I coniugi separati che per necessità o convenienza tornano per un periodo a vivere insieme, si devono considerare conciliati.
La ripresa della coabitazione, rappresenta un elemento esteriore e obiettivo che ha valenza probatoria circa la dimostrazione dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi.
Il giudice del merito, deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi.
Cosicchè essa va accertata attribuendo rilievo preminente ed essenziale alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, difficile, se non impossibile, da provare in quanto appartenente alla sfera dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
Questi in estrema sintesi i principi affermati dalla recente decisione della Suprema Corte.
Cass. civ. Sez. I, 01-08-2008, n. 21001
1. G.M. con ricorso 25 marzo 1999 chiedeva al tribunale di Vicenza che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con B.L. il 17 novembre 1969. La B. si costituiva opponendosi alla domanda e deducendo l’avvenuta riconciliazione con il marito successivamente alla separazione giudiziale pronunciata nel 1992, essendo stata fra essi coniugi ripresa la convivenza dal (OMISSIS).
All’esito dell’istruttoria il tribunale accoglieva la domanda. La B. proponeva appello, che la Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il giorno 11 marzo 2005, rigettava.
Avverso tale sentenza la B. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al M. in data 23 maggio 2005, formulando due motivi. Il M. resiste con controricorso notificato il 25 giugno 2005.
1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali e la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, nel testo vigente, e art. 157 c.c.. Si deduce al riguardo che presupposto di legge per l’accoglimento della domanda di divorzio è innanzitutto il decorso di tre anni di separazione legale ininterrottamente protrattasi, calcolati dal momento della comparizione delle parti dinanzi al presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, mentre nel caso di specie vi era stata una riconciliazione e la ripresa della convivenza. Secondo la ricorrente il giudice di primo grado avrebbe “ingiustamente svalutato” le risultanze testimoniali ed anagrafiche che provavano la ripresa della convivenza coniugale per un periodo di tre anni. In proposito nel motivo si riportano le dichiarazioni di alcuni testi, ritenute prova della ripresa di una stabile convivenza, ingiustamente negata dal tribunale. Quanto alla sentenza di secondo grado, la ricorrente deduce che essa sarebbe incentrata sulla mancanza di prova che fosse stata ricostituita la comunione spirituale fra i coniugi. In proposito si sottolinea che secondo la giurisprudenza di questa Corte la riconciliazione “in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti, non può che essere provata attraverso i comportamenti posti in essere dalla coppia” ed ha pertanto come suo indefettibile presupposto la ricostituzione del nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali e “va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacita dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con il riferimento al mero elemento psicologico”. Nel caso di specie, secondo la ricorrente, sarebbero emersi elementi inequivoci che proverebbero la riconciliazione, quali l’assistenza da parte sua al marito quando era in carcere; il trasferimento del marito presso di lei all’uscita dal carcere, con stabilimento della residenza; la durata della rinnovata convivenza, con una interruzione di otto mesi in tre anni, per un litigio dimostrativo esso stesso dell’esistenza di una riconciliazione; la partecipazione con i figli e le loro fidanzate alla vita familiare.
La Corte di appello avrebbe errato nella motivazione nel non dare a detti fatti la dovuta rilevanza quale prova di “fatti riconciliativi che paralizzano la domanda di divorzio.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per non essere state compensate le spese processuali.
2. Il primo motivo è fondato.
La L. n. 898 del 1970, art. 3, comma 4, statuisce, fra le condizioni dell’azione, la protrazione della separazione legale “ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale comma statuisce altresì che “l’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”, così addossando su questa la prova dell’interruzione.
Questa Corte, con giurisprudenza risalente e consolidata, ha statuito che, agli effetti della norma su detta, affinchè lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi cessata con la separazione, consistendo la riconciliazione nella volontà di questi ultimi di ricostituire non solo la loro convivenza materiale ma anche quell’unione spirituale che è alla base della convivenza medesima (da ultimo Cass. 25 maggio 2007, n. 12314; 6 dicembre 2006, n. 26165). Ha parimenti statuito, peraltro (Cass. 25 maggio 2007, n. 12314 cit.), che al fine della prova della riconciliazione il giudice di merito deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi. Cosicchè essa va accertata (Cass. 17 giugno 1998, n. 6031) attribuendo rilievo preminente ed essenziale alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, difficile, se non impossibile, da provare in quanto appartenente alla sfera dei sentimenti e della spiritualità soggettiva. valore essenziale va attribuito, pertanto - a giudizio di questo collegio - specificamente, agli elementi esteriori inerenti al ripristino dalla convivenza ed alle sue modalità, i quali soltanto possono essere oggetto di prova diretta e costituiscono prova presuntiva, in base ad una conseguenzialità logica dotata di forte valenza dimostrativa, del ripristino della comunione di vita, per cui va dato “rilievo centrale, ai fini del relativo accertamento, agli elementi di fatto ed alle iniziative concrete idonei a lumeggiare l’evento riconciliativo, alla loro durata, alla loro collocazione nel tempo, in sostanza alla loro oggettiva capacità di dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da irrilevanti riserve mentali” (Cass. 11 ottobre 2001, n. 12428).
3. Nel caso di specie la sentenza impugnata, decidendo sull’appello dell’odierna ricorrente B.L. - la quale lamentava che la sentenza di primo grado avesse pronunciato il divorzio, nonostante che non sussistesse il presupposto della separazione ininterrotta per tre anni, essendovi stata, secondo le prove assunte, riconciliazione - lo ha respinto affermando:
a) che “le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado sono sicuramente fra loro contrastanti, sostenendo alcuni testi che il M. coabitava con la nuova compagna, sostenendo altri che era invece tornato a coabitare con la moglie”;
b) che ai fini del decidere, peraltro, non era rilevante la prova sulla coabitazione, quanto la prova della restaurazione della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, senza la quale non vi è interruzione della separazione;
c) che, pertanto, “quand’anche si ritenessero per buone le testimonianze della parte B. e del tutto infondate quelle opposte di parte M., si dovrebbe affermare che è stata provata, al massimo, una ricostituzione materiale del rapporto di coniugio”, mentre “l’appellante avrebbe dovuto provare, per superare l’onere della prova che su di lei gravava, la ricostituzione anche di quella comunione spirituale indispensabile per integrare gli estremi dell’interruzione”.
Cosi statuendo, peraltro, la sentenza impugnata non appare adeguatamente motivata, tenuto conto, in base ai principi sopra affermati, della rilevanza sul piano probatorio che - con riferimento alla interruzione della separazione a seguito di riconciliazione - deve essere data alla ripresa della coabitazione, quale elemento esteriore ed obbiettivo avente preminente ed essenziale valenza probatoria, in raccordo con le sue caratteristiche, la sua durata e le sue modalità, della concreta attuazione della volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, essendo la ripresa della coabitazione normalmente dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale e, ove protrattasi nel tempo, di un’avvenuta riconciliazione. La sentenza, infatti, invece di compiere una rivalutazione, a seguito dell’appello, delle contrastanti deposizioni riguardo al ristabilimento della coabitazione, alle sue modalità ed alla sua durata, al fine di desumerne o meno il ricostituirsi della comunione di vita, se ne è completamente sottratta, ritenendo - in contrasto con i principi al riguardo sopra enunciati - che tale prova dovesse essere data aliunde.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte di cassazione Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2008

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