La violazione alle regole normative del codice della strada indicata dal consulente del PM, che neppure i pubblici ufficiali nell’immediatezza avevano evidenziato, fonda dunque su un’ipotesi di mera congettura, pervenendo alla conclusione di richiedere all’imputato un comportamento di guida non esigibile ex ante, per l’assoluta imprevedibilità di manovra della conducente della bicicletta , immessasi nella rotonda mentre il mezzo stava transitando e il conducente, non potendola avvistare perché correttamente impegnato a verificare di dare la precedenza ai mezzi già circolanti nella rotonda, non era in alcun modo di percepire la sua presenza e adottare così qualunque manovra idonea ad evitare l’impatto.















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