Interessante decisione della Corte di Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 889; Pres. Dott. P. Nigris Cosattini, secondo cui il diritto del coniuge titolare di assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, spetta ogni qualvolta tale indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio. Del resto, il tenore letterale dell’espressione “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza” usata dal legislatore nella formulazione dell’art. 12 bis della Legge 898/1970 rende evidente che la previsione di tale ultima ipotesi rappresenta un ampliamento rispetto all’evenienza tipica in cui l’indennità maturi prima di tale momento, e quindi all’epoca di proposizione della domanda di divorzio (o successivamente), con la sola eccezione per il caso in cui il beneficio in questione sia maturato prima di detta domanda.
Vedi anche: “Assegno di divorzio e convivenza ex coniuge”
Corte d’Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 889; Pres. Dott. P. Nigris Cosattini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Pietro Nigris COSATTINI - Presidente -
dott. Livia CENTURELLI - Consigliere est. -
dott. Antonella P. MAZZEI - Consigliere -
……
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato, Gi.Al., impugnava la sentenza n. 20629/05 emessa in data 13/5/2005 con la quale il Tribunale di Roma, nello stabilire le condizioni economiche conseguenti allo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con Vi.Cu. - pronunciata con sentenza non definitiva - aveva disposto in suo favore un assegno divorzile di Euro 600,00 rivalutabili mensili, respingendone la domanda di attribuzione del 40% dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge prima dell’inizio del giudizio di divorzio.
Si doleva di tali statuizioni l’appellante, la quale ribadiva preliminarmente la condizione economica di maggior favore del Cu. - che disponeva di redditi superiori rispetto a quelli da lui indicati, come essa aveva del resto chiesto di accertare a mezzo di prove orali (erroneamente ritenute inammissibili dal Tribunale e che pertanto chiedeva fossero assunte nel presente giudizio) - con una notevole sperequazione fra le parti, posto che ella non disponeva di mezzi sufficienti anche a causa delle precarie condizioni di salute che le precludevano alcuna attività lavorativa.
In considerazione di tali circostanze, la Al. chiedeva che l’importo dell’assegno previsto in suo favore fosse aumentato ad Euro 750,00 mensili, instando altresì per l’accoglimento della sua domanda tesa ad ottenere l’attribuzione del 40% dell’indennità fine rapporto percepita dopo la separazione coniugale dal Cu., e che comunque questi si era dichiarato in sede giudiziale disposto a corrisponderle. Concludeva quindi l’appellante per la riforma in tal senso della sentenza n. 20629/05. Si costituiva nel procedimento così instaurato il Cu. contestando l’avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
L’appellato - che in via preliminare ribadiva la correttezza delle valutazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto della richiesta della Al. in punto T.F.R., in relazione alla quale egli si era limitato a formulare una proposta transattiva - deduceva l’indisponibilità da parte sua di redditi diversi da quelli documentati, ribadendo di essere gravato dagli oneri di restituzione di un prestito erogatogli da tale Ca.Li. per poter procedere all’acquisto dell’attuale sua abitazione, e sottolineava nel contempo il rilievo del vantaggio economico conseguito per l’Al. dall’assegnazione dell’ex casa coniugale (un appartamento dello IACP locato a canone modesto) cui egli non si era opposto, pur in difetto di esigenze di tutela di figli nella specie.
Considerato altresì che la ex moglie si era colpevolmente astenuta, dopo la fine dell’unione, da ogni attività lavorativa (non ostandovi in alcun modo le condizioni di salute dell’Al., come rilevato dal Tribunale di Roma nel provvedimento che aveva modificato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi), il Cu. chiedeva a sua volta la riforma della sentenza impugnata, instando per la riduzione dell’assegno a suo carico previsto, da rideterminarsi nella somma di Euro 400,00 mensili. Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione in ordine ai redditi delle parti, nonché certificazione I.N.P.S. attestante l’erogazione all’Al., a far tempo dal marzo 2005, di una pensione sociale dell’importo mensile attuale di Euro 395,98; indi la causa perveniva alla decisione all’udienza del 15/1/2009, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle contrapposte richieste formulate dalle parti circa l’importo dell’assegno di divorzio previsto in favore dell’Al., deve preliminarmente rilevarsi come la relativa misura sia stata stabilita dal Tribunale sulla base della circostanza (incontestata da parte del Cu.) che l’ex moglie fosse priva di redditi e della sperequazione con la più favorevole condizione di pensionato, nonché proprietario di immobili, del marito che ne conseguiva.
E’ appena il caso del resto di richiamare qui la finalità assistenziale dell’assegno di divorzio, che trova fondamentale presupposto per la sua attribuzione nell’esigenza di porre rimedio, in base ad un superiore principio solidaristico, allo stato di disagio economico in cui venga a trovarsi la parte più debole in dipendenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7541/01). Nella specie, pacifico risultando il fatto che durante l’unione il solo coniuge a lavorare fosse il Cu. (sì che il tenore di vita della coppia - il quale costituisce il dato di raffronto per le valutazioni da compiere circa l’adeguatezza dei mezzi di cui la sola ex moglie dispone a consentirne la riproduzione anche dopo la fine del matrimonio - era improntato dagli apporti economici solo da quest’ultimo forniti), si osserva che del pari non è controverso fra le parti che dopo la separazione consensuale del 29/11/1984 la Al., all’epoca quarantacinquenne, non abbia svolto alcuna attività lavorativa continuando ad abitare nella ex casa coniugale sita in Roma, Piazza (omissis) di proprietà A.T.E.R., assegnatale da ultimo con la sentenza impugnata.
