Una signora instaura una stabile relazione affettiva col proprio compagno tanto da accettare di andare a vivere presso l’abitazione di proprietà di quest’ultimo.
Dopo alcuni anni, purtroppo, il rapporto di convivenza entra in crisi ed il compagno invita la Signora a lasciare l’immobile.
La coabitazione, invero, continuerà per altro tempo ancora fino a quando il compagno si rivolge al Giudice per la riconsegna dell’immobile.
Interessante la decisione del Tribunale di Bologna del 14.05.2008, il quale con lettura costituzionalmente orientata delle convivenza more uxorio, afferma che tale convivenza realizza un legame solidaristico-affettivo che in via ordinaria dà luogo a prestazioni di assistenza di tipo coniugale e rileva anche nei confronti dei terzi qualora per durata, solidità e continuità sia in tutto assimilabile al rapporto di coniugio
Il rapporto di convivenza more uxorio tanto più se stabile riflette il diritto inviolabile di manifestare la propria personalità in una formazione sociale (art. 2 Cost.) ed è dotato di una rilevanza giuridica incidente anche sul titolo in forza del quale uno dei conviventi gode dell’abitazione di cui l’altro è proprietario (o conduttore). Nel contesto di tale rapporto composito, se la coabitazione si svolge nella casa di proprietà di uno dei conviventi l’immobile viene conferito all’altro non perché quest’ultimo se ne serva quale comodatario (art. 1803, comma 1, c.c.), ma perché ne condivida il godimento e cioè se ne serva insieme al partner: pertanto, va respinta la domanda di rilascio fondata sul comodato quando il godimento dell’immobile da parte del convenuto è riconducibile ad una fattispecie di convivenza more uxorio col proprietario.
In via di obiter dictum, il giudice ha ritenuto la domanda accoglibile in base ad una diversa causa petendi fondata sull’avvenuta cessazione del legame affettivo-solidaristico tra i conviventi di fatto.


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