Archive for ◊ febbraio, 2009 ◊

• venerdì, febbraio 27th, 2009

siringa

In caso di incidente stradale con vittime e feriti, la prova della guida in stato di ebbrezza può essere assunta dal prelievo emativo effettuato in ospedale.

La  Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado,  aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, giorni venti di arresto ed euro 715 di ammenda nonchè alla sanzione amministrativa di Euro 1.500, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per i reati di omicidio colposo plurimo conseguente ad incidente stradale (a seguito dell’incidente erano deceduti quattro giovani, che viaggiavano a bordo di tre ciclomotori ed un quinto aveva riportato lesioni personali gravissime), aggravato altresì dalla previsione dell’evento ex art. 61 c.p., n. 3, resistenza continuata a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

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• martedì, febbraio 24th, 2009

casaLa statuizione relativa all’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione perde efficacia con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se con tale decisione nessun provvedimento sia stato adottato al riguardo

Con la recente decisione della Suprema (Corte Cass. civ. Sez. I, 29-01-2009, n. 2210) si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, con il venir meno dello stato di separazione dei coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall’art. 1102 c.c., finchè ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale (in tal senso Cass. 3030/06; Cass. 9689/00). Ciò soprattutto allorchè, come nel caso in esame, siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l’assegnazione, costituite originariamente dalla presenza della figlia e dalla necessità di assicurarle la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori.

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• sabato, febbraio 21st, 2009

kdeLa nuova distro KDE 4.2 sta facendo parlare di sé ben oltre i confini del famoso pinguino :mrgreen:

I ragazzi di ZDNet Australia, sono scesi in strada e hanno voluto sperimentare sul campo il nuovo ambiente desktop di KDE 4 per Linux montato sul proprio notebook spacciandolo per la nuova beta di Windows 7: tutte le persone intervistate hanno creduto di essere difronte alla nuova versione Microsoft del sistema operativo, tratte in inganno dalla vistosa grafica e facilità d’uso di KDE.

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• mercoledì, febbraio 18th, 2009

telecameraAvevo recentemente commentato di come gli ermelini della Suprema Corte, avevano  chiarito (Cass. pen. Sez. VI, (ud. 01-10-2008) 30-10-2008, n. 40577) che non era configurabile il delitto ex art. 615 bis c.p., in tema di interferenze illecite nella vita privata, allorquando i soggetti presenti nel cortile condominiale venivano filmati da un terzo soggetto posizionato all’esterno del condominio medesimo.

Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza. In tal caso - come quello in cui la parte offesa fotografò dalla strada pubblica sua moglie e l’amante che uscivano dalla casa di quest’ultimo e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno , riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La sezione V penale della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, (ud. 21-10-2008) 26-11-2008, n. 44156) è andata oltre il dictum della decisione della sezione VI penale precedentemente narrata, affermando che il fatto non costituisce reato nella condotta del condomino che decida di posizionare nelle parti comuni del condominio, due videocamere puntate sull’androne condominiale, nella specie sul proprio balcone e sull’albero prospiciente il balcone medesimo, atteso che se l’azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza

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• lunedì, febbraio 16th, 2009

diritti_umaniRicordiamo tutti ?

Sentenza 8 febbraio 2005,  L.M. contro Italia, ricorso n. 6000033/00.

Art. 8 CEDU diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Italia condannata per non conformità delle perquisizioni eseguite dalla Polizia giudiziaria rispetto alla procedura ex art. 352 c.p.p.

Non solo.

Inesistenza nel diritto interno italiano, di una modalità di ricorso avverso una perquisizione illegale disgiunta dal sequestro.

Il caso originava dalla perquisizione da parte delle forze di polizia, in base all’art. 41 TULPS, dell’abitazione della ricorrente in cerca di armi possedute illegalmente. Il Governo ammette la mancata convalida da parte del pubblico ministero del verbale delle operazioni compiute, pur inviato regolarmente dalle forze di polizia; sostiene però che tale mancanza sia priva di lesività considerato il mancato ritrovamento delle armi e, di conseguenza, il mancato seguito delle accuse formulate contro la stessa e che, nel caso in cui la ricorrente fosse stata rinviata a giudizio, la mancata convalida delle  perquisizioni le avrebbe rese inutilizzabili.

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• venerdì, febbraio 13th, 2009

donneIl Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza 20 marzo 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Sig. L.D. e della Sig.ra T.V. in ordine al reato di Bigamia di cui all’art. 556 c.p., loro addebitato per aver contratto matrimonio avente effetti civili nonostante il primo avesse già contratto matrimonio civile in Ucraina nel 1999 con la Sig.ra M.N.V., matrimonio successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano, essendo stato ritenuto (erroneamente) il primo matrimonio inefficace.

Ricorreva per Cassazione la prima moglie (Cass. pen. Sez. VI, (ud. 04-12-2008) 08-01-2009, n. 331), sostenendo che la stessa, era parte offesa del reato di bigamia e nonostante la sentenza di non luogo a procedere, nei suoi confronti in ogni caso doveva essere notifica ex art. 419 c.p.p. l’avviso della richiesta di rinvio a giudizio e dell’udienza preliminare, al fine di partecipare, appunto, al relativo processo.

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• domenica, febbraio 01st, 2009

camaleonteCamaleontica giustizia :twisted:

Giova premettere che il ricorso risulta ammissibile perchè avverso l’ordinanza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, è ancora esperibile il ricorso diretto per cassazione e non l’appello, in quanto la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha generalizzato Lo strumento dell’appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato l’art. 23, comma 1.

Il recente arresto giurisprudenziale, Cass. civ. Sez. II, Ord., 25-11-2008, n. 28147, determinerà non poca incertezza per chi vorrà opporsi ad una sanzione stradale, dopo il rigetto del giudice di pace.

Secondo l’interpretazione di questa corte, si dovrebbe tornare alla situazione precedente al D.Lgs. 40/2006 che aveva ammesso l’appellabilità in tribunale avverso le decisioni del giudice di pace, anziché ricorso per Cassazione.

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