Dopo l’omologa della separazione consensuale, l’ex marito ricorreva al Tribunale di Torino sostenendo che dell’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, la convenuta era risultata inadempiente i propri obblighi sia di collaborazione con il marito in ordine alla divisione dei beni (vendita a terzi o cessione della quota all’ex coniuge), che a liberare l’immobile, in quanto, l’assegnazione della ex casa coniugale a favore della moglie, non valeva certo a legittimare il perdurare della occupazione dopo il decorso del termine pattuito tra le parti per sciogliere la comunione su tale bene.
La Corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello del relativo al mancato riconoscimento del danno subito una volta decorso il termine pattuito dopo il quale l’occupazione dell’immobile da parte della moglie non era più supportata da alcun titolo, ha osservato che non era stato provato il fatto illecito imputato dall’appellante alla moglie, consistente nel non avere quest’ultima collaborato all’esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale secondo il quale entro il (xxxx) sarebbe intervenuta la divisione del bene; invero non era ravvisabile alcuna colpa da parte della moglie, assegnataria dell’immobile, che non poteva, senza la attiva cooperazione del marito, dare esecuzione all’accordo, ovvero vendere il bene a terzi o acquisire la quota del marito, occorrendo trovare ulteriori intese sul prezzo e sulle necessarie modalità della vendita.
Tale convincimento è logicamente corretto, posto che la domanda risarcitoria proposta dal marito doveva trovare il suo fondamento in un comportamento inadempiente della moglie all’obbligo di scioglimento della comunione avente ad oggetto l’immobile suddetto entro il termine pattuito del (xxxx); è evidente quindi che, così formulata la domanda, lo scioglimento della comunione comportava ovviamente l’impegno diligente e la collaborazione di entrambi i comproprietari circa la vendita a terzi del bene o la cessione della quota di un coniuge all’altro; pertanto il marito avrebbe dovuto provare sia di essersi prontamente attivato al riguardo, e di avere quindi reperito possibili acquirenti del bene, sia di avere ricevuto un rifiuto ingiustificato da parte della moglie di accettazione di concrete e specifiche offerte di acquisto da parte di terzi.
Cass. civ. Sez. II, 06-11-2008, n. 26739
Con atto di citazione del 3.1.1998 B.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la moglie M.M. F., dalla quale si era separato consensualmente nel (OMISSIS), chiedendo lo scioglimento della comunione avente ad oggetto la casa di abitazione in comproprietà ed i beni mobili che ne costituivano l’arredo; chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura corrispondente al 50% del valore locativo dell’immobile dal 10.1.1996 fino alla data della divisione.
La M. restava contumace.
Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 22.9.1997 scioglieva la comunione sull’immobile e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per le operazioni di divisione.
Il Giudice Istruttore, preso atto della indivisibilità del bene, ne disponeva la vendita; egli successivamente, a seguito di istanza da parte della convenuta di assegnazione in proprio favore della quota del marito, revocava la vendita e con ordinanza del 21.7.1999 assegnava tale quota alla M. dietro versamento di L. 69.715.000 e dichiarava esecutivo il progetto divisionale.
Con sentenza definitiva del 17.7.2000 il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall’attore, poneva le spese di divisione a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, quelle relative alla seconda Consulenza Tecnica d’Ufficio a carico dell’attore e compensava integralmente le spese di giudizio.
Proposta impugnazione da parte del B. cui resisteva la M. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 20.10.2003 ha rigettato il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto un ricorso affidato a tre motivi cui la M. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dall’esponente pari al 50% del valore locativo dell’immobile già oggetto di comunione tra le parti era l’allegazione e la prova di un fatto illecito riferibile alla M., la quale invece era risultata esente da colpa.
Il B., premesso che il Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l’inadempimento della convenuta agli obblighi di collaborazione con il marito per l’esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, aveva respinto la domanda per la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra il suddetto inadempimento e la mancata percezione del 50% del valore locativo dell’immobile dal momento dell’inadempimento stesso all’atto della cessione da parte dell’istante della quota di sua pertinenza alla moglie, assume che con il motivo di appello formulato aveva lamentato il mancato riconoscimento non di avere patito un danno, ma di aver diritto al 50% del valore locativo dell’immobile quale ristoro del danno subito;
orbene la Corte territoriale non ha considerato tale doglianza, limitandosi ad osservare che la M. era assegnataria dell’immobile oggetto di divisione giudiziale e che per l’esecuzione dell’accordo in ordine alla divisione occorreva la cooperazione tra le parti; il ricorrente in proposito rileva da un lato che l’assegnazione dell’immobile da parte della M. non valeva certo a legittimare il perdurare della occupazione della ex casa coniugale dopo il decorso del termine pattuito tra le parti per sciogliere la comunione su tale bene, e dall’altro lato che era stato provato l’impegno tempestivo dell’esponente per raggiungere un accordo in ordine alla vendita a terzi ovvero alla cessione della propria quota alla moglie.
La censura è infondata.
