• venerdì, ottobre 31st, 2008
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Scorrendo vecchi appunti di qualche anno fa, ho ritrovato una sentenza dell’anno 2000, precisamente la n. 266 del 12 gennaio 2000 della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che, tra le altre pregevoli argomentazioni di diritto processuale e sostanziale, era intervenuta in particolare sulla annosa questione della assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi e della sua valutazione economica ai fini della quantificazione del contributo a titolo di mantenimento da versare in favore della prole e del coniuge.


Oggi, la nuova formulazione dell’art. 155 quater c.c., prevede espressamente che il giudice debba tener conto, nella regolazione dei rapporti economici, dell’assegnazione della casa coniugale, considerato l’eventuale titolo del diritto di proprietà.

Ad oggi non vi sono ancora pronunce, né da parte delle corti di merito né da parte della Corte di Cassazione, che si siano espresse sulla particolare questione della valutazione economica dell’assegnazione della casa coniugale.

Questa decisione rappresenta un importante spartiacque, antesignana della novellata disposizione di cui all’art. 155 quater, laddove viene evidenziato come l’importo del contributo di mantenimento, eventualmente dovuto dal coniuge proprietario in favore dell’altro coniuge e dei figli, debba tenere conto del sacrificio economico patito in conseguenza dell’impossibilità di utilizzare l’immobile per la durata dell’esigenza che ne ha comportato l’assegnazione.


Cass. civ. Sez. I, 12-01-2000, n. 266

1 Giovanni Paolangelo, con ricorso 10 novembre 1993 al Tribunale di Bari, esponeva di essere separato dalla moglie Camilla Cagnazzi in forza di sentenza del Tribunale di Brindisi. Ricorrendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, determinandosi in lire 500.000 l’assegno di mantenimento per la ex moglie. Chiedeva altresì lo scioglimento della comunione relativa alla casa sita in Santeramo in Colle, via Stazione n. 65/C.

Il Tribunale di Bari, con sentenza parziale, pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivamente, con sentenza definitiva del 10 giugno 1997, determinò in lire 500.000 l’assegno di divorzio in favore della Cagnazzi, assegnandole la casa su detta e dichiarando inammissibile la domanda di scioglimento della comunione su di essa. Compensò le spese di causa.

Il Paolangelo propose appello, deducendo

che non essendovi figli minori la su detta casa, in comproprietà fra gli ex coniugi, non poteva essere assegnata alla Cagnazzi;

che inoltre essa non era la casa coniugale, essendovisi la Cagnazzi trasferita durante il giudizio di separazione;

che la domanda di divisione era ammissibile, in quanto accessoria a quella di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio;

che le spese non dovevano essere compensate.

La Cagnazzi si costituì chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, con il quale chiese che nel caso di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione l’assegno fosse congruamente aumentato.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 7 luglio 1998, rigettò l’appello principale, dichiarando assorbito quello incidentale.

Avverso tale sentenza il Paolangelo ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 16 settembre 1998, formulando due motivi di gravame ai quali la Cagnazzi resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, notificati il 26 ottobre 1998. Al ricorso incidentale il Paolangelo ha replicato con altro controricorso ed ha anche depositato note di udienza.

Motivi della decisione

1 I ricorsi vanno riuniti per essere esaminati congiuntamente ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando entrambi la stessa sentenza.

2 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 191 cod. civ. e dell’art. 4 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, nonché dell’art. 40 c.p.c.

Si deduce specificamente che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere improponibile in sede di divorzio la domanda di divisione della casa abitata dalla moglie, in comproprietà fra i coniugi, perché incompatibile con il rito camerale, con ciò violando l’art. 40, comma 3, c.p.c. che regola la connessione fra più cause disponendo che ove per una sia previsto un rito speciale e per un’altra il rito ordinario, entrambe debbono essere trattate con il rito ordinario.

Il motivo è infondato.

Secondo la disciplina esistente nel vigore del previgente testo dell’art. 40 c.p.c., non era possibile la trattazione congiunta di cause sottoposte a riti diversi, ancorché connesse, ostandovi la diversità del rito, trovando la specialità di questo per una o più di esse la sua ratio in scelte legislative non derogabili per ragioni di connessione senza esplicita previsione del legislatore.

L’art. 40 c.p.c., nel testo in vigore dal 1° gennaio 1993, applicabile alla fattispecie, ha introdotto al riguardo una modifica legislativa che consente la trattazione congiunta di cause sottoposte a riti diversi, nei casi e secondo le regole da esso espressamente previste.

Per quanto riguarda le cause sottoposte a rito ordinario e speciale, l’art. 40, al comma 3, ne prevede peraltro la trattazione congiunta nei soli casi previsti negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., disponendo che esse debbano essere trattate con il rito ordinario, salvo che una di tali cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., applicandosi in tal caso per tutte il rito speciale.

La trattazione congiunta, in base a tale norma, può quindi avvenire solo con riferimento alle cause accessorie (art. 31), di garanzia (art. 32), agli accertamenti incidentali che è necessario decidere con efficacia di giudicato (art. 34), all’eccezione di compensazione (art. 35), nonché alle domande riconvenzionali “che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o a quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione” (art. 36).

Per quanto attiene al caso di specie - rispetto al quale non può considerarsi precedente la sentenza 19 settembre 1997, n. 9313 di questa Corte, che non ha affrontato il problema dello spostamento del rito, non essendo stata la relativa questione formulata nel motivo esaminato - fra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, esattamente la Corte di Appello non ha ravvisato alcuna connessione, dovendosi confermare che le rispettive causae petendi sono del tutto diverse, autonome e distinte, mentre l’oggetto ne è completamente diverso.

Ne consegue l’infondatezza del motivo.

3 Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1350, n. 4, cod. civ.; dell’art. 329 c.p.c.; dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5.

Si deduce specificamente al riguardo che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto che la casa assegnata alla Cagnazzi dal Tribunale non era “casa coniugale”, ne ha confermato l’assegnazione nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, ritenendo che a tale assegnazione il Paolangelo avesse prestato acquiescenza, non avendo impugnato sul punto la sentenza di separazione, né essendosi opposto ai provvedimenti presidenziali che avevano confermato tale assegnazione.

Si contesta che il Tribunale e la Corte di Appello potessero farlo, così costituendo un diritto reale di abitazione al di fuori delle ipotesi di legge che richiedono al riguardo un contratto scritto (art. 1350, n. 4, cod. civ.); si contesta parimenti che la mancata impugnazione sul punto della sentenza di separazione potesse costituire acquiescenza, ostativa di una diversa soluzione in sede di divorzio; si deduce che l’assegnazione in sede di divorzio non può costituire integrazione dell’assegno, né avere luogo in mancanza di figli minori e su una casa che non sia - come nel caso di specie - casa coniugale.

In proposito va osservato che la Corte di Appello ha confermato l’assegnazione della casa in questione alla Cagnazzi, disposta dal Tribunale, in quanto:

a) nessuna opposizione o contestazione specifica era stata proposta nel giudizio di primo grado dal Paolangelo su tale assegnazione, già disposta in sede di separazione e confermata in sede di provvedimenti provvisori in limine al giudizio di divorzio, come si evinceva, tra l’altro, dalle conclusioni del giudizio di primo grado e dalla comparsa conclusionale depositata in Tribunale;

b) sul punto vi sarebbe stata pertanto acquiescenza dell’odierno ricorrente;

c) non può ritenersi precluso che in sede di regolazione dei rapporti personali fra i coniugi, il giudice possa provvedere, in presenza dell’implicito assenso dell’altro coniuge, ad assegnare l’uso di una casa di abitazione, anche diversa da quella coniugale, della quale l’altro coniuge sia comproprietario, il coniuge economicamente più debole, tenendo conto della incidenza economica del beneficio in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, fino alla divisione del bene.

