissis) la quale aveva avuto modo di vedere alcuni sabati nel proprio negozio di lavanderia il genero con la (omissis); e teste (omissis), marito ora separato della (omissis) cui la moglie aveva riferito gli avvenimenti).
Dopo una vacanza in Sardegna dei coniugi con il (omissis) la (omissis) quest’ultima aveva confessato al marito la relazione affettiva con il (omissis) dep. teste (omissis).
Il (omissis) ha affermato che, essendo legale rappresentante di una società immobiliare che si occupava di affittanze di appartamenti, a volte si era recato con la collaboratrice nelle località di montagna ove erano situati gli immobili da locare; come era pure capitato di andare con la (omissis) sia al supermercato per acquistare materiale di cancelleria e cogliendo l’occasione anche per fare la spesa per la moglie, sia alle ASL per prenotare visite mediche.,
Ma simili spiegazioni appaiono francamente inverosimili. Mentre le modalità ed i tempi degli incontri del convenuto con la (omissis) sono rivelatori di un rapporto intimo ed affettivo che travalica i limiti della collaborazione lavorativa e, per la loro specificità ed univocità, spese mediche straordinarie previamente concordate salvo l’urgenza, scolastiche (tasse per la scuola pubblica, libri di testo, eventuali corsi di recupero) e sportive previamente concordate e tutte documentate.
La pronuncia di addebito a carico della moglie è ostativa alla domanda di mantenimento avanzata dalla medesima.
La domanda svolta dalla difesa del Canti sub 9 nelle conclusioni finali di “porre a carico solidale della (omissis) e del signor (omissis)” la corresponsione “del corrispettivo dell’usufrutto da parte del (omissis) della quota di comproprietà del (omissis) dal febbraio 2002 al luglio 2004″ è domanda nuova, non connessa ex art. 40 c.p.c. al presente giudizio ed il (omissis) non è nemmeno parte in causa. Pertanto essa viene dichiarata inammissibile e diviene superflua ogni considerazione in merito.
Esula dalla competenza di questo Tribunale l’autorizzazione all’iscrizione della minore sui passaporti dei genitori.
Stante la reciproca soccombenza, con pronuncia di addebito ad entrambe le parti, le spese processuali vengono compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (omissis) (atto di matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (omissis)), con addebito ad ambedue le parti;
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, mantenendo il prevalente collocamento presso la madre;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei fini settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio nel fine settimana non di competenza; durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali ad anni alterni, durante le vacanze estive per 30 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio;
4) pone a carico del (omissis) un assegno in favore della figlia di Euro 1.100,00 a far tempo dalla pubblicazione della sentenza, da versarsi alla moglie entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie previamente concordate salvo l’urgenza, scolastiche (tasse per la scuola pubblica, libri di testo, eventuali corsi di recupero) e sportive previamente concordate e tutte documentate;
5) respinge la domanda di assegno di mantenimento presentata dalla (omissis);
6) dichiara inammissibili le domande di corresponsione del corrispettivo dell’usufrutto ed autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l’espatrio proposte dal (omissis);
7) spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 18 febbraio 2009.
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2009.

Articoli correlati

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply