Da quando decorre l’estinzione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne avviato ad una attività lavorativa ancorché preceduta da un periodo di prova?
Questo in estrema sintesi il recente arresto della Corte di Cassazione civile Sez. I che nella sentenza n. 21773 del 28.08.2008, secondo un ragionamento da me condiviso, correttamente individua la cessazione dell’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne dall’assunzione in prova e precisamente “il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica”.
Pertanto la cessazione dell’obbligo di mantenimento non decorre dalla data delle domanda giudiziale di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, sibbene, previo accertamento dell’avviamento ad una attività di carattere stabile con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, dalla data dell’assunzione anche in prova, perché tale periodo deve essere considerato utile ai fini della interruzione dell’assegno di mantenimento, altrimenti in caso contrario il figlio maggiorenne (ovvero il genitore percipiente) avrebbe goduto sia dello stipendio sia del mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 28-08-2008, n. 21773
Svolgimento del processo
Con decreto del 20 agosto 2003 il tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la richiesta di S.C., diretta a ottenere, a modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio proposta, l’eliminazione del contributo per il mantenimento del figlio P., maggiorenne divenuto economicamente autosufficiente, e l’abolizione o la diminuzione dell’assegno di divorzio di L. 2.800.000, mensili a favore dell’ex coniuge F.F., ha rigettato quest’ultima richiesta e ha revocato l’assegno per il figlio a far data dal dicembre 2002.
Con decreto del 5 luglio 2004 la corte d’appello di Roma ha confermato integralmente la decisione di primo grado, osservando, quanto alla richiesta di revoca o di diminuzione dell’assegno divorzile, che non era stata fornita la prova della sussistenza di circostanze sopravvenute che avessero modificato il rapporto tra le condizioni economiche delle parti. Infatti, anche se nel 2003 il S. aveva percepito un reddito da pensione di anzianità di Euro 57.656,29, annui, inferiore a quello che guadagnava quando ancora lavorava, si trattava di un reddito cospicuo, tenendo anche conto che all’atto del pensionamento aveva incassato la somma di un miliardo di lire, a titolo di capitalizzazione di parte della pensione. Inoltre la situazione economica del ricorrente era migliorata a seguito della revoca del contribuito per il mantenimento del figlio maggiorenne, pari a L. 2.200.000, mensili.
Quanto alla F., la corte territoriale ha osservato che, per effetto del conseguimento dell’autonomia economica da parte del figlio, era venuto meno il suo diritto al godimento esclusivo della ex casa coniugale a lei assegnata, anche se il S. non aveva ancora chiesto la revoca dell’assegnazione stessa. Nè i redditi dell’ex coniuge, risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo dal 1999 al 2003, avevano conseguito incrementi apprezzabili a seguito dell’acquisto per successione ereditaria di terreni agricoli e di un fabbricato rurale, non essendo stata provata la consistente redditività degli immobili ereditati, e risultando tale circostanza in contrasto con la documentazione fiscale prodotta.
In relazione al contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, la corte territoriale ha affermato che bene il tribunale aveva fatto decorrere gli effetti della revoca dalla data del supermento del periodo di prova e cioè dalla data in cui era stato assunto in via definitiva, perchè solo con l’acquisto della certezza della prosecuzione del rapporto di lavoro poteva ritenersi conseguita l’autosufficienza economica. Inoltre l’estinzione del diritto del figlio al mantenimento aveva fatto venir meno automaticamente anche l’obbligo di sostenere le spese per gli studi universitari e i corsi di qualificazione professionale, con la conseguenza che non era necessaria un’espressa pronuncia in merito.
Avverso il decreto della corte d’appello di Roma il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico complesso motivo.
Resiste la F. con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5, 6, 9 e 10, e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., lamenta che la corte d’appello non abbia valutato gli oneri economici derivanti dalla creazione di un nuovo nucleo familiare.
Sostiene, inoltre, che la F. avrebbe mezzi economici adeguati a consentirle di godere di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale in quanto, oltre all’assegno divorzile di L. 2.800.000, mensili, continua a godere dalla casa familiare (una villa di 450 mq con giardino di 10.000 mq). Nè potrebbe prescindersi dalla titolarità di un patrimonio immobiliare per il solo fatto che non è attualmente produttivo di reddito. A parte che non c’è prova della mancanza di redditività, il cui onere gravava sull’ex coniuge, ben avrebbe potuto disporsi c.t.u..
Lamenta poi il ricorrente che sia stato considerato come deterioramento delle condizioni economiche della F. il venir meno dell’assegnazione della casa familiare, circostanza che non era stata dedotta da alcuno: infine, sostiene che la corte territoriale non avrebbe valutato che la F. aveva percepito _ 40.000 del t.f.r. a lui spettante.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli art. 113, 115 e 116 c.p.c., il ricorrente. Premesso che il figlio maggiorenne era stato assunto con contratto a tempo indeterminato il 28 maggio 2002, come pilota, dall’Alitalia, con patto di prova di sei mesi, lamenta che, data l’alta professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni, il patto di prova era sostanzialmente irrilevante e che, comunque da giugno a dicembre il figlio aveva percepito uno stipendio e l’assegno di mantenimento.
Chiede pertanto che l’obbligo di mantenimento del figlio sia dichiarato cessato dal luglio 2002, mese successivo all’assunzione.
Inoltre il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di cessazione dell’obbligo di pagare le spese universitarie e di formazione.
2. Il primo motivo non è ammissibile perchè con il ricorso ex art. 111 Cost., nei confronti di decreto pronunciato sulla richiesta di modifica delle condizioni economiche del divorzio, nella disciplina vigente prima dell’applicazione della L. n. 40 del 2006, era deducibile soltanto il vizio di violazione di legge e non quello di motivazione, eccetto il vizio di totale mancanza formale di motivazione o di motivazione talmente viziata da impedire di identificare la ratio decidendo.
Al di là dell’intestazione del motivo come violazione di legge, il ricorrente lamenta l’omessa o erronea valutazione di alcune circostanze di fatto, in tal modo deducendo, se non proprio errori dell’accertamento dei fatti, senza indicazione dei vizi logici e giuridici dai quali sarebbe affetta la relativa motivazione, omissione e/o insufficienza di motivazione, cioè vizi non deducibili in questa sede.
E’ poi infondata la censura di omessa pronuncia sulla richiesta di cessazione dell’obbligo di sopportare le spese universitarie e di formazione, perchè la corte d’appello ha espressamente dichiarato cessato tale obbligo.
E’ fondata invece la censura relativa alla determinazione della decorrenza della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne dal dicembre 2002.
E’ costante orientamento di questa corte che l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova (incombente sul genitore onerato) che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un atteggiamento del figlio colposo od inerte. Il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica, anche se per licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, tanto che si è anche ritenuto sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia (v. Cass. 23596/06 in una fattispecie di conseguimento della semplice abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato all’estero). Peraltro, il contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui sia stipulato il patto di prova non costituisce una fattispecie a formazione progressiva, ma un negozio giuridico perfetto ed efficace nel quale è inserito il potere di entrambe le parti di recedere.
La sentenza impugnata che ha fissato il conseguimento dell’autonomia economica alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso pertanto è errata e deve essere cassata.
Poichè non sussistono esigenze di ulteriore accertamento dei fatti può pronunciarsi nel merito, dichiarando cessato l’obbligo del mantenimento al luglio 2002, come richiesto, dal S..
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
La corte:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara cessato l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio S.P. a carico di S. C. a decorrere dal luglio 2000. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2008


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