
Un vero eccesso di zelo della sezione penale del Tribunale di Trieste, allorquando ha deciso di infliggere all’imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, perchè guidava un ciclomotore in stato di ebbrezza in conseguenza di bevande alcoliche.
A quale patente di guida fa riferimento l’illustre giudice triestino ?
Scomodata perfino la Suprema Corte, con la recente decisione Cass. pen. Sez. IV, (ud. 06-02-2009) 05-03-2009, n. 9991, è stato statuito ciò che era ovvio: E’ illegittima l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella fattispecie in cui il veicolo guidato in stato di ebbrezza era un ciclomotore per la guida del quale non è necessaria la patente di guida.
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 06-02-2009) 05-03-2009, n. 9991
Svolgimento del processo
OSSERVA
Con sentenza del 25/6/2007 il Tribunale di Trieste ha applicato su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a D. M. la pena di giorni quattordici di arresto ed Euro 500,00 di ammenda, ha sostituito la pena detentiva applicata con quella di Euro 532,00 di ammenda ed ha inflitto all’imputato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 perchè guidava un ciclomotore Piaggio in stato di ebbrezza in conseguenza di bevande alcoliche.
Il D. propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza lamentando nullità ex art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 in relazione all’art. 116 c.p.p.. In particolare il ricorrente lamenta l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nella fattispecie in cui il veicolo guidato in stato di ebbrezza era un ciclomotore Piaggio per la guida del quale non è necessaria la patente di guida.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
E invero assorbente e decisivo il rilievo che per condurre il ciclomotore in oggetto non era richiesta la abilitazione alla guida, ed è noto (Cass. Sez. Un. 30/01/2002 n. 12136, Cass. 16/12/2005 n. 45669 e, in precedenza, Cass. 13/07/2001 n. 35121) che, in tema di guida in stato di ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, atteso che non sussiste, in tal caso, alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria; può comunque rilevarsi anche che (Cass. 17/03/1999 n. 867) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione fisica o psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non può essere disposta, per ineseguibilità derivante da mancanza dell’oggetto, quando il condannato non risulti titolare di patente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione - che va qui eliminata - relativa alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell’imputato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione amministrativa della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; sanzione che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009


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