La Corte territoriale, nell’esaminare il motivo di appello del B. relativo al mancato riconoscimento del danno subito una volta decorso il termine pattuito del 31.12.1995 dopo il quale l’occupazione dell’immobile da parte della M. non era più supportata da alcun titolo, ha osservato che non era stato provato il fatto illecito imputato dall’appellante alla moglie, consistente nel non avere quest’ultima collaborato all’esecuzione dell’accordo raggiunto in sede di separazione consensuale secondo il quale entro il (OMISSIS) sarebbe intervenuta la divisione del bene; invero non era ravvisabile alcuna colpa da parte della M., assegnataria dell’immobile, che non poteva, senza la attiva cooperazione del marito, dare esecuzione all’accordo, ovvero vendere il bene a terzi o acquisire la quota del marito, occorrendo trovare ulteriori intese sul prezzo e sulle necessarie modalità della vendita.
Tale convincimento è logicamente corretto, posto che la domanda risarcitoria proposta dal B. doveva trovare il suo fondamento in un comportamento inadempiente della M. all’obbligo di scioglimento della comunione avente ad oggetto l’immobile suddetto entro il termine pattuito del (OMISSIS); è evidente quindi che, così formulata la domanda, lo scioglimento della comunione comportava ovviamente l’impegno diligente e la collaborazione di entrambi i comproprietari circa la vendita a terzi del bene o la cessione della quota di un coniuge all’altro; pertanto il B. avrebbe dovuto provare sia di essersi prontamente attivato al riguardo, e di avere quindi reperito possibili acquirenti del bene, sia di avere ricevuto un rifiuto ingiustificato da parte della M. di accettazione di concrete e specifiche offerte di acquisto da parte di terzi.
Al riguardo il ricorrente, lungi dal censurare specificatamente quanto affermato dal Giudice di appello, si limita in tale sede a dedurre genericamente un suo comportamento solerte per raggiungere un accordo con la moglie circa lo scioglimento della predetta comunione immobiliare facendo in particolare riferimento a documenti non esaminati dalla sentenza impugnata (ovvero lettere inviate dal legale del B. alla M. in data 29.5.1995 ed al legale di quest’ultima il 31.7.1995) senza peraltro trascriverne il contenuto nel ricorso, precludendo così a questa Corte di apprezzarne il necessario requisito di decisività.
Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda di natura risarcitoria proposta dal B. per l’assenza di adeguato supporto probatorio.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 91 e 92 c.p.c., ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di appello riguardante la riforma della decisione di primo grado anche con riferimento alle spese occorse per la seconda Consulenza Tecnica d’Ufficio (volta a determinare il valore locativo dell’immobile), posto che, una volta accolta la domanda risarcitoria, doveva conseguentemente essere riformata la statuizione relativa alle spese poste a carico del B. in applicazione del principio della soccombenza.
La censura è infondata.
Premesso che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado aveva rigettato (e non accolto) la domanda di risarcimento danni proposta dal B. ed aveva quindi posto a carico di quest’ultimo le spese relative alla seconda Consulenza Tecnica d’Ufficio (riguardante il “quantum” della domanda risarcitoria), è evidente che, una volta confermato nel giudizio di appello il rigetto della suddetta domanda, proprio in ragione del principio della soccombenza le spese della suddetta consulenza (espletata con esclusivo riferimento alla più volte richiamata domanda risarcitoria) sono rimaste a carico del B.; sul punto quindi non occorreva alcuna statuizione specifica da parte della Corte territoriale, posto che tale questione era rimasta assorbita dal rigetto della domanda formulata dal B..
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 785 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver respinto il motivo di appello relativo alla ripartizione delle spese del giudizio di divisione sostenendo che il carattere comune dell’interesse alla divisione legittimava l’accollo delle spese a carico di entrambe le parti.
Il ricorrente, premesso che nei giudizi di divisione devono essere poste a carico della massa le spese servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, sostiene invece l’applicazione dei principi generali sulla soccombenza per le spese derivate da eccessive pretese o da inutili resistenze, ovvero dall’ingiustificato comportamento della parte; orbene nella fattispecie le spese del giudizio divisionale erano state determinate e rese necessarie dal mancato adempimento della M. agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale e dalla sua inutile resistenza alla domanda attrice.
La censura è infondata.
Premesso che la Corte territoriale, nel rigettare lo specifico motivo di appello proposto dal B., ha confermato la statuizione del Giudice di primo grado relativo alla compensazione delle spese di quel giudizio, dato l’interesse comune alla divisione, si osserva che la compensazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito e non è quindi sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione, come nella specie;
d’altra parte il presupposto prospettato dal ricorrente a fondamento del motivo in esame, ovvero l’inadempimento della M. agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale in ordine allo scioglimento della comunione avente ad oggetto l’immobile suddetto, è rimasto del tutto sfornito di prova, come già rilevato in sede di esame del primo motivo di ricorso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 100,00 per spese e di Euro 1.000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008


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