
Continua il contrasto tra la giurisprudenza di merito, che vuole la prova dello stato di ebbrezza, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 3-8-2007 n. 117, soltanto con il test alcolimetrico e quella di legittimità, che continua a cassare le decisioni dei giudici di prime cure affermando che ancora oggi, in tema di accertamento dello stato di ebbrezza, è sufficiente anche la sola base dei c.d. elementi sintomatici rilevati dagli agenti in sede di accertamento della violazione.
La recente decisione degli ermellini, Cass. pen. Sez. IV, (ud. 28-10-2008) 19-11-2008 n. 43313, è in ogni caso interessante per la chiarezza sulla nuova struttura del reato di guida in stato di ebbrezza.
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