In materia di circolazione stradale trova applicazione il principio informatore della comune prudenza, a norma del quale ciascun conducente ha l’obbligo di non determinare con la propria condotta situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada e di usare, nella guida di un veicolo, quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità del comportamento altrui. Avuto particolare riguardo alla svolta a sinistra, deve rilevarsi che il conducente il quale si accinga ad impegnare un crocevia deve, tra le altre cose, prefigurarsi anche la eccessiva velocità da parte di coloro che possano sopraggiungere al fine di porvi rimedio, in quanto accadimento riconducibile alla normale prevedibilità.
Nella fattispecie affrontata dalla Corte di Appello di Milano con la decisione del 23.11.2009, in tema di omicidio colposo da circolazione stradale, verificatasi l’ipotesi siffatta incorre, pertanto, in penale responsabilità l’imputata che, nell’impegnare con la sua autovettura un crocevia, ometteva di prefigurarsi la eccessiva velocità del ciclomotore che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia, in tal modo causando la morte del conducente del mezzo medesimo che finiva per impattare con l’autovettura. (La forte velocità del ciclomotore, non adeguata affatto alle condizioni del luogo, determinava, tuttavia, una ipotesi di responsabilità concorrente del medesimo nella causazione del sinistro mortale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI MILANO
SECONDA SEZIONE PENALE
Composto dai Signori:
1) Dott. Francesco Nese - Presidente -
2) Doti. Roberto Aniello - Consigliere -
3) Dott.ssa Giuliana Merola - Consigliere est. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
contro
Re.Cl. nato a Desio (MI) il (omissis)
App.te e App.to dalla P.C. - Libero np. Cont.
Residente a Cesano Maderno - (omissis)
domicilio eletto
domiciliato a Cesano Maderno
Imputato di: artt. 589 c.p. in rel. 140 e 145 C.D.S.
commesso in Meda in data (omissis)
Difeso da: Avv. Pa.Le. Foro di Monza pre. np. Avv. El.Fu. Foro di Milano Pres. d’uff.
PARTE CIVILE:
Me.Al. pres. Appellante Difensore Avv. Gi.Sp. E.Gi. Foro di Milano - Monza pres.
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Gip Tribunale di Monza numero 8142/2005 del 22.6.2006 con la quale venivacondannata, alla pena di:
mesi 7, giorni 20 di recl. - doppi benefici
sospensione patente di guida per mesi 6
risarcimento danni e rifusione spese alla p.c.
per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 40%.
P.O.: Me.Do.
per i reati di cui a:
Re.Cl. Artt. 589 c.p. in rel. 140 e 145 C.D.S. commesso in Meda in data 8.7.2005.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa il 22.6.06 il GIP presso il Tribunale di Monza, all’esito di rito abbreviato condizionato all’espletamento di perizia cinematica, affermava la penale responsabilità di Re.Cl. in ordine al reato p. e p. dall’art. 589 c.p. perché, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nella violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, in particolare degli artt. 140 e 145 D.Lvo 285/92 con la condotta di guida di seguito descritta cagionava la morte di Me.Do.: alla guida dalle Renault Scenic, tg. (…), percorrendo un tratto di strada rettilineo a due corsie (Via Se., in direzione Largo Te., al fine di compiere una manovra di svolta verso sinistra per imboccare una strada perpendicolare a quella percorsa (Via Ma.), impegnava l’opposta corsia e, avendo omesso di usare la massima prudenza e di dare la precedenza al motociclo Yamaha tg (omissis), che in quel mentre sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia (verso Via Ca.), urtava quest’ultimo veicolo così da provocare la caduta a terra del conducente Me.Do. che riportava lesioni personali tali da cagionarne il decesso. In Meda in data (omissis).
Per tale reato, ritenuto il concorso di colpa della vittima determinato nella misura del 40%, da individuarsi nella violazione dell’art. 142 D.Lvo 285/92, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, operata la diminuzione per il rito, Re. veniva condannata alla pena di mesi 7, giorni 20 di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita p.c. da liquidarsi in separato giudizio con rigetto di liquidazione di provvisionale. Pena sospesa e non menzione; sospensione della patente di guida per mesi sei.
Riteneva il Giudice che Re., dovendo effettuare manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Ma., anziché fermarsi a ridosso della linea di mezzeria, dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario ed attendere di compiere la manovra in condizioni di sicurezza, effettuava repentinamente la svolta, venendo a collisione con la moto condotta da Do.Me. che, nello scontro, perdeva la vita.
