• venerdì, settembre 14th, 2007
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La determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio può essere rivista, qualora l’ex coniuge conviva con un terzo.

E’ bene chiarire, tuttavia, che il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno medesimo, abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona.



Ma la convivenza con un terzo, influisce sulla sua misura, qualora sia data la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidata e protraentesi nel tempo - abbia determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. (Cass. civ. Sez. I, 10-11-2006, n. 24056 )

Infatti, la convivenza, di per sé, si rivela neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche del titolare, potendo essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, per cui la sua incidenza economica deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

La dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data dall’onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali possono fare presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il titolare dell’assegno tragga benefici economici.

Tali benefici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio ( Cass. 8 luglio 2004, n. 12557 ).

Sul principio per cui la convivenza more uxorio del coniuge, che abbia acquisito carattere di stabilità, pur se non esclude - di per sé - il diritto dello stesso all’assegno di divorzio, influisce comunque sulla determinazione della sua entità, cfr. anche Cass. 9 settembre 2002, n. 13060

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  1. [...] Vedi anche: “Assegno di divorzio e convivenza ex coniuge” [...]

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