Con decreto del 2 luglio 2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Milano disponeva, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, il sequestro preventivo della vettura Suzuki Swift di proprietà di F.F..
Il G.I.P. dava atto del fatto che a seguito di un controllo, al F. era stato rilevato un tasso alcolemico di 1,90 g/l, cosicchè lo stesso era indagato del reato di guida in stato di ebbrezza; osservava ancora il G.I.P che detta norma, come modificata dalla novella del 2008, ed avuto riguardo al livello del tasso alcolemico riscontrato nell’organismo del F., prevedeva la confisca del veicolo se appartenete allo stesso autore del reato: di tal che il sequestro doveva essere disposto in funzione della successiva confisca.
Proponeva riesame il proprietario del veicolo, ma il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile il relativo gravame affermando la carenza di interesse a una pronuncia sull’impugnazione che, in ogni caso, mai avrebbe potuto determinare la restituzione nel procedimento incidentale.
Di contrario avviso la Corte di Cassazione con la recente sentenza Cass. pen. Sez. IV Sent., 11-02-2009, n. 13831
“Non è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 cod. pen., non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In motivazione la Corte ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa, ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare l’insussistenza del “fumus” del reato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22 settembre 2008)“
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