L’omissione di precedenza, esclusa la volontà di agire nonostante la previsione dell’evento, poteva essere stata determinata o da pura distrazione, non essendosi accorta del sopraggiungere del motociclista ovvero dall’erronea valutazione della velocità a cui la p.l. procedeva, così mal calcolando il tempo di percorrenza della distanza tra sé ed il motociclista ed inducendola “a compiere la svolta a sinistra anticipandola e fidando della velocità della sua auto” (cfr. perizia), velocità attestata anche dal teste El. (…ho visto arrivare ad alta velocità uno scooter che non faceva in tempo a frenare).
Tale ultima prospettazione era ritenuta la più verosimile dal GIP anche sulla base del fatto che la macchina dell’imputata, subito fermatasi, aveva la terza marcia inserita, come di chi compie improvvisamente la manovra, tagliando la curva senza scalare nella seconda, avendo visto il sopraggiungere di altro mezzo, con l’intento di sgombrare velocemente l’area dell’incrocio, confidando di riuscirvi.
D’altronde Me. procedeva ad una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (orario di punta - 8,20 - di un venerdì lavorativo) percorrendo una strada intersecata da incroci a circa 80 km orari e, accortosi della manovra della Re., cercava di frenare e di spostarsi verso la sua sinistra non riuscendo però ad evitare l’impatto.
Rilevava il primo giudice, sulla base anche delle risultanze peritali, che se Me. avesse rispettato il limite dei 50 Km/h avrebbe potuto arrestare il mezzo in 27,6 metri non collidendo con l’auto, atteso che al momento di avvistamento del pericolo causato dall’imperita manovra della Re. la distanza tra i due mezzi era di circa m. 41.
Evidente, quindi, il concorso di colpa atteso che nessun utente della strada può vantare certezze sull’altrui corretto comportamento, potendo, al più, attenderselo con il limite della prevedibilità delle altrui imprudenze e con l’obbligo, in tal caso, di prevenirle.
Nel caso di specie era da ritenersi ragionevolmente prevedibile da Me. che percorreva un rettilineo senza ostacoli visivi, in ottime condizioni di luce e visibilità, intersecante strade perpendicolari, una manovra di svolta a sinistra da veicolo proveniente in senso contrario e, quanto alla Re., era del tutto visibile il sopraggiungere ad alta velocità di una moto che non avrebbe rinunciato al suo diritto di precedenza ma, ciò nonostante, aveva omesso di concederla impegnando l’incrocio, elementi sui quali, ad avviso del Gip, avevano sorvolato i consulenti delle difese allo scopo di ritenere l’esclusiva responsabilità dell’altra parte evidenziando la p.c. il solo dato dell’inserimento della terza marcia e sostenendo che l’imputata non aveva affatto visto la moto e la difesa dell’imputata sottolineando che la eccessiva velocità del Me. e la copertura visiva avevano impedito qualsiasi manovra difensiva.
Confutava il primo giudice dette affermazioni atteso che le conclusioni del consulente della parte civile secondo le quali anche se Me. avesse avuto una velocità ridottissima non avrebbe avuto il tempo per porre in essere alcuna manovra in quanto apodittiche e prive di dimostrazione tecnica a fronte della accertata distanza di m. 40 tra i mezzi, più che idonea ad evitare l’evento e, quanto al consulente dell’imputata, rilevava che nessun ostacolo visivo era stato segnalato e che, sulla base dei rilievi fotografici, era di tutta evidenza che la manovra difensiva efficace che la Re. doveva porre in essere era quella di dare la dovuta precedenza al motociclista.
Il concorso di colpa, valutate le rispettive condotte e la gravita delle violazioni al CdS da ciascuno commesse, veniva determinato per l’imputata nel 60%, atteso che entrambi i conducenti, rispettando la norma di cui erano in quel momento destinatari, avevano il potere di scongiurare l’evento neutralizzando l’altrui imprudenza.
In assenza di prove sul danno materiale, il risarcimento dei danni in favore della p.c, fratello del Me., veniva demandato a separato giudizio; veniva negata la provvisionale che avrebbe avuto la funzione solo di riconoscere in via anticipata il danno morale.
Avverso la citata sentenza hanno interposto ritualmente appello i difensori della parte civile e dell’imputata.