Tali ultime circostanze assumono particolare rilievo al fine di valutare - nell’ambito del parametro concernente la rispettiva situazione economica sopravvenuta dei coniugi, che ha formato principale oggetto delle rispettive deduzioni difensive nel giudizio di primo grado - l’adeguatezza o meno della misura dell’assegno di divorzio disposto dal Tribunale in favore dell’appellante al fine di riequilibrarne la condizione con quella (pacificamente) più favorevole del Cu.
Premesso a tale ultimo proposito il valore meramente indiziario che deve conferirsi al contenuto delle dichiarazioni sottoscritte rispettivamente in data 24/6/2003 e 23/11/2006 da Li.Ca. (in quanto provenienti da un soggetto terzo estraneo alla lite: cfr., ex plurimis, Cass n. 14122704) in ordine alla circostanza dell’erogazione da parte sua del prestito di complessivi Lire 120.000.000 all’appellato, da restituirsi da parte di quest’ultimo con rate dell’importo annuo Euro 1.600,00, si osserva come vada ribadita in questa sede la valutazione di inammissibilità delle prove orali dedotte nelle note e nelle repliche ex art. 184 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado dalla Al. sulla consistenza economica dell’ex coniuge, in quanto non solo aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate, ma neppure articolate in capitoli suscettibili di essere sottoposti al teste.
Ciò posto, non può in ogni caso non rilevarsi l’incidenza al fine dell’accertamento della situazione economica complessiva della appellante della circostanza - emersa nel presente giudizio a seguito dell’acquisizione della relativa certificazione da parte dell’I.N.P.S. - della percezione da parte di quest’ultima, a far tempo dal mese di marzo 2005, di una pensione sociale dell’importo mensile attuale di Euro 395,98 pari ad annui Lire 5.124,54, atteso che ciò contribuisce indubbiamente a mitigare la sperequazione con i redditi di cui beneficia l’ex coniuge (attualmente attestati in misura di circa Euro 24.000,00 annui netti dal relativo mod. Unico 2007 prodotto in giudizio), posta dal primo giudice a base della quantificazione in misura di Euro 600,00 mensili dell’assegno di divorzio. Ne consegue l’inattendibilità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 4/3/2008 con la quale l’appellante ha affermato che il suo unico reddito è costituito dall’assegno divorzile percepito dal Cu., ed in relazione alla quale (a prescindere dalla deduzione di mero fraintendimento circa la funzione dell’assegno sociale, asseritamente non “ricondotta alla sfera reddituale - lavorativa” dall’Al., svolta dal difensore nelle note autorizzate del 10/1/2009, trattandosi di valutazioni precluse a questo giudice) si dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per quanto di sua competenza, come da separata ordinanza in pari data.
Alla luce delle risultanze della citata certificazione I.N.P.S. e dell’incidenza della percezione da parte dell’appellante di una pensione di Euro 395,98 mensili sulla comparazione delle condizioni economiche rispettive delle parti, l’importo mensile dell’assegno divorzile posto a carico del Cu. va rideterminato a far tempo dal mese di marzo 2005 - fermo restando per il periodo pregresso quanto stabilito dal Tribunale - in misura che si quantifica equitativamente in quella di Euro 400,00, oltre rivalutazione monetaria annuale successiva.
Va in tal senso in parte riformata la sentenza n. 20629/05, da confermarsi nel resto, e quindi anche con riferimento al rigetto della domanda di attribuzione del 40% dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge all’atto del relativo pensionamento.
Ferma restando la possibilità per le parti di trovare in separata sede transattiva diversi accordi in proposito, si osserva invero che secondo l’orientamento della migliore giurisprudenza (cfr. da ultimo, ex plurimis, Cass. nn. 24057/06 e 19046/05) che questa Corte condivide e fa proprio, il diritto del coniuge titolare di assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, spetta ogni qualvolta tale indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio.
Del resto, il tenore letterale dell’espressione “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza” usata dal legislatore nella formulazione dell’art. 12 bis della legge n. 898/70 rende evidente che la previsione di tale ultima ipotesi rappresenta un ampliamento rispetto alla evenienza tipica in cui l’indennità maturi prima di tale momento, e quindi all’epoca di proposizione della domanda di divorzio (o successivamente), con la sola eccezione per il caso in cui il beneficio in questione sia maturato prima di detta domanda.
Il disposto della norma in esame costituisce peraltro mera applicazione del generale principio - che è dato trarre dalla portata del complesso delle disposizioni della legge n. 898/70 - della intrinseca correlazione allo status (e cioè alla condizione di coniuge divorziato) delle statuizioni di carattere economico che discendono alla declaratoria di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, declaratoria quest’ultima che produce i suoi effetti dal momento della domanda. Ne deriva che è a tale momento che occorre fare riferimento in via generale per la nascita dei diritti - anche di carattere economico - connessi alla condizione di coniuge divorziato, con l’ulteriore conseguenza che (per ciò che qui interessa) il fatto che il Cu. abbia percepito l’indennità di fine rapporto nel 1994, e quindi ben prima dell’inizio del giudizio di divorzio, osta conclusivamente all’accoglimento della richiesta avanzata dalla Al. al Tribunale e reiterata in questa sede.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della appellante e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in causa sull’appello principale e quello incidentale rispettivamente proposti da Al.Gi. e da Cu.Vi. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20629/05 emessa in data 13/5/2005, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, in parziale riforma dell’appellata pronuncia ridetermina a far tempo dal mese di marzo 2005 l’assegno divorzile in favore dell’Al. nella somma di Euro 400,00 oltre rivalutazione monetaria annuale successiva decorrente dal mese di marzo 2006;
conferma nel resto e condanna la Al. a rimborsare a Cu.Vi. le spese da questo sostenute nel presente giudizio - che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 500,00 per competenze ed Euro 2.000,00 per onorari oltre contributo forfetario del 12%, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2009.
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2009.


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