Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza 20 marzo 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Sig. L.D. e della Sig.ra T.V. in ordine al reato di Bigamia di cui all’art. 556 c.p., loro addebitato per aver contratto matrimonio avente effetti civili nonostante il primo avesse già contratto matrimonio civile in Ucraina nel 1999 con la Sig.ra M.N.V., matrimonio successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano, essendo stato ritenuto (erroneamente) il primo matrimonio inefficace.
Ricorreva per Cassazione la prima moglie (Cass. pen. Sez. VI, (ud. 04-12-2008) 08-01-2009, n. 331), sostenendo che la stessa, era parte offesa del reato di bigamia e nonostante la sentenza di non luogo a procedere, nei suoi confronti in ogni caso doveva essere notifica ex art. 419 c.p.p. l’avviso della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza preliminare, al fine di partecipare, appunto, al relativo processo.
La Suprema Corte accogliendo le ragioni della ricorrente, ha statuito che “…se è pur vero che oggetto specifico della tutela penale prevista dall’art. 556 c.p. è l’interesse dello Stato a garantire l’ordinamento giuridico familiare, per quanto attiene all’istituto del matrimonio monogamico, un interesse accentuato dal riconoscimento costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), è anche vero che la fattispecie in esame, incidendo sullo status acquisito dal coniuge del primo matrimonio, assume i connotati del reato plurioffensivo; senza - ovviamente - che rilevi la perseguibilità ex officio di tale reato, attesa la concomitante protezione pubblicistica del matrimonio monogamico che rende comunque indisponibile, sul piano dell’interesse penalmente rilevante, la tutela. Una linea interpretativa, quella adesso ricordata, da risultare così pacifica da essere oggetto di una solo precedente (edito) di questa Corte la quale, in una ormai remota decisione, ha avuto significativamente occasione di statuire che, mentre nel caso di bigamia previsto dall’art. 556 c.p.p., comma 1, persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell’ipotesi aggravata prevista dal primo capoverso dello stesso articolo sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest’ultimo, pur avendo concorso con la sua opera, come coautore materiale, alla realizzazione del delitto (che è reato necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell’inganno posto in essere dall’altro coniuge; con la conseguenza che in tale ipotesi sia il primo sia il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza, ai sensi dell’art. 10 c.p. (Sez. 2^, 19 febbraio 1965, Krkoc)
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 04-12-2008) 08-01-2009, n. 331
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza 20 marzo 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.D. e T.V. in ordine al reato di cui all’art. 556 c.p., loro addebitato per aver contratto matrimonio avente effetti civili nonostante il primo avesse già contratto matrimonio civile in (OMISSIS) con M.N.V., matrimonio trascritto nei registri dello stato civile italiano successivamente alla comunicazione ricevuta in data (OMISSIS) dall’Ambasciata d’Italia a (OMISSIS).
Rilevava il Giudice dell’udienza preliminare che il matrimonio celebrato in ucraina era stato dichiarato inefficace con sentenza 22 aprile 2003, divenuta esecutiva, e che tale decisione, qualificata, peraltro, “di divorzio”, era stata trasmessa il (OMISSIS) al Comune di Roma per l’annotazione. Conseguentemente, mentre doveva dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 556 c.p.p., comma 3, nei confronti del L., per essere stato dichiarato nullo perchè simulato il primo matrimonio (operando tale causa di nullità anche nell’ordinamento italiano, a norma dell’art. 123 c.c.), un’ identica decisione, ma per non aver commesso il fatto (nessuna prova esistendo della sua conoscenza del precedente matrimonio contratto dal L.), andava adottata nei confronti della T..
2. Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione l’avv. Giorgio Perroni, quale difensore e procuratore speciale della M., con atto depositato il 15 marzo 2008, deducendone la nullità per violazione dell’art. 419 c.p.p., commi 1 e 2, nonchè dell’art. 428 c.p.p., comma 2, ultima parte, per non essere stato comunicato alla persona offesa dal reato alcun avviso della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza preliminare, nel corso della quale il difensore del L. aveva depositato copia della sentenza dichiarativa dell’inefficacia del matrimonio contratto in (OMISSIS), omettendo però di produrre le successive decisioni pronunciate dai giudici ucraini che avevano riformato la detta sentenza per violazione del contraddittorio, “in tal modo confermando la validità del matrimonio contratto tra il L. e l’odierna ricorrente”.
