Archive for ◊ marzo, 2010 ◊

• mercoledì, marzo 24th, 2010

leas1Legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione (Cass. Pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10688).

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• domenica, marzo 21st, 2010

ebCon sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava M.R. per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. per avere guidato un’auto in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti.

Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed Euro 600= di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione. Osservava la Corte che la responsabilità dell’imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l’imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l’auto circolare a ziz-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all’interno di un garage, avevano visto l’imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un’ecchimosi sul braccio; lo stesso M. aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.

Avverso la sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, doglianze in parte accolte dalla Suprema Corte.

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• lunedì, marzo 15th, 2010

identitaL’imputata era stata accusata di molestie e disturbo col mezzo del telefono ai sensi dell’art. 660 c.p.

Le indagini svolte dagli inquirenti riminesi, si erano limitate soltanto a verificare chi fosse l’intestatario della SIM telefonica dal cui cellulare partivano i messaggi molestatori e una volta individuato il nominativo, l’odierna imputata, appunto, quest’ultima era stata accusata del reato di cui prima, senza verificare, invero, se la stessa avesse effettivamente attivato quella SIM telefonica.

Le indagini difensive effettuate presso il gestore telefonico e il Comune di Rimini, dimostravano, invece, che la fotocopia della carta di identità presentata per l’attivazione della nuova SIM, non apparteneva all’imputata, e che quella fotocopia non era altro che una falsificazione del documento originale.

Tuttavia, nonostante le indagini approssimative degli inquirenti e la prova presentata dalla difesa che dimostrava, non soltanto la completa estraneità dell’imputata rispetto al fatto addebitato, ma che la stessa era stata vittima di un furto di identità, l’imputata veniva assolta soltanto con formula dubitativa ex art. 530, comma 2 e non con piena formula assolutoria. continua a leggere…

• venerdì, marzo 12th, 2010

ueGli Ermellini romani, nel loro massimo consesso, sono recentemente intervenuti (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 17-02-2010, n. 3680) per chiarire il significato di “residenza abituale”, quale criterio guida al fine di adire il giudice competente a conoscere della domanda di separazione tra coniugi residenti in Stati diversi, entrambi appartenenti all’Unione europea.


Il concetto di residenza abituale, di fondamentale rilevanza ai sensi del Reg. CE n. 2201 del 2003 al fine di determinare il Giudice dello Stato membro competente sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all’annullamento del matrimonio, deve intendersi come luogo in cui l’interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, in quanto rilevante, al fine di individuare la residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.

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• lunedì, marzo 08th, 2010

caravaggioEra ora che la Suprema Corte intervenisse sulla questione, meglio a Sezione Unite; era qualche anno che la sottoscritta, e non solo io, reclamavo nelle diverse sedi processuali l’llegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia sotto gli 8.000,00, ma i giudici di prime cure sempre sordi sono rimasti. Ora comprenderanno perchè quelle doglianze era fondate.

Con la recente decisione della Suprema Corte espressa a SU (Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4077) è stata finalmente dichiarata l’illegittimità della prassi in malam partem adottata da parte dell’Agente della Riscossione della misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria laddove l’importo a ruolo rechi un debito inferiore alla soglia di euro 8.000,00 prescritta dalla disciplina del D.P.R. n. 602/1973.

va, quindi, rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del cotribuente non supera gli 8.000,00 Euro;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

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• giovedì, marzo 04th, 2010

vetturaIl caso in esame propone una complessa questione teorica, ricca di implicazioni applicative.
In breve, si tratta di stabilire se il principio di affidamento trovi applicazione nell’ambito dei reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale

Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, aveva affermato la responsabilità di M.G. in ordine al reato di lesioni personali commesse con violazione della normativa sulla circolazione stradale.


L’imputato, alla guida di un’auto, percorrendo una strada statale, avviava manovra di svolta a sinistra per accedere ad un’area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata. Alcuni veicoli, ed in particolare un autoarticolato, che procedevano nell’opposto senso di marcia si erano fermati per favorire la manovra. In quel frangente sopravveniva, nel senso di marcia dell’autoarticolato, un ciclomotore guidato da V.M. T. che superava a destra i veicoli fermi: ne derivava l’urto tra l’auto ed il ciclomotore, a seguito del quale la V. riportava lesioni personali.

La responsabilità dell’imputato era stata ravvisata nel fatto che questi potesse prevedere la manovra irregolare oltre che altamente imprudente della vittima.

La Corte d’appello ha controvertito tale valutazione.

Si è evidenziato che la manovra posta in essere dalla ciclomotorista, oltre ad essere altamente imprudente, è vietata dall’art. 148 C.d.S.. Invece, la manovra compiuta dall’imputato era del tutto regolare

nè vi sono elementi per ritenere che egli abbia agito in modo non appropriato o a velocità elevata. Anzi, la tesi difensiva di essersi mosso con molta cautela non ha trovato alcuna smentita dalle emergenze probatorie. E’ ben vero che il conducente di un veicolo ha l’obbligo di fronteggiare anche le prevedibili irregolarità di comportamento altrui, ma “tale cautela non può spingersi sino ad imporre di prevedere comportamenti al di fuori di ogni ragionevole prevedibilità”. Nel caso di specie, non solo la manovra della ciclomotorista era imprudente, ma l’imputato ha posto in essere tutte le possibili cautele dirette ad evitare eventuali imprudenze di altri utenti, muovendosi a bassa velocità e con cautela.

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