Nella passata settimana, ho ricevuto, tra gli altri, due comunicati stampa da parte di Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” dell’”Italia dei Valori”, che mi segnala due interessanti decisoni, la prima del Tribunale di Modena, secondo cui, in tema di TELELASER, nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata, la seconda, la sentenza n. 551/2009 della Corte di Cassazione, secondo cui sono nulle le contravvenzioni elevate dagli ausiliari del traffico ai motorini parcheggiati sui marciapiedi.
Nei proprii comunicati stampa, Giovanni D’Agata approfondice le notizie evidenziando che il Tribunale di Modena ha affermato con sentenza del 25/11/2008, confermando quella del giudice di pace che aveva annullato un verbale per presunto eccesso di velocità ex art. 142, 9° comma del codice della strada che le condizioni di illuminazione della strada, la posizione della pattuglia e degli operanti, la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia, la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio, sono elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell’accertamento, e dare conto dell’elemento specifico dell’avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell’accertamento, specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.Il Tribunale, ha accolto nel merito le motivazioni addotte nel ricorso ed in particolare quella relativa agli obblighi stabiliti dal Codice della Strada e dal Regolamento d’attuazione relativamente alla preventiva ed adeguata avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio. mentre il recente intervento degli Ermellini romani con la sentenza n. 551/2009, è stato ribadito un importante principio di diritto, secondo cui i cd “vigilini” (Ausiliari del traffico) possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada solo in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico “.La corte ha così accolto il ricorso di un un motociclista che aveva contestato una contravvenzione inflittagli per aver parcheggiato il motorino sul marciapiedi di viale XII Giugno a Bologna “.In primo grado il Giudice di Pace aveva ritenuto valido il verbale redatto dalla polizia municipale dopo la segnalazione dei ‘vigilini’ ed aveva quindi respinto il ricorso. Il motociclista si è però rivolto alla Suprema Corte che ha accolto il suo ricorso ricordando che “gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Cds, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone dalla quale dipendono dove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano o in qualsiasi modo ostacolino o limitino”. Al contrario, quando le violazioni consistono “in condotte diverse quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti” come prevede l’art. 12 del Codice della strada “e non anche dagli ausiliari del traffico”. Ora il Comune di Bologna dovrà rimborsare al motociclista tutte le spese processuali: 700 euro per il primo grado e 500 per il procedimento in Cassazione.
Per chi volesse approfondire o chiedere ulteriori delucitazioni, potrà contattare direttamente Giovanni D’Agata alla sua e-mail dagatagiovanni @ virgilio.it o presso la Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce - V. le Lo Re n. 22 - 73100 - LECCE tel. 0832/397516 o consultare il sito web www.idvlecce.com
Tribunale di Modena
Sentenza 25 novembre 2008
(Giudice Pagliani)
Svolgimento del processo
. Motivi della decisione
A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell’art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.
A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:
1) l’inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);
2) l’errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);
3) la violazione dell’art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);
4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L’opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: “ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione…”.
L’amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:
con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull’onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell’art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;
con gli altri motivi esamina gli altri punti dell’impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.
Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell’ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L’orario dell’accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall’agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l’alt l’agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.
In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest’ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall’altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l’illegittimità dell’accertamento, e spettava all’amministrazione fornire la contraria prova positiva dell’avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell’accertamento, e dare conto dell’elemento specifico dell’avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell’accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.
Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell’onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l’infondatezza dell’appello.
Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall’accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all’annullamento dell’accertamento.
Ne consegue il rigetto dell’appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;
dichiara tenuto e condanna il Comune di Cavezzo a rifondere a M. A. le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 1.721,90, di cui euro 15,48 per spese, euro 515,00 per competenze, euro 720,00 per onorari, euro 156,31 per rimborso spese generali.


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