In materia di circolazione stradale trova applicazione il principio informatore della comune prudenza, a norma del quale ciascun conducente ha l’obbligo di non determinare con la propria condotta situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada e di usare, nella guida di un veicolo, quella cautela idonea a fronteggiare le prevedibili irregolarità del comportamento altrui. Avuto particolare riguardo alla svolta a sinistra, deve rilevarsi che il conducente il quale si accinga ad impegnare un crocevia deve, tra le altre cose, prefigurarsi anche la eccessiva velocità da parte di coloro che possano sopraggiungere al fine di porvi rimedio, in quanto accadimento riconducibile alla normale prevedibilità.
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E’ punibile colui che non adempie ai propri obblighi di assistenza familiare verso il minore anche se anche se vi provvede l’altro coniuge
“..che il giudice d’appello, condividendo e facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal giudice di merito, si è attenuto al principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (ex plurimis, Sez. 6^, 21 settembre 2001, dep. 17 ottobre 2001, n. 37419, Mangatia, rv. 220713); “
Con ricorso depositato il 20.10.2003, il ricorrente proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per conto del Prefetto di Roma.
Con l’unico motivo, l’opponente deduceva che la pendenza del ricorso al Prefetto di Roma avrebbe dovuto precludere l’esecutivita’ del processo verbale di contestazione del C.d.S. notificato in data 02.01.2001.
Il Giudice di pace romano, tuttavia, rigettato il ricorso.
Avverso il provvedimento, l’automobilista adiva la Suprema Corte, la quale con la decisone Cass. civ. Sez. II, 14-12-2009, n. 26173, accoglieva le doglianze del ricorrente.
Il giudice Antonio Scarpa del Tribunale di Salerno ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita per una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, superando di fatto con una interpretazione in linea con la Carta Costituzionale il disposto dell’art.1 comma 2 e art. 4 comma 2 della L. 40/04 che stabilisce il divieto ad accedere alla fecondazione assistita a chi non ha problemi di sterilità.
Questa malattia causa la degenerazione e la morte motoneuronale con la conseguente inarrestabile paralisi e atrofia di tutta la muscolatura scheletrica e costituisce oggi la più comune causa genetica di morte dei bambini nel primo anno di vita, con una morte per asfissia.
“Il diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedissero il ricorso alle tecniche di pma da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che però rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio“.
La Suprema Corte di Cassazione, nella recente decisione Cass. pen. Sez. III, (ud. 18-11-2009) 18-12-2009, n. 48516, ha accolto con rinvio il ricorso di un padre che chiedeva gli venisse applicata la scriminante in relazione al reato di violenza privata commessa nei confronti della ex moglie (i capi di accusa contemplavano anche i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale legata ad altri episodi), poiché in un impeto d’ira, aveva fermato l’automobile dove viaggiavano madre e figlio per cercare di vedere e parlare con il bambino, atteso che l’ex moglie gli aveva impedito illegalmente di incontrarlo per tutto il mese di luglio.
La motivazione è poi carente anche in ordine al rigetto della eccepita sussistenza della scriminante dell’esercizio di un diritto, che era stata richiesta dalla difesa solo in relazione al reato di cui al capo C) (episodio del (OMISSIS) quando il M. aveva tagliato con la sua auto la strada a quella della C. costringendola a fermarsi) sull’assunto che la condotta era stata causata solo dall’intento di esercitare il diritto di vedere il figlio (trasportato sull’auto della donna) che gli era stato illegalmente impedito di incontrare per tutto il mese di luglio.
In tema di successione di leggi penali il principio dell’applicabilità della legge più favorevole al reo trova applicazione sia nel caso di maggiore severità della legge in vigore al momento del fatto, sia in caso di legge successiva più favorevole, sia, infine, in caso di legge più severa di nuovo vigente al momento del giudizio. In applicazione di tale principio il giudice ha ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 187 co. 2° e 5° C.d.S. relativamente a fatti previsti come reato - ex art. citato - al momento della commissione, poi depenalizzati e, in corso di giudizio, nuovamente previsti come reato.

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