La decisione impugnata era, dunque, da ritenere affetta da palese nullità perchè pronunciata in violazione del principio del contraddittorio, essendo stata omessa nei confronti della persona offesa la notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare.
3. Nell’interesse del L. e della T. l’avv. Giovanni Bonaccia ha presentato una memoria nella quale deduce:
a) che la ricorrente non poteva dirsi destinataria dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. sia perchè non designabile quale persona offesa dal delitto di bigamia sia perchè dagli atti non ne sarebbe risultato il domicilio;
b) che il ricorso sarebbe intempestivo avendo la M. sicuramente prima della data da lei indicata nel ricorso avuto notizia della sentenza di non luogo a procedere, perchè il 27 febbraio 2008 si era tenuta altra udienza preliminare per lo stesso fatto, udienza della cui celebrazione la M. era stata avvisata e conclusasi con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 649 c.p.p.; instava allora perchè questa Corte acquisisse il fascicolo del pubblico ministero relativo a tale procedimento da cui risulterebbe che la ricorrente aveva avuto la piena conoscenza della decisione da lei impugnata prima dei quindici giorni previsti per la proposizione del gravame.
4. Il difensore dei prosciolti ha depositato una memoria di replica nella quale, dopo aver contestato gli argomenti riguardanti la qualità di persona offesa della ricorrente e la possibilità di identificarla, un subprocedimento, oltre tutto, attivabile dallo stesso giudice dell’udienza preliminare, quanto alla tempestività del ricorso, osserva che della sentenza il difensore ebbe conoscenza solo nel secondo giudizio e del tutto sommariamente, non avendo partecipato all’udienza relativa al primo procedimento; soltanto dopo aver potuto prendere visione del fascicolo processuale fu in grado di acquisire la piena conoscenza dell’intera vicenda, così da poter proporre ricorso.
5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni del difensore del L. e della T. incentrate, da un lato, sull’assenza di legittimazione all’impugnazione della ricorrente, in quanto soggetto non qualificabile persona offesa dal reato di bigamia, dall’altro lato, sull’osservanza del precetto di cui all’art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b, ultima parte.
Quanto alla prima va osservato che, se è pur vero che oggetto specifico della tutela penale prevista dall’art. 556 c.p. è l’interesse dello Stato a garantire l’ordinamento giuridico familiare, per quanto attiene all’istituto del matrimonio monogamico, un interesse accentuato dal riconoscimento costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.), è anche vero che la fattispecie in esame, incidendo sullo status acquisito dal coniuge del primo matrimonio, assume i connotati del reato plurioffensivo; senza - ovviamente - che rilevi la perseguibilità ex officio di tale reato, attesa la concomitante protezione pubblicistica del matrimonio monogamico che rende comunque indisponibile, sul piano dell’interesse penalmente rilevante, la tutela. Una linea interpretativa, quella adesso ricordata, da risultare così pacifica da essere oggetto di una solo precedente (edito) di questa Corte la quale, in una ormai remota decisione, ha avuto significativamente occasione di statuire che, mentre nel caso di bigamia previsto dall’art. 556 c.p.p., comma 1, persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell’ipotesi aggravata prevista dal primo capoverso dello stesso articolo sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest’ultimo, pur avendo concorso con la sua opera, come coautore materiale, alla realizzazione del delitto (che è reato necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell’inganno posto in essere dall’altro coniuge; con la conseguenza che in tale ipotesi sia il primo sia il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza, ai sensi dell’art. 10 c.p. (Sez. 2^, 19 febbraio 1965, Krkoc).
Quanto alla seconda, si osserva che - come è stato rilevato in dottrina - il pubblico ministero è tenuto a compiere tutti gli accertamenti per stabilire il domicilio della persona offesa, al fine di esercitare i diritti e le facoltà ad essa attribuiti dalla legge ed il giudice in condizione di procedere correttamente alla notificazione dell’avviso della fissazione dell’udienza preliminare insieme con la richiesta di rinvio a giudizio.
