Era ora che la Suprema Corte intervenisse sulla questione, meglio a Sezione Unite; era qualche anno che la sottoscritta, e non solo io, reclamavo nelle diverse sedi processuali l’llegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sotto gli 8.000,00, ma i giudici di prime cure sempre sordi sono rimasti. Ora comprenderanno perchè quelle doglianze era fondate.
Con la recente decisione della Suprema Corte espressa a SU (Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4077) è stata finalmente dichiarata l’illegittimità della prassi in malam partem adottata da parte dell’Agente della Riscossione della misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria laddove l’importo a ruolo rechi un debito inferiore alla soglia di euro 8.000,00 prescritta dalla disciplina del D.P.R. n. 602/1973.
“… va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del cotribuente non supera gli 8.000,00 Euro;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge“.

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