Archive for ◊ giugno, 2009 ◊

• lunedì, giugno 29th, 2009

Particolare attenzione alla recente decisione del Tribunale di Milano , Sezione 9 civile Sentenza 2 marzo 2009, n. 2781, secondo cui la relazione extraconiugale da parte di entrambi i coniugi determina l’addebitabilità della separazione ad entrambi.

Sussistono fondati presupposti per l’addebitabilità della separazione ad entrambi i coniugi quanto risulti accertato, nel corso del giudizio di merito, che ambedue i separandi abbiano intrattenuto una relazione extraconiugale con altre persone, in costanza del rapporto matrimoniale.

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• venerdì, giugno 26th, 2009

trastevere_noirSegnamoci queste date  :-D

dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio 2009 al Museo di Roma in Trastevere e all’Antica Casa di Correzione “Carlo Fontana” una rassegna di incontri con gli scrittori noir più affermati, da Andrea Camilleri a Alicia Gimenez Bartlett, rappresentazioni teatrali inedite e fiction di grande successo per una rilettura critica dei grandi fatti di cronaca nera.

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• martedì, giugno 23rd, 2009

meretricioIl meretricio è attività da lavoro autonomo e va tassata.

In questo senso si è recentemente pronunciata la Commissione tributaria regionale di Reggio Emilia con la Sentenza n. 131 del 11.06.2009, affermando che

Per la frequenza e le modalità del rapporto sentimentale, i beni donati nell’ambito di una relazione clandestina possono denotare lo svolgimento per professione abituale (anche non continuativa) dell’attività di meretricio, da qualificare come attività di lavoro autonomo.

Eppure, dalla lettura delle ultime pronunce sull’argomento, in tal senso quella della Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XLVII, con la decisione n. 272 del 22.12.2005, era stato escluso  l’eventuale redditualità dei compensi e qundi, di conseguenza, l’assoggettabilità alla tassazione.

I proventi dell’attività di prostituzione non possono essere ascritti a nessuna categoria reddituale. Infatti, l’art. 14, comma 4, della L. n. 537 del 1993 ricomprende nelle categorie di reddito stabilite dal comma 1 dell’art. 6 del Tuir di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, solo i proventi derivanti da fatti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ma l’attività di meretricio, pur se contraria al buon costume, non integra una ipotesi di reato né i suoi proventi costituiscono reddito ascrivibile a qualcuna delle categorie di cui all’art. 6, comma 1, predetto.

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• lunedì, giugno 22nd, 2009

fUna donna extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia, denunciava il proprio marito, anch’esso extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, per maltrattamenti in famiglia.

Il Tribunale di Lecco condannava il marito per tentato omicidio, estorsione e maltrattamenti in famiglia, condanna  in seguito parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano.

La difesa del marito, basava sostanzialmente la propria tesi sulla circostanza che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravità del reato che dell’entità della pena e, quindi sulla sussistenza delle attenuanti generiche.

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• giovedì, giugno 18th, 2009


casa_Dopo la separazione personale dei coniugi, il giudice romano era stato sollecitato a dirimere, tra le altre cose, la domanda di scioglimento della comunione dei beni  acquistati in costanza di matrimonio,
proposta da uno degli ex coniugi, ed in particolare il valore da attribuire all’appartamento ed il locale box che ne costituiva pertinenza.

L’aumento del valore di un immobile, derivante dall’incremento dei prezzi, rientra nella definizione di “fatto notorio”. Il giudice di merito, pertanto, in sede di valutazione del valore di un’abitazione oggetto di divisione tra due coniugi, può certamente ricomprendere nella medesima nozione anche quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, come la determinazione del valore corrente degli immobili.

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• lunedì, giugno 15th, 2009

nCon la recente decisione della Corte di Cassazione Sez. Seconda Pen. sentenza del 09.06.2009, n. 23857, gli Ermellini romani hanno confermato la condanna emessa dalla Corte di Appello di Messina con la quale era stato condannato l’imputato per il delitto di truffa aggravata, perché con più azioni esecutive dì un medesimo disegno criminoso, e con artifici e raggiri consistiti nella falsa intenzione di iniziare una relazione sentimentale a scopo di matrimonio e di avere necessità di denaro per preparare la futura casa coniugale e per sostenere le sue spese personali, procurava a sé un ingiusto profitto con pari danno per la parte offesa che gli consegnava la somma di cento milioni di lire tra contanti e assegni.

La testimonianza della parte offesa, aveva trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito nel corso del processo, evidenziando che il rapporto tra l’imputato e la denunciante non era di semplice conoscenza ma ben più profondo, costruito intorno ad un progetto comune con la prospettazione del quale l’imputato ha risucchiato i risparmi della povera donna e non solo (pare che si sia fatto consegnare 3 milioni dalla madre della parte offesa) senza dare corso alla realizzazione del progetto stesso.

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• martedì, giugno 09th, 2009

ebbrezzaCon decreto del 2 luglio 2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, il sequestro preventivo della vettura Suzuki Swift  di proprietà di F.F..
Il G.I.P. dava atto del fatto che a seguito di un controllo, al F. era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,90 g/l, cosicchè lo stesso era indagato del reato di guida in stato di ebbrezza; osservava ancora il G.I.P che detta norma, come modificata dalla novella del 2008, ed avuto riguardo al livello del tasso alcolemico riscontrato nell’organismo del F., prevedeva la confisca del veicolo se appartenete allo stesso autore del reato: di tal che il sequestro doveva essere disposto in funzione della successiva confisca.

Proponeva riesame il proprietario del veicolo, ma il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile il relativo gravame affermando la carenza di interesse a una pronuncia sull’impugnazione che, in ogni caso, mai avrebbe potuto determinare la restituzione nel procedimento incidentale.

Di contrario avviso la Corte di Cassazione con la recente sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 11-02-2009, n. 13831

Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus” del reato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22 settembre 2008)

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