Nè va omesso di rammentare che la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell’art. 419 c.p.p., comma 1, sollevata, nella parte in cui, ai fini della notificazione dell’avviso di fissazione della udienza preliminare, non consente al giudice di procedere alla identificazione della persona offesa della quale non risulti agli atti l’identità e il domicilio ma che sia sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l’identificazione al pubblico ministero, ha precisato che l’art. 419 c.p.p., nello stabilire che il giudice dispone la notificazione dell’avviso della udienza preliminare alla persona offesa “della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio”, fissa una regola che deve intendersi come intimamente correlata alle prescrizioni espresse dall’art. 417 c.p.p., comma 1, lett. a, ove è stabilito che fra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero devono essere, fra l’altro, enunciate “le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione”.
Ne deriva che spetta al pubblico ministero compiere tutti gli accertamenti necessari a rendere in concreto “possibile” l’identificazione della persona offesa e che, ove il pubblico ministero non abbia espletato simili accertamenti, venendo meno ad uno specifico dovere imposto dalla legge, non potranno dirsi soddisfatti i requisiti per ritenere ritualmente avanzata, a norma dell’art. 417 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio, con l’ovvia conseguenza di impedire al giudice l’avvio della fase degli atti introduttivi, disciplinata dalla norma oggetto di impugnativa;
dunque, in presenza di una richiesta irritualmente formulata, è certamente consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero perchè questi provveda a svolgere l’attività necessaria al fine di pervenire alla identificazione della persona offesa o accertarne la relativa impossibilità, salvo che il giudice stesso non ritenga di provvedervi direttamente, così da surrogare l’inerzia della parte pubblica in ossequio al principio della “massima semplificazione nello svolgimento del processo” (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 2).
D’ altro, canto, come ha perspicuamente osservato la difesa della ricorrente nella “memoria di replica”, nel caso di specie la persona offesa era agevolmente individuabile essendo il procedimento per il reato di bigamia scaturito proprio dalla comunicazione trasmessa dall’ufficiale di stato civile al pubblico ministero circa il matrimonio contratto dal L. con la M., della quale erano indicati tutti i riferimenti soggettivi in grado di consentire la sua citazione.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata pronunciata violando il disposto dell’art. 417 c.p.p., comma 1, lett. a, ultima parte, art. 419 c.p.p., commi 1 e 7; correttamente, quindi, la M. ha proposto ricorso per cassazione al solo scopo di far valere la detta nullità ai sensi dell’art. 428 c.p.p., comma 2, prima parte, che richiama, appunto, la violazione dell’art. 419 c.p.p., comma 7. 6. Resta ora da esaminare il problema della tempestività del ricorso per cassazione proposto dalla M..
A tale riguardo sia la persona offesa sia gli imputati hanno richiamato quale dies a quo per proporre ricorso quello della “piena conoscenza” del provvedimento denunciato.
Ritiene il Collegio che la nozione di “piena conoscenza” dal quale sia l’imputato sia la persona offesa fanno decorrere il termine per ricorrere in cassazione appare non del tutto correttamente evocata nell’ipotesi prevista dall’art. 428 c.p.p.. Vero è che la disposizione adesso ricordata, nel prevedere nel suo comma 2, prima parte, che la persona offesa può ricorrere per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall’art. 419 c.p.p., comma 7 (quali sono quelli ora al vaglio di questa Corte), parrebbe riferirsi proprio alla ipotesi in cui la persona offesa non abbia avuto notizia alcuna del procedimento e della decisione conclusiva do esso; occorre però precisare che la natura del vizio preso in considerazione è tutto intrinseco al procedimento ed è disciplinato in funzione della possibilità attribuita alla persona offesa di esercitare il diritto di far valere la violazione del contraddittorio; non riguarda, perciò, la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione che resta comunque ancorata alla disciplina prevista dall’art. 585 c.p.p. e, più in particolare, alla notificazione del provvedimento secondo il disposto dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a, e comma 2, lett. a, dato che il provvedimento pronunciato in camera di consiglio deve essere notificato all’interessato e da tale notificazione decorre il termine per impugnare.
