Archive for ◊ marzo, 2009 ◊

• martedì, marzo 31st, 2009

femme

La possibilità per il minore di mantenere il cognome materno nell’ipotesi di riconoscimento del padre successivo a quello della madre, non può, al momento, nel vigente sistema giuridico, essere lasciata aperta all’esclusiva volontà dei coniugi, ma, in virtù dell’ultimo comma dell’art. 262 c.c. rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà valutare l’interesse esclusivo del minore, avuto riguardo al diritto del medesimo alla propria identità personale fino a quel momento posseduta nell’ambiente in cui è vissuto, anche con riferimento alla famiglia in cui è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione suggerito dalla fattispecie, esclusa ogni automaticità.

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• venerdì, marzo 20th, 2009

truf

Gli autovelox devono sempre essere segnalati.

L’apparecchio di rilevazione deve essere segnalato agli automobilisti con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento almeno 400 metri dalla postazione di controllo, secondo le direttive del ministero dell’Interno.

Due principi sacrosanti.

Eppure è dovuta recentemente intervenire perfino la Sezione II penale della Suprema Corte con la sentenza 13 marzo 2009 n. 1131, affermando la sussistenza del delitto di truffa qualora, appunto, gli automobilisti siano ingannati dall’assenza di preventiva segnalazione di rilevamento elettronico della velocità, secondo le previsioni del Ministero dell’Interno, e gli autovelox non siano ben visibili o addirittura nascosti.

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• mercoledì, marzo 18th, 2009

cittadinoLe Sezioni unite civile del 2009, contraddicono le Sezioni unite del 2004: evviva la nomofilachia :mrgreen:

Con la recente decisione della Suprema corte Cass. civ. Sez. Unite, 25 febbraio 2009, n. 4466, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, è stato stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall’interessata ai sensi dell’art. 219 L. n. 151 del 1975, alla donna che l’ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all’1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dall’1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria; da quest’ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi (e va quindi riconosciuto) alla figlia ricorrente.

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• martedì, marzo 17th, 2009

bugMi sono giunte alcune e-mail che mi segnalano l’impossibilità di visionare alcune pagine del sito web, ad incominciare dalla stessa home page, per chi usa il browser explorer della microsoft .

Ho verificato e grazie per la segnalazione.

Alcune volte explorer da alcuni problemi di compatibilità con i software open source, i quali sono utilizzati, appunto, anche per la gestione di questo sito web basato su server linux.firefox

In ogni caso, vi consiglio di utilizzare il browser open source firefox, maggiormente sicuro, personalizzabile e veloce nell’apertura e lettura delle pagine web.

• lunedì, marzo 16th, 2009

scarpaAppunti di viaggio.

I rumors della rete hanno, a dir poco, esaltato la decisione del Giudice di pace di Lecce.

E’ bene a questo punto precisare che tale decisione, non possa considerarsi in contrasto con quanto statuito dalla Suprema corte Cass. civ. Sez. II, 24-04-2008, n. 10786, secondo cui il “non ricordo”, il non ricordare del proprietario della vettura, insomma, di chi fosse alla guida del veicolo il giorno della commessa violazione al C.d.S., non è ipotesi ammissibile:


Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere ai dovere di comunicare l’identità del conducente.


Ma ciò che hanno statuito gli Ermellini romani, è cosa ben diversa dal fatto di causa preso in esame dal giudice leccese.

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• martedì, marzo 10th, 2009

sanzioneIl ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caprino Veronese del 03.08.2004 che aveva rigettato il suo ricorso nel quale egli lamentava che, per le infrazioni di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e all’art. 186 C.d.S., comma 7, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico, gli era stata applicata la decurtazione di venti punti (10 per ciascuna delle infrazioni contestate, costituenti reato) sulla patente di guida.

I giudici ermellini della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 16-02-2009, n. 3745), rigettando il ricorso dell’automobilista, hanno statuito che,

Non sussiste concorso apparente fra le fattispecie, punite in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7). Si tratta infatti di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici. Da ciò discende la legittimità dell’irrogazione della sanzione della decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni.

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• venerdì, marzo 06th, 2009

interrogativoUna interessante e-mail mi è giunta da Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” dell’Italia dei Valori, il quale mi segnala una interessante decisione del Giudice di Pace di Lecce (Dott.ssa Eleonora Dell’Anna) laddoce con sentenza del 5 febbraio 2009 ha espresso un importante principio di diritto secondo cui, in tema di omessa comunicazione dei dati del conducente al momento della commessa violazione per non ricordare chi fosse alla guida in quella determinata giornata, (nell’ipotesi, evidentemente, di mancata contestazione immediata del trasgressore),

La mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria.

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• mercoledì, marzo 04th, 2009

smogLa recente decisione del Consiglio di Stato n. 596/2009, affrontando la tematica della disciplina del traffico nel centro monumentale di Vicenza, chiuso al traffico per inquinamento, accogliendo le doglianze del ricorrente, ha affermato che non comportano violazione degli artt. 16 e 41 della Costituzione i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione nell’intero territorio comunale, ma delimitano zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico, ancor più quando l’esigenza di tutela risulta rafforzata dalla presenza di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo nazionale o mondiale.

Lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, che come tali sono espressione di scelte latamente discrezionali e che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili - incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza - può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi in sede di legittimità.

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• lunedì, marzo 02nd, 2009

corpusLa Corte di Appello di Salerno, era stata chiamata a pronunciarsi sulla declaratoria di efficacia nell’ordinamento giuridico italiano di una sentenza pronunciata dal tribunale ecclesiastico di nullità di un matrimonio, cui era stata apposta una ‘‘conditione de futuro’‘ da parte del marito ossia che la madre della moglie non interferisse sul rapporto coniugale.

I giudici salentini, ripercorrendo il dictum nomofilattico della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 18 luglio 2008, n. 19809), in via preliminare hanno motivato che presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l’ordine pubblico.

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