Archive for ◊ febbraio, 2010 ◊

• domenica, febbraio 28th, 2010

mondoLa Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una pronuncia del Tribunale per i minorenni di Milano con la quale era stata accolta l’istanza di un genitore per ottenere il rimpatrio del figlio minorenne. La madre, nel ricorrere per Cassazione, lamentava la falsa applicazione della Convenzione dell’Aja relativa alla sottrazione internazionale dei minori.

Il giudice di legittimità ha accolto le doglianze segnalando da subito come la finalità della Convenzione in esame sono quelle di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in uno Stato contraente, dovendosi con ciò intendere il trasferimento o il mancato rientro avvenuto in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione od ente. Nel caso di specie, come emerge dalle risultanze istruttorie, la potestà è stata sostanzialmente sempre esercitata dalla madre e da più di tre anni il padre non aveva esercitato il diritto di visita sul minore: il padre, dunque, non ha esercitato in precedenza il diritto di affidamento e di visita necessario per disporre il rimpatrio.

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• venerdì, febbraio 26th, 2010


assicurazioneG.L. conveniva davanti al giudice di pace di Mezzojuso B.S. e la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio dell’autocarro in sosta del B., avvenuto il (OMISSIS) nell’abitato del Comune di B.M..

Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso

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• lunedì, febbraio 22nd, 2010

giudiceIl Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato illegittimo il verbale di contestazione impugnato dall’opponente, in quanto non rispettoso della normativa di riferimento ex art. 202 C.d.S., prevedendo unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, e pertanto va annullato in base al combinato disposto di cui agli artt. 21-octies, L. n. 241 del 1990 e 1, comma 2, L. 689 del 1981.
Il pagamento “deve” essere effettuato, alternativamente o presso l’ente accertatore, ossia il Comando di Polizia Municipale o a mezzo di versamento in conto corrente postale: queste le due ipotesi-base legislativamente previste, dunque obbligatorie in ogni fattispecie di infrazione al codice della strada.
La terza ipotesi considerata, ossia il versamento in conto corrente bancario, rappresenta una terza alternativa, obbligatoria ex lege solo “se l’amministrazione (nella specie il Comando di Polizia Municipale) la prevede”.

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• venerdì, febbraio 19th, 2010

ba_sIl disposto normativo di cui all’art. 31, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno necessariamente temporaneo e non convertibile in permesso per motivi di lavoro, tratta non già di situazioni eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore, bensì, più semplicemente di motivi dal carattere grave, connessi con lo sviluppo psico-fisico del medesimo, da valutarsi avuto riguardo alle condizioni di salute ed all’età del minore stesso. Ciò rilevato, non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in tenera età, l’allontanamento da un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui o solamente di vederlo, costituisca un sicuro danno, tale da porre in pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto dello stesso.

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• lunedì, febbraio 15th, 2010

biLa violazione alle regole normative del codice della strada indicata dal consulente del PM, che neppure i pubblici ufficiali nell’immediatezza avevano evidenziato, fonda dunque su un’ipotesi di mera congettura, pervenendo alla conclusione di richiedere all’imputato un comportamento di guida non esigibile ex ante, per l’assoluta imprevedibilità di manovra della conducente della bicicletta , immessasi nella rotonda mentre il mezzo stava transitando e il conducente, non potendola avvistare perché correttamente impegnato a verificare di dare la precedenza ai mezzi già circolanti nella rotonda, non era in alcun modo di percepire la sua presenza e adottare così qualunque manovra idonea ad evitare l’impatto.

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• lunedì, febbraio 08th, 2010

cIn tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del comportamento di quest’ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto col medico e quindi tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio.

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• lunedì, febbraio 01st, 2010

bA fondamento della decisione la Corte di merito osservava, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, che l’affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori doveva considerarsi come una eccezione alla regola dell’affidamento condiviso , da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravita tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, valutandosi tale contrarieta’ esclusivamente in relazione al rapporto genitore - figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravita’ tale da sconsigliare l’affidamento al medesimo per la sua incapacita’ di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare. Nel caso di specie i giudici di appello rilevavano la totale inadempienza del padre, sin dal 1996, all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal tribunale e la discontinuita’, desumibile dalla sentenza di separazione dei coniugi in data (OMISSIS), con la quale il D. I. aveva inteso esercitare il proprio diritto di visita, valutando detti comportamenti come altamente sintomatici della inidoneita’ del padre ad affrontare le maggiori responsabilita’ che un affidamento condiviso comportava, cosi’ da determinare proprio quella situazione di contrarieta’ all’interesse del minore richiesta dalla norma per derogare all’affidamento condiviso .

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