Non appare inutile rammentare che la nozione di “piena conoscenza” (o “effettiva conoscenza”; v. art. 175 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 2, artt. 324, 485 e 603 c.p.p.) non appartiene in linea di massima al sistema delle impugnazioni penali nell’ambito del quale (è significativo rammentare che la conoscenza dell’atto viene a coincidere con la canonizzata finalità della notificazione; v. art.150 c.p.p.) esso si profila come criterio del tutto residuale per le ipotesi in cui venga fatta valere proprio la mancata notificazione della decisione come vizio del procedimento susseguente alla decisione stessa; non, quindi, come modulo collegato al regime dell’inammissibilità del gravame, ma come fatto avente efficacia “sanante” il procedimento notificativo non conforme a quanto stabilito dalla legge processuale; donde la sua conseguente irrilevanza nei casi in cui nessun procedimento di questo tipo sia stato posto in essere.
Non a caso, infatti, si è ritenuto che nelle ipotesi in cui sia stato omesso l’avviso di deposito della sentenza di primo grado, ove l’imputato abbia comunque interposto un rituale appello e resti dunque dimostrata la piena e tempestiva conoscenza da parte sua del provvedimento impugnato, ricorre l’ipotesi di sanatoria delineata all’art. 183 c.p.p., lett. b, e non può, dunque, eccepirsi la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza (Sez. 6^, 3 novembre 2003, Gualà). Fermo restando il principio che equivale alla notifica dell’avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito (cfr. Sez. un., 26 febbraio 2003, Mario). In un contesto in cui l’essersi avvalso del mezzo vale a “sanare” la nullità della notificazione della decisione. Dunque, la piena conoscenza in quanto tale rappresenta un mero meccanismo di “sanatoria” secondo il precetto adesso ricordato, senza che esso possa essere designato quale criterio di determinazione della tempestività del gravame, proprio perchè la legge ha predisposto un regime di conoscenza legale incentrato sulla notificazione del provvedimento; cosicchè la piena conoscenza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, ancorata alla effettiva conoscenza del provvedimento denunciato, profilandosi, invece, come una sorta di sanatoria del vizio formale denunciato. Si vuoi dire, cioè, che la piena conoscenza rimane designata entro l’area del vizio endoprocedimentale e viene correlata alla denuncia che ne consegue, ma non può, in linea generale, assumere il ruolo di momento dal quale far decorrere il termine per impugnare.
Come si vede, dunque, il problema trascende i limitati confini della problematica in esame, concernendo, più in generale, tutti i casi in cui la legge predisponga strumenti di notiziazione del provvedimento, senza che sia consentito il ricorso ad eventi che facciano presumere la conoscenza, in altro modo conseguita, del provvedimento stesso, altrimenti introducendosi un’ ipotesi di decadenza dall’esercizio del diritto di impugnazione al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge e, più in particolare, dall’art. 585 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, (cfr., la già citata Sez. un., 26 febbraio 2003, Mario).
7. L’equivoco in cui entrambe le parti si sono imbattute pare allora derivare proprio dal non aver considerato che la nozione di piena conoscenza è strumento residuale destinato ad operare solo nei casi in cui nella legge non sia prescritto un atto da cui derivi la decorrenza del termine di impugnazione.
Per meglio verificare la correttezza della linea interpretativa qui esposta, occorre ricordare che una sorta di codificazione del criterio della piena conoscenza può farsi risalire alla sentenza costituzionale n. 353 del 1991, con la quale la Corte ebbe a dichiarare non fondata, “nei sensi di cui in motivazione”, la questione di legittimità dell’art. 409 c.p.p. (e dell’art. 178 c.p.p., lett. c) sollevata dai giudici a quibus nella parte in cui non prevede per la persona offesa la possibilità di ricorrere per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato senza che all’offeso dal reato sia stato dato avviso della relativa richiesta nonostante l’interessato abbia espressamente domandato si essere avvisato della richiesta stessa. In tale occasione la Corte, utilizzando il modello della sentenza interpretativa di rigetto, ritenne ricavabile dal sistema il diritto di ricorrere per cassazione conformemente a quanto previsto dalla norma denunciata nei confronti della ordinanza di archiviazione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in esito all’udienza in camera di consiglio celebrata senza che di tale udienza le sia stato dato avviso. Quanto, poi, al termine dal quale far decorrere la proponibilità del ricorso, la Corte precisò che sarebbe stato precipuo compito della giurisprudenza ricavare dal sistema un criterio a cui riferire il momento di decorrenza del termine per ricorrere, “non ultimo dei quali quello della effettiva conoscenza del provvedimento, una regola da ritenere generale nel sistema del nuovo codice tutte le volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei confronti del quale sia esperibile un qualche mezzo di gravame”.
