• lunedì, dicembre 28th, 2009
La contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (art. 187 cod. strada - D.Lgs. n. 285/1992) è configurabile solo quando sia provata la sussistenza di quello stato al momento della guida. L’accertamento della presenza nelle urine del conducente di metabolici di sostanza cannabinoide, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell’attuale sussistenza - al momento della guida - dello stato di alterazione, che può essere accertata con sufficiente margine di certezza solo all’esito di un esame ematico.
“il risultato positivo del “test qualitativo delle urine” (117 mg/ml per cannabinoidi, con presenza di morfina) non provava che G. avesse “guidato in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti”, atteso che il direttore del laboratorio, sentito in qualità di testimone, aveva riferito “che i residui dei cannabinoidi potevano essere rinvenuti nelle urine fino a quindici giorni dopo la loro assunzione e che la morfina veniva eliminata attraverso le urine in circa 72 ore” e precisato che non era possibile “risalire al momento effettivo dell’assunzione delle sostanze stupefacenti in base alla quantità delle medesime presente nelle urine“.
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• mercoledì, dicembre 23rd, 2009
Sembrava che fosse stato accettato l’assioma coppie di fatto = alla famiglia fondata sul matrimonio, almeno in tema di tutela penale della persona all’interno di qualsiasi associazione familiare nella quale esplica la propria personalità.
In tal senso, avevo già scritto come i giudici del “Palazzaccio” (Cass. pen. Sez. VI, (ud. 29-01-2008) 22-05-2008, n. 20647) erano stati chiamati a rispondere del quesito se fosse o meno possibile che la disciplina ex art. 572 c.p., potesse essere riferibile anche a rapporti di convivenza. In quella occasione la Corte aveva rispoto positivamente.
Adesso, con la recente decisione della Cass. pen. Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44047, si ritorna alla conflittualità tra chi è sposato e chi semplice convivente di una famiglia di fatto “Per esigenze di certezza del diritto non si applica al convivente more uxorio la causa di non punibilità prevista al comma 1, n. 1 dell’art. 649 c.p. per il coniuge. Riguardo ai reati contro il patrimonio infatti l’art. 649 c.p. comma 1 razionalmente collega l’esclusione della punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugio incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche riguardo all’epoca della loro instaurazione, il che non sempre avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati. “
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• martedì, dicembre 22nd, 2009
In tema di scioglimento del matrimonio, in ossequio al disposto di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si suddivide in due momenti, nel primo dei quali il Giudice è tenuto a verificare l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe, presumibilmente, perseguito nel caso di continuazione del matrimonio medesimo, mentre nel secondo, il Giudice è chiamato a procedere alla determinazione in concreto dell’assegno desumendo, induttivamente, il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio.
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• martedì, dicembre 15th, 2009
Il Giudice di pace di Pozzuoli Avv. BRUNO, con la recente decisione del 30 novembre 2009 al n.4737, ha chiarito da quando scatta per il proprietario del veicolo l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente
L’applicazione della sanzione è l’effetto della definitività dell’accertamento. Detta definitività matura a seguito del decorso del termine utile per la comunicazione dei dati del conducente o dalla sentenza che rigetta il ricorso. Prima della definitività, ogni provvedimento di decurtazione dei punti o della comminazione della sanzione amministrativa manca del suo presupposto legale e non ha effetti.
Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio che ha notificato il verbale di contestazione di aver presentato ricorso avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS; a ciò provvede la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace cui il ricorrente ha presentato il ricorso, notificando alla P.A. che ha emesso il p.v. il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione con l’ordine di depositare, entro dieci giorni prima dell’udienza, presso la Cancelleria del Giudice
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