• lunedì, agosto 31st, 2009
Marinare, bigiare, bruciare, fare fughino, fare sega, etc. Insomma, non andare a scuola all’insaputa dei genitori assume rilievo penale allorquando è posta in essere «senza giusto motivo».
Con sentenza emessa in data 22.10.2008 il Giudice di pace di Niscemi (CL) assolveva perchè il fatto non sussiste entrambi i genitori dal reato di cui all’art. 731 cod. pen., loro ascritto per avere omesso d’impartire al figlio minore G. l’istruzione scolastica per l’anno scolastico (OMISSIS) osservando che l’assistente sociale Ci. aveva dichiarato che la C. s’interessava del figlio, accompagnandolo a scuola e rimproverandolo per le sue assenze, sicchè ricorrevano giusti motivi per ritenere inattuabile l’ottemperanza dell’obbligo.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando vizio di motivazione e violazione di legge sull’esclusione del reato ritenuta con argomentazioni superficiali e inconferenti e senza tenere conto della relazione del Dirigente scolastico della scuola media dalla quale emergeva che nell’anno scolastico il minore aveva riportato assenze per 162 giorni su un totale di 200 giornate di attività scolastica. Peraltro il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non escludeva il reato de quo. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
la Suprema Corte - Cass. pen. Sez. III, (ud. 23-04-2009) 18-06-2009, n. 25525 - ha riconosciuto fondato il ricorso del P.M.
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• mercoledì, agosto 26th, 2009
In materia di circolazione stradale, l’intervenuto sinistro a causa di un tamponamento comporta la presunzione de facto della esclusiva responsabilità del tamponante per inosservanza delle norme in materia di distanza di sicurezza. In simili ipotesi, stante la inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2054 c.c. in ordine alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, il tamponante, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità suddetta, è gravato dall’onere, nella specie non assolto, di fornire la prova liberatoria che la collisione dipese in realtà da cause a lui in tutto o in parte non imputabili. Corte d’Appello Firenze, Sezione 2 civile, sentenza 21 maggio 2009, n. 703
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• giovedì, agosto 13th, 2009

E’ proprio vero che la realtà supera la fantasia: neanche la nuova serie poliziesca francese, Spiral (titolo originale “Engrenages”) aveva immaginato tanto.
Nel telefilm francese, l’avvocatessa portava in carcere, al proprio assistito,una scheda sim nascondendola tra i suoi oggetti personali.
Ponte Galeria (Roma): avvocatessa arrestata
mentre tenta di portare droga nel Cie (Centro identificazione e espulsione)
La professionista aveva cocaina e hashish in un borsone
che doveva consegnare ad un immigrato suo assistito
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• lunedì, agosto 03rd, 2009
“ritenuto che il riconoscimento del figlio naturale, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, comporta l’assunzione di tutti i diritti e doveri propri della procreazione legittima, ivi compreso l’obbligo di mantenimento, che, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto della potestà genitoriale, e in relazione al quale, pertanto, non rileva la circostanza che i genitori siano o meno conviventi, incombendo detto obbligo su entrambi, in quanto nascente dal fatto stesso della procreazione“
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