Va considerato però che, circa il modello cui fare riferimento ai fini della decorrenza per proporre ricorso ex art. 409 c.p.p., comma 6, è riscontrabile un serrato ed ormai risalente contrasto giurisprudenziale; un profilo di estrema significazione per risolvere la questione ora al vaglio di questa Corte sia per gli aspetti che accomunano il decreto di archiviazione alla sentenza di non luogo a procedere, quali la possibilità di revoca (sia pure a diverse condizioni e con diversi effetti), sia per gli aspetti ampiamente divaricanti, quale è appunto quello riguardante la notificazione del provvedimento conclusivo della procedura, espressamente prevista (con riferimento alla sola persona offesa dal reato) solo per la sentenza di non luogo a procedere e proprio ai fini della impugnazione ex art. 428 c.p.p..
Sotto il primo profilo, appare evidente (pur nella diversità dei gradi di efficacia preclusiva) la tendenziale “precarietà” dei due provvedimenti, l’uno aggredibile con il decreto di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), l’altro assoggettato al regime della revoca (art. 434 c.p.p. e ss.), secondo un modello demolitorio in entrambi i casi attivabile dal pubblico ministero (ma, forse, per quello da ultimo ricordato, con l’utilizzazione, per via analogica, del precetto di cui all’art. 572 c.p.p.).
Sotto il secondo profilo, mentre il provvedimento di archiviazione non va mai notificato alla persona offesa (è prevista la sola notificazione alla persona sottoposta alle indagini nei casi in cui nel corso del procedimento sia stata applicata la misura della custodia cautelare, per finalità del tutto opposte a quelle connesse all’esercizio del diritto di impugnazione: v. art. 409 c.p.p., comma 1, seconda parte), la sentenza di non luogo a procedere va ad essa comunque notificata, potendo instaurarsi, nel caso in cui il vizio sia quello indicato dall’art. 409 c.p.p., comma 7, un subprocedimento volto a consentire al titolare del diritto di impugnazione di attivare l’unico strumento per denunciare la violazione del contraddittorio.
8. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale l’omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, dell’archiviazione disposta con decreto dal giudice delle indagini preliminari, viola il suo diritto a proporre opposizione, e determina, dunque, una nullità insanabile ex art. 127 c.p.p. deducibile come motivo di ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Sez. 1^, 30 settembre 1992, Di Martino; Sez. 6^, 8 aprile 1994, Sez. 4^, 28 giugno 1993, Cardaci; Sez. 2^, 4 luglio 2003, Prochilo).
Si è osservato, più in particolare, che avverso il decreto di archiviazione nullo perchè adottato senza il previo avviso alla persona offesa che ne abbia fatto istanza ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 2, è ammissibile il ricorso per cassazione la cui proposizione, non essendo prevista la notifica del decreto stesso alle parti interessate, è svincolata dal termine fissato dall’art. 585 c.p.p. che decorre dalla notificazione del provvedimento, nella specie non prevista (Sez. 3^, 4 novembre 1997, Luchi). L’orientamento ora ricordato è stato di recente ripreso da altra decisione la quale ha ribadito il principio in base al quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5, del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Sez. 1^, 1 aprile 2008, Bughetto, ove si precisa che a nulla rileva, ai fini della ammissibilità dell’impugnazione che sia stata richiesta la copia degli atti da parte della persona offesa antecedentemente al termine per proporre ricorso).
Secondo una diversa linea interpretativa, in un certo senso intermedia - poichè la ricorribilità per cassazione del decreto di archiviazione adottato senza che alla persona offesa (che aveva avanzato istanza in tal senso) fosse stato dato avviso della richiesta del pubblico ministero è stata ritenuta dalla giurisprudenza, ma non è espressamente disposta dal codice di rito, la notificazione del provvedimento impugnabile non è prevista (nè poteva esserlo) dal codice stesso - “l’impugnazione è necessariamente svincolata dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma, non per questo, è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine, che, viceversa, deve ritenersi quello ordinario, con decorrenza dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza certa dell’esistenza del provvedimento (Sez. 5^, 11 febbraio 2000, Messineo).