Nell’interesse della parte civile l’Avv. Sp. ricostruiva la dinamica dell’incidente sulla base del rapporto della polizia di Meda da cui si evinceva che il sinistro si era verificato in quanto l’imputata non aveva concesso la precedenza, effettuando la svolta a sinistra, invadendo la corsia di contromano della via ove era diretta, senza arresto e partenza da fermo da inizio della svolta come provato dal fatto che era inserita la terza marcia e contestava il ritenuto concorso di colpa del Me..
Lamentava che il GIP avesse ritenuto che il sinistro non sarebbe avvenuto se la p.l. avesse rispettato il limite di 50 km/h, in quanto a tale velocità avrebbe potuto fermare la moto nello spazio di 27,6 metri, osservazione formulata in via di ipotesi dal perito di ufficio senza tener conto dei rilievi del consulente della p.c., non avendo la Ctu calcolato il tempo effettivo di svolta continua a sinistra dell’auto condotta dalla Re., pari al” 12 secondi ed il corrispettivo tempo psicotecnico di reazione del Me..
Rilevava che a 50 km/h corrispondeva un tempo di frenata di 3 secondi e, tenuto conto del tempo psicotecnico di 1 secondo, Me. non avrebbe potuto comunque evitare l’incidente, avendo a disposizione il minor tempo di 1,12 secondi di talché la sua condotta non poteva ritenersi fattore dell’incidente né poteva ricorrersi al principio della c.d. precedenza di fatto, sussistente, per costante giurisprudenza, solo quando il conducente di sinistra “si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione”.
Chiedeva quindi la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per effettuare Ctu volta ad accertare e valutare la condotta dei conducenti, dando rilievo al tempo psicotecnico di reazione del Me. anche in riferimento alla velocità limite consentita di 50 km/h atteso che per arrestarsi nel tempo di 1,12 secondi il motociclo non avrebbe dovuto superare la velocità di 10,38 km/h ovvero di 2,966 km/h e di dichiarare, agli effetti civili, la esclusiva responsabilità dell’imputata nella causazione della morte del Me. e condannarla al pieno risarcimento dei danni della parte civile.
Nell’interesse dell’imputata, l’Avv. Le. lamentava l’errore di valutazione delle emergenze e della perizia sia di ufficio sia di parte, rilevando come entrambi i periti avessero concluso affermando che se il motociclista avesse rispettato il limite di velocità imposto l’impatto non si sarebbe verificato.
Evidenziava che la Via Se. è attraversata da diversi passaggi pedonali, cartelli con limite di velocità a 50 km/h e da un cartello di segnalazione di un passaggio a livello situato a 150 metri dal luogo del sinistro e che la Via Ma., strada che avrebbe dovuto imboccare la Re. è a doppio senso di circolazione, che Me. viaggiava ad una velocità prossima agli 80 km/h e che non vi è prova della presenza di altre auto in senso contrario.
La stessa Ctu ricostruiva che l’auto della Re., a seguito dell’urto, è stata spostata di 91 cm rispetto alla traiettoria tenuta di svolta a sinistra a dimostrazione del fatto che non aveva cercato di tagliare la curva ma aveva eseguito la manovra nella consapevolezza che non vi fossero impedimenti e che al momento dell’impatto aveva quasi del tutto completato la svolta.
Sottolineava che il teste El. aveva affermato che la moto arrivava ad altissima velocità e che la frenata del Me. era stata misurata in complessivi 14,5 metri di cui ben 9,50 di scarrocciamento ed invocava l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, la riduzione della pena inflitta nei minimi edittali.
All’odierna udienza, svoltasi in contumacia della Re., presente la p.c. Al.Me., acquisite le fotografie della Renalult, PG, patrono di p.c. (che non presentava conclusioni scritte né nota spese) e difesa concludevano come da separato verbale di causa.
L’appello proposto merita parziale accoglimento solo con riferimento al trattamento sanzionatone), potendo essere ridotta la pena inflitta alla Re. ed in tal senso va riformata la sentenza di primo grado.
Va respinta la richiesta formulata dalla parte civile di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr. Cass. Sezioni Unite, 15.3.96 n. 2780; Cass. Sez. III, 13.5.03 n. 26830).
Nel caso di specie ritiene la Corte che gli atti processuale e la perizia cinematica disposta dal GIP forniscano elementi probatori del tutto certi e tranquillizzanti in ordine alla penale responsabilità dell’imputata, essendo già state valutate le condotte ed i tempi psicotecnici di reazione di entrambi i conducenti.
