• mercoledì, novembre 25th, 2009
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria
“Dalla dinamica dei fatti emerge, con tranquillante certezza, che le trasgressioni ascritte alla ricorrente hanno solo l’apparenza della molteplicità mentre nella sostanza, in quanto commesse in tempi ravvicinati e in esecuzione di un unico “atteggiamento” mentale di lettura non particolarmente attenta della nuova segnaletica, possono essere valutate come unitaria condotta di durata: ciò perché le violazioni successive costituiscono nient’altro che una scansione, diluita nel tempo, della prima, piuttosto che condotte oggettivamente e soggettivamente autonome.
Ne consegue che ad un fatto unitario, per quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve giocoforza corrispondere un’unica sanzione, cui, tuttavia, non esclude la molteplicità dei procedimenti di notificazione delle sanzioni, sicché la ricorrente dovrà essere condannata a pagare le relative spese.“
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• venerdì, novembre 20th, 2009
In tema di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., nel caso di opposizione al verbale di accertamento con cui si contesti la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 - ossia l’accesso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione in orario non consentito - ad avviso della Corte, qualora con deliberazione della giunta comunale si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il Comune è tenuto a darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento. Il relativo onere della prova spetta all’autorità amministrativa, pertanto, non può essere affermata la responsabilità dell’utente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale posto all’ingresso del varco che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione, tanto all’ingresso, quanto alla circolazione.
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• lunedì, novembre 02nd, 2009
L’oggetto del giudizio di separazione personale, in quanto concernente l’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione alla cessazione della convivenza e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti dei figli, incide e notevolmente delimita la individuazione dei soggetti legittimati ad agire in siffatto giudizio. La legittimazione compete, invero, unicamente ai coniugi, ai sensi dell’art. 150 c.c., tale da non potersi ravvisare la sussistenza di diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi, ex art. 105, comma primo, c.p.c. o un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti, sul quale fondare un intervento ad adiuvandum ai sensi del secondo comma della medesima norma di cui all’art. 105 c.p.c.
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• domenica, novembre 01st, 2009
I segnali che vietano il transito in alcune strade conservano la propria efficacia anche in assenza di segnali rafforzativi, come le transenne o i piloni di cemento, che impediscano fisicamente l’accesso nelle zone ove la circolazione con i veicoli non è consentita. L’efficacia vincolante della segnaletica verticale non è subordinata né all’apposizione degli estremi dell’ordinanza autorizzatoria sul retro del segnale né, tantomeno, alla pedissequa attuazione di tutte le prescrizioni previste in tale provvedimento, in particolare l’assenza di ostacoli - come pilastri di cemento, transenne, ecc. - all’accesso in una zona classificata come pedonale (nella specie l’ordinanza prevedeva la collocazione di una catena sorretta da due piloni), non è idonea a giustificare la violazione del divieto risultante dal segnale verticale comunque presente sul posto quand’anche la presenza di segnali rafforzativi sia prevista dall’ordinanza che inibisce la circolazione stradale in tale luogo.
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