Più perentoriamente, a favore dell’applicabilità, nell’ipotesi in esame, del termine ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a, si è affermato che diritto della persona offesa di ricorrere avverso il decreto di archiviazione emesso de plano, senza che ad essa sia stata data la possibilità di proporre opposizione, in mancanza di avviso, alla richiesta di archiviazione, non può essere esercitato senza limiti di tempo, essendo principio generale quello per cui, a parte i rimedi straordinari previsti dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se emesse nell’ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono irrevocabili ove non sia stata presentata dall’interessato tempestiva impugnazione. Con la conseguenza che, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione del ricorso, non valgono le previsioni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, che implicano formalità idonee a produrre la conoscenza legale dei provvedimenti, formalità non applicabili al caso del decreto di archiviazione, che (a parte l’ipotesi di cui all’art. 315 c.p.p., comma 1) è un provvedimento che non va comunicato nè all’indagato nè ad altri soggetti. In mancanza di previsioni di conoscenza legale, “ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale tuttavia il momento in cui il soggetto cui spetta il diritto di impugnare acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento”, come del resto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1991, che attribuisce a tale regola una portata generale. Da tale data deve decorrere, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a, il termine di impugnazione di quindici giorni, termine previsto formalmente per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, ma che non vi è ragione di non applicare a tutti i provvedimenti camerali (Sez. 6^, 29 marzo 2000, Wolf; v. analogamente, Sez. 6^, 6 aprile 2000, Schiavon; Sez. 4^, 19 settembre 2002, Bordonaro; Sez. 6^, 22 gennaio 2003, Ruggeri; Sez. 6^, 10 giugno 2004, Castellani; Sez. 2^, 26 giugno 2007, Fusaroli, la quale ha stigmatizzato come, poichè l’impugnabilità del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta è un istituto di creazione giurisprudenziale, innestatosi su un tessuto normativo che, non prevedendo alcuna possibilità di impugnazione, non prevedeva nemmeno l’eventualità della notificazione del provvedimento agli interessati una parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’impugnazione del decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari emesso in violazione del contraddittorio è impugnabile senza il rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., affermazione che, in realtà, “prende semplicemente atto dell’impossibilità di ancorare il dies a quo di decorrenza del termine a una data di conoscenza legale che, in assenza di notificazione, non può essere determinata”, mentre “non vale invece a svincolare l’impugnabilità del decreto da qualsiasi termine”, non potendosi ammettere l’esistenza di provvedimenti la cui impugnabilità sia consentita in perpetuum; così da pervenire alla duplice conclusione che, mentre, per un verso, “si dovrà fare applicazione in via analogica dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a, non già per un impossibile parallelismo tra il procedimento di archiviazione in contraddittorio e il decreto emesso de plano (che è caratterizzato proprio dalla totale soppressione del procedimento), ma come norma generale applicabile in tutti i casi in cui la legge non preveda un termine diverso”; per altro verso, il dies a quo, in difetto della conoscenza legale del provvedimento, dovrà coincidere con la sua conoscenza effettiva).
9. Le considerazioni che precedono ed il contrasto giurisprudenziale sopra descritto (peraltro già segnalato da un’ elaborata relazione dell’Ufficio del Massimario) inducono a ritenere che, in linea di principio, essendo prevista per la persona offesa la notificazione della sentenza di non luogo a procedere, poichè un simile procedimento non è stato in alcun modo attivato, ne è conseguita la possibilità di impugnare la sentenza di non luogo a procedere senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. e senza che all’esito di tale procedura possa esplicare funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata; un fenomeno, peraltro, qui davvero singolare, considerato il vizio che la persona offesa è abilitata a far valere e che scaturisce proprio del medesimo vizio procedimentale che si annida nella sentenza.
In ogni caso, gli elementi addotti dal difensore dei prosciolti per far valere la “piena conoscenza” della decisione, appaiono del tutto generici e non risultano surrogabili neppure dall’accoglimento delle richieste istruttorie che non farebbero altro che introdurre elementi per la valutazione di una presunzione di conoscenza certo sprovvista di quell’effetto sanante più avanti ricordato.
10. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riverbera i suoi effetti sulla decisione meramente processuale 6 maggio 2008 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che non ha più ragione di esistere in conseguenza della demolizione della prima sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma. Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza 6 maggio 2008 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale nei confronti di L.D..
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009


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