Nel merito, la articolata motivazione del primo giudice, connotata da solido percorso argomentativo viene condivisa dalla Corte ed in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta atteso che nell’impugnata sentenza non si riscontra alcuna valutazione sommaria, imprecisa o illogica delle risultanze acquisite, nemmeno in relazione a marginali aspetti della vicenda.
Invero in questa sede sono state riproposte, nei medesimi termini, questioni già sollevate innanzi al Tribunale che con ampia argomentazione le ha disattese con argomentazioni giuridicamente corrette e immuni da vizi logici.
Correttamente il primo giudice ha ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base della Cnr della Polizia Municipale di Meda, delle dichiarazioni di El.Al., unico teste oculare individuato dai Vigili sulla cui attendibilità non può sussistere alcun dubbio, trattandosi di testimone terzo rispetto all’imputata, indifferente, non spinto da alcun motivo di interesse, astio o rancore, della perizia disposta e delle consulenze di parte.
Risulta infatti pacifico il concorso di colpa, atteso che sia l’appellante sia la vittima hanno violato le disposizioni del codice della strada.
Me. procedeva ad una velocità eccessiva, superiore al limite, quantificata in circa 80 km orari e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, percorrendo una strada intersecata da incroci alle 8 di un giorno lavorativo, velocità comprovata dal teste El. (”mi trovavo all’altezza del bar di Via Se. quando ho visto svoltare una Renault rossa ed ho visto arrivare ad alta velocità uno scooter che non faceva in tempo a frenare”); la p.l., accortosi dell’auto, iniziava a frenare, essendo stati rilevati ben 14,5 metri di frenata, di cui m. 9,50 di scarrocciamento tentando anche di deviare la propria traiettoria; come si evince dalle conclusioni dal perito To., già riportate, se Me. avesse rispettato il limite del 50 Km/h avrebbe potuto arrestarsi e non collidere con la machina.
Re., a sua volta, non ha tenuto il comportamento che il CdS le imponeva, atteso che aveva l’obbligo di fermarsi e di dare la precedenza prima di effettuare la svolta a sinistra mentre, viceversa, come afferma il perito, “non ha saputo valutare la velocità di arrivo della moto ed ha deciso di compiere la svolta anticipandola e fidando della velocità della sua autovettura” che, infatti, presentava la terza marcia inserita, in una situazione in cui vi era perfetta visibilità, percorrendo un rettilineo senza ostacoli visivi.
Evidente, quindi, la colpevolezza di entrambi atteso che nessun utente della strada può vantare certezze sull’altrui corretto comportamento, potendo, al più, attenderselo
con il limite della prevedibilità delle altrui imprudenze e con l’obbligo, in tal caso, di prevenirle.
Principio informatore della circolazione, infatti, è quello della comune prudenza che si concretizza nell’obbligo di non determinare con la propria condotta situazioni di pericolo per gli altri utenti e di usare, nella condotta di guida di un veicolo, quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità di comportamento altrui.
Invero, “in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possano sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità” (Cass. Sez. 4, 7.2.08 n. 12361, Biondo), regola che vale anche nel caso in cui l’automobilista impegni un incrocio semaforicamente regolato usufruendo del segnale a luce verde (cfr. Cass. Sez. 4, 23.9.98, n. 9420, Ca.).
Sia Me. sia la Re. hanno contribuito a causare il sinistro in quanto se Me. fosse andato a 50 Km/h sarebbe stato in grado di dominare il mezzo condotto ed avrebbe potuto attivare idonea manovra di frenata, anche se il maggior grado di colpa è da imputarsi all’imputata che ha impegnato la corsia senza dare la dovuta precedenza.
La pena inflitta può essere ridotta, avuto riguardo al grado di colpa anche della p.l., a mesi 5 di reclusione (p.b. mesi 7, giorni 15 di reclusione, così ridotta per il rito); va confermata nel resto l’impugnata sentenza e la parte civile, non essendo stato accolto il gravame proposto, condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
Visto l’art. 605 c.p.p.
in parziale riforma
della sentenza emessa il 22.6.06 dal Gip presso il Tribunale di Monza, riduce la pena inflitta a Re.Cl. a mesi 5 di reclusione.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali del presente grado.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2009.
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2009.


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