• martedì, novembre 04th, 2008
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Avevamo già commento sulle pagine di questo blog, la decisione della Cass. civ. Sez. II, 31-01-2008, n. 2304 la quale aveva rimesso ordine e fatto chiarezza sulla validità, anzi, sulla nullità delle notifiche effettuate senza avere preventivamente tentato, almeno tentato, la ricerca in altri luoghi dell’interessato una volta che quest’ultimo non fosse stato rintracciato dall’ufficiale giudiziario presso la propria residenza.

In quell’occasione si era ribadito che “La notificazione effettuata al portiere dello stabile del destinatario della multa è nulla qualora l’ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare l’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto salvo che le parole usate dall’incaricato alla notifica lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di ogni altra persona abilitata a ricevere l’atto in luogo del destinatario.

 








Un ulteriore tassello alla questione, è stato  in seguito aggiunto anche dalla decisione Cass. civ. Sez. II, 27-02-2008, n. 5127, grazie alla quale, si è chiarito che quando il messo notificatore, dopo essersi recato presso la residenza dell’interessato e risultato una prima volta "sconosciuto", ha proceduto alle formalità di cui all’art. 143 c.p.c.per dichiararlo irreperibile, omettendo però di dare atto di ulteriori ricerche e indagini compiute per individuare la nuova residenza del destinatario della notificazione, tale omissione determina la nullità della medesima notifica ex art. 143 c.p.c..

Cass. civ. Sez. II, 27-02-2008, n. 5127 
Svolgimento del processo
 

Il Comune di Civitavecchia ha impugnato per cassazione la sentenza 11/12/2001 con la quale il Giudice di pace di Civitavecchia, in accoglimento dell’opposizione proposta da M.A., annullava l’avviso di mora e la precedente cartella esattoriale emessa dal Monte Paschi di Siena - concessionaria del servizio di riscossione tributi - nonchè il presupposto verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di Civitavecchia il 13/5/1994. Il Giudice di pace osservava: che, come eccepito dall’opponente, il verbale di contestazione posto a base della cartella esattoriale e dell’avviso di mora, era stato notificato irritualmente ex art. 143 c.p.c.; che la detta nullità si era trasmessa ai seguenti atti dell’esattore.

Gli intimati M.A. e s.p.a. Monte Paschi di Siena Se.Ri.T. non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.


Motivi della decisione
 

In via preliminare va rilevato che il ricorso proposto dal Comune di Civitavecchia "in persona del Dirigente dell’Ufficio Avvocatura giusto il disposto dell’art. 51 bis del vigente Statuto Comunale" è ammissibile posto che - come affermato dalle Sezioni Unite componendo un contrasto tra le sezioni semplici - nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto ( come nella specie ) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (sentenza 16/6/2005 n. 12868).

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Civitavecchia denuncia violazione dell’art. 143 c.p.c., e artt. 201, 203, e 205 C.d.S., e L. n. 698 del 1981, art. 23.

Deduce il ricorrente che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di pace, la notifica del verbale di contestazione in questione e posto a base dell’avviso di mora opposto dal M., è stato ritualmente notificato a norma dell’art. 143 c.p.c..

La detta notifica è stata eseguita prima in (OMISSIS) ove, secondo i dati acquisiti presso il Pubblico Registro Automobilistico, il M. risultava residente. Al detto indirizzo il destinatario è risultato "sconosciuto" per cui - pur dovendosi ritenere valida la notifica secondo la disposizione del terzo comma dell’art. 201 C.d.S., sono state svolte altre indagini appurandosi che il M. si era trasferito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) ove è stata tentata altra notifica non andata a buon fine risultando il destinatario "irreperibile".

E’ stata quindi eseguita la notifica - mediante deposito dell’atto presso la casa comunale di S. Marinella - che deve ritenersi valida in quanto effettuata nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 143 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Innanzitutto va osservato che, come più volte affermato da questa Corte e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune ricorrente, la disposizione contenuta nell’art. 201 C.d.S., comma 3 - a norma del quale "comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione, dall’archivio della MTCT o dal PRA o dalla patente di guida non è innovativa rispetto alla disposizione dell’art. 141 dell’abrogato C.d.S., dovendosi anch’essa interpretare nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi d’irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c., per il caso d’irreperibilità del destinatario (sentenze 10/3/2005 n. 5297;

23/4/2002 n. 5907; 7/7/1999 n. 7044). Nella specie, come è pacifico, le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., non sono state rispettate avendo il comune ricorrente proceduto alla notifica a norma dell’art. 143 c.p.c..

Pertanto la detta notifica non può essere ritenuta valida.

Come risulta dalla consentita lettura degli atti processuali - segnatamente della relata di notifica - il destinatario (ossia il M.) all’indirizzo di (OMISSIS) è risultato una prima volta "sconosciuto" ed una seconda volta "irreperibile". Quindi il messo notificatore ha proceduto alla formalità di cui all’art. 143 c.p.c., omettendo però di dare atto di ulteriori ricerche e indagini compiute per individuare la nuova residenza del M.: tale omissione determina la nullità della notifica ex art. 143 c.p.c..

In proposito va segnalato che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui le condizioni legittimanti la notificazione ex art. 143 c.c., non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell’ignoranza da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, ma è richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l’ordinaria diligenza.

Infatti il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. Pertanto è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., qualora l’ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l’atto al destinatario per essere questo sconosciuto nel luogo di residenza anagrafica, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche od indagini compiute per accertare la nuova residenza o il domicilio del detto destinatario. Da ciò consegue che ai fini della validità della notifica alle persone irreperibili occorre che l’ufficiale giudiziario deve fornire nella relata l’indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 2/12/2003 n. 18385; 26/3/2001 n. 4339; 14/5/1990 n. 4120; 3/2/1998 n, 1092;

2/5/1997 n. 3799). In particolare questa Corte, sulla base dei detti principi, ha confermato la sentenza d’appello, che aveva dichiarato la nullità della notifica eseguita a norma dell’art. 143 c.p.c., in un caso nel quale nella relazione di notificazione l’ufficiale giudiziario si era limitato a riferire che "da informazioni e ricerche assunte in loco" il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato, non consentendo tale generico tenore della relazione di avere contezza dell’attività in concreto svolta nè di verificare che fossero state svolte le indagini e raccolte le informazioni che la situazione consentiva (sentenza 6/4/2004 n. 6761).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato posto che correttamente il giudice di pace ha rilevato la nullità della notifica del verbale di contravvenzione in questione il che ha determinato l’inesistenza del credito azionato dal Comune di Civitavecchia con conseguente caducazione della connessa cartella esattoriale - e dell’avviso di mora - per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione.

Non si deve provvedere sulla spese perchè gli intimati M. A. e Monte Paschi di Siena non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.


P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008

 

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