Il fatto che sia stata dedotta (e non contestata) una situazione economica avente i caratteri dell’indigenza e che i pagamenti relativi al mantenimento dei figli minori siano stati comunque, pur se in ritardo, corrisposti al coniuge assegnatario, sono circostanze idonee ad escludere la volontà del genitore tenuto al pagamento di non voler assolvere ai propri obblighi parentali. Di conseguenza, in tali ipotesi, non si può ritenere integrata l’ipotesi di reato di cui all’art. 570 comma 2, c.p.
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Il giudice del merito, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno, e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
In quest’ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell’esatto importo dei redditi posseduti attraverso l’acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l’erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Nessuna rilevanza, infine, potrà avere la circostanza della volontà di aver condotto in costanza del matrimonio, un avita di tipo “frugale”, nonostante il reale tenore di vita, eventualmente anche alto di uno o di entrambi i coniugi, poiché ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, rilevano soltanto le potenzialità della coppia e non la loro volontà di vivere con una parte soltanto del proprio reddito complessivo.
Il Tribunale del riesame di Bari, con la decisione del 06.04.2009, ha confermato la misura restrittiva della detenzione cautelare in carcere nei confronti di un uomo, persecutore della moglie separata e della figlia.
La rilevanza della sentenza, risiede soprattutto nella distinzione effettuata dal giudice del Riesame del comportamento dello stalker rispetto al reato di maltrattamenti, specificamente:
“la circostanza che le condotte del denunciato, sono reiterate e ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti. Alla luce delle reiterate minacce, riferite dalla B., anche durante il precedente processo e la promessa di “fargliela pagare” non appena uscito dal carcere, le condotte di appostamento, continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura non possono non essere lette come “atti persecutori” tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente “guardare alle spalle” così modificando le proprie normali abitudini di vita“.
Vedi anche: Allontanamento definitivo del marito violento dalla casa coniugale
Interessante decisione della Corte di Appello di Roma, sezione della persona e della famiglia, sentenza del 25 febbraio 2009, n. 889; Pres. Dott. P. Nigris Cosattini, secondo cui il diritto del coniuge titolare di assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, spetta ogni qualvolta tale indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio. Del resto, il tenore letterale dell’espressione “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza” usata dal legislatore nella formulazione dell’art. 12 bis della Legge 898/1970 rende evidente che la previsione di tale ultima ipotesi rappresenta un ampliamento rispetto all’evenienza tipica in cui l’indennità maturi prima di tale momento, e quindi all’epoca di proposizione della domanda di divorzio (o successivamente), con la sola eccezione per il caso in cui il beneficio in questione sia maturato prima di detta domanda.
Vedi anche: “Assegno di divorzio e convivenza ex coniuge”
L’obbligo di comportarsi diligentemente grava anche sul conducente del veicolo che, trovandosi all’incrocio, goda del diritto di precedenza, il quale, pertanto, non solo è tenuto ad attivarsi al fine di scongiurare i pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti di altri utenti, ma deve altresì adeguare la propria condotta di guida alle condizioni del manto stradale. Nel caso in considerazione, il Giudice di Pace Milano, Sezione VI civile, sentenza 10/02/2009, n. 2328, ha ritenuto sussistente la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo che godeva del diritto di precedenza, il quale non aveva adeguato la velocità dell’automobile alle condizioni della strada che presentava diverse zone ricoperte da brecciolino, ciò in quanto, stante la presenza di cartelli che indicavano la presenza di lavori in corso, la stessa avrebbe dovuto ragionevolmente prevedere che sull’asfalto avrebbe potuto esserci materiale idoneo a causare un rallentamento della frenata o uno sbandamento del veicolo.
Omicidio volontario o colposo ?
Il giovane che si trovava alla guida della propria autovettura nel centro urbano di Salerno con a bordo altri amici, aveva investito due persone (una era poi deceduta per le ferite riportate; l’altra aveva riportato gravi lesioni) che si trovavano sul marciapiedi, finendo poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio; circa cinquanta metri prima del luogo in cui era avvenuto l’impatto con i pedoni, l’indagato si era fermato ed aveva avuto un alterco con due persone che si trovavano a bordo di un motorino e dopo il litigio verbale era ripartito a forte velocità, facendo sgommare le ruote e perdendo, poi, il controllo dell’autoveicolo; egli era in stato di ebbrezza alcolica, essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,05 g/l.
Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola ed ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata. Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale e chiunque può esserne vittima, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone
(da Wikipedia enciclopedia libera)
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la recente decisione sentenza n. 16658 del 17 aprile 2009, si è pronunciata sul fenomeno dello stalking recentemente disciplinato nel nostro ordinamento, affermando che è legittimo impedire agli “assalitori assillanti” che perseguitano le ex mogli l’accesso alla casa coniugale.

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