Di fronte a tale contesto motivazionale il secondo motivo del ricorso principale appare fondato nei sensi appresso indicati.

Deve ritenersi esatto che l’assegnazione della casa coniugale, e tanto più di altra casa in comproprietà fra i coniugi, in assenza di figli conviventi, non possa essere disposta dal giudice (Cass., 8 novembre 1997, n. 11030; S.U. 28 ottobre 1995, n. 11297) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dalla legge n. 74 del 1987.

Deve peraltro considerarsi che nel caso di specie la Corte di Appello non ha confermato l’assegnazione alla Cagnazzi della casa in questione sulla base della norma su detta, bensì ravvisando una sorta di tacito accordo, del quale il Paolangelo sarebbe stato partecipe, a che detta casa restasse assegnata alla ex moglie quale componente dell’assegno di mantenimento. Al riguardo deve ritenersi che, trattandosi di diritti disponibili, né l’art. 5, comma 6, né l’art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, vietano che il coniuge nei cui confronti l’assegno venga richiesto dia il proprio assenso, anche tacito, a che all’altro coniuge resti assegnata una casa in comproprietà, tenendosi conto del valore economico di tale assegnazione nella liquidazione dell’assegno di divorzio.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987.

Né può sussistere alcuna violazione dell’art. 1350, n. 4, cod. civ., per l’assorbente ragione che con detta assegnazione la Corte di Appello non ha inteso costituire un diritto reale di uso o di abitazione sulla casa, avendone attribuita all’assegnatario unicamente la disponibilità, quale componente dell’assegno di divorzio, e quindi secondo il regime che regola quest’ultimo, anche in relazione alle sue eventuali modificazioni per fatti sopravvenuti.

Il motivo è peraltro fondato, limitatamente alla parte con la quale si denunciano vizi motivazionali relativi all’accertamento del su detto accordo, apparendo la sentenza impugnata viziata sotto tale profilo, in quanto si appalesa del tutto incongruo avere desunto detto accordo dalla mancata impugnazione da parte dell’odierno ricorrente della sentenza di separazione - che aveva disposto tale assegnazione, ma in relazione al regime di separazione e non a quello di divorzio - nonché dal non avere il ricorrente richiesto la modifica dei provvedimenti presidenziali, che l’avevano confermata, e dal non avere mosso esplicite contestazioni sul punto nel corso del giudizio di primo grado, tenuto anche conto che in correlazione a tali elementi non si pone in evidenza alcuna proposta di accordo della controparte a che l’assegnazione della casa costituisse componente dell’assegno divorzile e fosse assoggettata al correlativo regime, nonché in presenza di una domanda (ancorché improponibile in quella sede) di divisione della casa in questione.

Ne deriva che, in accoglimento del motivo per quanto di ragione, la sentenza va cassata con rinvio.

3 Il ricorso incidentale condizionato - con il quale si deduce che in caso di accoglimento del motivo inerente all’assegnazione della casa quale componente dell’assegno, quest’ultimo dovrà essere rideterminato - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale deve ritenersi ammissibile, poiché pur riguardando una questione non esaminata dalla Corte di appello in quanto dichiarata assorbita, il ricorrente incidentale aveva interesse alla sua proposizione, al fine di impedire che la sentenza potesse essere cassata - in ordine all’assegnazione della casa in questione - senza rinvio, con pregiudizio della sua domanda, per tale evenienza, di rideterminazione dell’assegno.

Detto ricorso, peraltro, venendo la sentenza cassata con rinvio, deve essere dichiarato assorbito, riguardando una questione non esaminata dalla Corte di Appello, la quale dovrà essere esaminata in sede di rinvio, ove l’assegnazione alla Cagnazzi della casa in questione non venga confermata, con il conseguente riesame della congruità dell’assegno divorzile liquidato.

Rigettato il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo per quanto di ragione, e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma il 22 settembre 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 12 GENNAIO 2000.


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