Scorrendo vecchi appunti di qualche anno fa, ho ritrovato una sentenza dell’anno 2000, precisamente la n. 266 del 12 gennaio 2000 della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che, tra le altre pregevoli argomentazioni di diritto processuale e sostanziale, era intervenuta in particolare sulla annosa questione della assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi e della sua valutazione economica ai fini della quantificazione del contributo a titolo di mantenimento da versare in favore della prole e del coniuge.
Archive for ◊ ottobre, 2008 ◊
Due coniugi chiedono l’omologazione della loro separazione consensuale, alle condizioni ivi stabilite. All’udienza presidenziale, tuttavia, il marito revoca il consenso alla separazione, deducendo di non avere mai voluto disciplinare la separazione ai patti che contenuti nel ricorso per separazione consensuale, patti che non corrispondono, né hanno mai corrisposto alla sua reale volontà e intendimento, viziata da continue minacce e maltrattamenti riferibili, in modo diretto o indiretto, alla moglie. continua a leggere…
Un automobilista, uscendo dalla piazzola di un distributore di carburanti, immettendosi sulla strada pubblica, non si accorgeva del sopraggiungere di altri veicoli innescando in tal modo un incidente scontrandosi con le vetture che vi circolavano.
Il giudice aquilano di prima istanza, aveva ritenuto fondata la richiesta risarcitoria domandata dall’automobilista che usciva dalla piazzola dei rifornimenti, sull’assunto che tale piazzola, benché privata, fosse da ritenersi di uso pubblico, sicché erano stati gli altri automobilisti ad errare allorquando non avevano dato la precedenza all’automobilista che, immettendosi dalla piazzola sulla pubblica via, proveniva dalla destra ed aveva diritto alla precedenza
La Corte di appello de l’Aquila, aveva riformato integralmente la decisione del giudice di prime cure.
Tuttavia, la questione, se la piazzola fosse da considerare area pubblica o comunque di uso pubblico ovvero esclusivamente area privata, è giunta fino alla Suprema Corte, la quale, con la decisione Cass. civ. Sez. III, 10-01-2008, n. 258, richiamando la precedente giurisprudenza, ha avuto modo di ribadire che in tema di circolazione stradale, va riconosciuta la natura di area privata alle piazzole di distribuzione di carburanti, atteso che su di esse il passaggio di utenti della strada, anche se in numero elevato, si svolge non “uti cives”, ma “uti singuli”, con consequenziale obbligo di dare la precedenza anche ai veicoli sopraggiungenti da tergo, trattandosi di una immissione nel flusso della circolazione.
In conclusione, alla piazzola di distribuzione del carburante deve essere riconosciuta natura privata, con la conseguenza che l’automobilista, provenendo da essa, si immette nella pubblica via ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che su questa stanno transitando e di adottare tutte le cautele imposte a chi si immette nel flusso del traffico.
Cass. civ. Sez. III, 10-01-2008, n. 258
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
T.C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello de l’Aquila del 28 ottobre-26 novembre 2003, che - in totale riforma della decisione di primo grado - ha rigettato tutte le domande di risarcimento del danno proposte dallo stesso in relazione all’incidente del 31 dicembre 1987.
Ha rilevato la Corte territoriale che il T. aveva violato le norme del C.d.S., immettendosi nel flusso del traffico della strada statale (OMISSIS), da una area di servizio per il rifornimento dei carburanti, senza dare la dovuta precedenza alle altre autovetture che procedevano sulla strada.
Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da tre motivi.
L’AXA assicurazioni resiste con controricorso.
L’altro intimato non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per iscritto per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto il rinvio della causa alla pubblica udienza richiamando giurisprudenza di questa Corte - anche in sede penale - circa la definizione delle piazzole di rifornimento di carburanti come aree private di uso pubblico, ribadendo la applicabilità dell’art. 105 C.d.S., comma 3 (che fissa l’obbligo di dare la precedenza a chi provenga da destra).
Osserva il Collegio:
I motivi di ricorso, valutati anche alla luce della memoria depositata, sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte un nuovo esame delle risultanze processuali.
Appare opportuno premettere, in considerazione delle censure sollevate dalla parte ricorrente, alcune decisioni di questa Corte sul punto che forma oggetto della decisione impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che i soggetti che si immettono da un’area privata (e tali sono sicuramente le piazzole di distribuzione dei carburanti: Cass. 7682 del 7 giugno 2000) nel flusso di circolazione di una strada statale hanno l’obbligo di arrestare la marcia della propria autovettura e di dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla stessa strada (art. 105 C.d.S. del 1959, comma 3, vigente al momento del sinistro).
Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, con giurisprudenza consolidata, che in tema di circolazione stradale, va riconosciuta la natura di area privata alle piazzole di distribuzione di carburanti, atteso che su di esse il passaggio di utenti della strada, anche se in numero elevato, si svolge non “uti cives”, ma “uti singuli”, con consequenziale obbligo di dare la precedenza anche ai veicoli sopraggiungenti da tergo, trattandosi di una immissione nel flusso della circolazione.
In particolare, Cass. 1 giugno 1990 n. 8058 ha precisato che: “per quanto numerosi possano essere i servizi esistenti sull’area, resta pur sempre limitato l’uso a coloro che intendono usufruire dei servizi stessi e circoscritto al tempo in cui questi servizi sono aperti.
L’ampiezza dell’uso non elimina la condizione per accedervi e non trasforma la stazione di servizio in un’area aperta alla circolazione indiscriminata di pedoni, animali e veicoli, e cioè in un’area di effettivo uso pubblico, analoga a quella in cui confluiscono più strade, che però viene tempestivamente segnalata per evitare pericoli”.
A siffatto principio intende aderire questa Corte, essendo lo stesso pienamente condivisibile.
In particolare, il conducente che, partendo da fermo, intende immettersi nel flusso della circolazione è tenuto ad osservare le particolari cautele stabilite dal regolamento D.P.R. n. 420 del 1959, art. 522, e, quindi, ad assicurarsi che la manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e a dare, in ogni caso, la precedenza a tutti gli altri veicoli in movimento, senza che questi ultimi siano costretti a manovre di fortuna (Cass. 22 agosto 1990 n. 2554, 21 dicembre 1987 n. 9525, 7 novembre 1987 n. 8245) .
Il ricorrente ribadisce, tuttavia, anche in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., la assoluta genericità dei motivi dell’ appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione e dal D. I. (conducente della autovettura antagonista).
Lo stesso, inoltre, censura la valutazione delle circostanze di fatto così come accertate dai giudici di appello.
Il primo motivo è del tutto infondato.
I giudici di appello hanno riformato totalmente la decisione di primo grado, accogliendo le censure formulate dai due appellanti incidentali, i quali avevano censurato la decisione del Tribunale sulla base delle risultanze probatorie ed in particolare del verbale della polizia stradale.
I giudici di appello dopo aver ritenuto ammissibile l’appello incidentale, lo hanno esaminato congiuntamente a quello principale, considerato che gli stessi riguardavano - seppur da opposti profili - l’individuazione del responsabile (o dei responsabili) dell’incidente e la graduazione delle eventuali colpe concorrenti.
Inammissibili sono poi gli altri motivi di ricorso, con i quali si deduce una responsabilità del D.I., contestando la natura di area privata - accertata con giudizio di fatto dalla Corte Territoriale - e rilevando che la manovra di sorpasso effettuata dal D.I. si poneva in contrasto con precise disposizioni del codice della strada.
Con valutazione insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno osservato che il T. era l’unico responsabile del sinistro, non avendo dato la precedenza alla vettura favorita che percorreva la strada statale.
Tale obbligo, hanno correttamente rilevato i giudici di appello, persiste fino al completamento della manovra di immissione nel flusso.
Gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e la efficienza causale delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità quando esso sia - come nel caso di specie - adeguatamente e correttamente motivato.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della parte costituita.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della società di assicurazioni, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento/00) di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008
Domani parteciperò, assieme al collega di studio Alessandro Gazzea, al Linux Day 2008.
La manifestazione nazionale, articolata in eventi locali, ha lo scopo di promuovere Linux e il software libero.
Quest’anno l’evento si svolgerà in 115 città italiane tra cui anche la città di Rimini, grazie all’associazione culturale Rimini Lug con il patrocinio del Comune di Rimini.
L’occasione sarà utile per incontarci e scambiare alcune opinioni.
Per il programma dettagliato della manifestazione, rimando alla pagina web di Rimini Lug
Buon evento a tutti 
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in data 27 maggio 2003, che confermava nel resto, così disponeva:
a. dichiarava che la separazione personale dei coniugi L.N. e M.P.C. era addebitabile alla moglie e che, per l’effetto, la medesima non aveva diritto a percepire dal coniuge un assegno di mantenimento, rigettando anche la domanda della L. di condanna del marito alla somministrazione in suo favore degli alimenti;
b. regolamentava gli incontri tra il padre e la figlia minore E.;
c. poneva a carico del M., a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma di Euro 1.000,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
d. condannava l’appellante L.N. alle spese del doppio grado di giudizio.
La Suprema Corte riformava la decisione (Cass. civ. Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 24574)
Cass. civ. Sez. I, 3 ottobre 2008, n. 24574 –>
In una causa di scioglimento di matrimonio, non può ipotizzarsi l’addebito della separazione a carico di un coniuge in seguito alla violazione dell’obbligo di convivenza qualora le due parti non avessero preventivamente e in modo definitivo fissato una stabile residenza familiare e non potendosi di conseguenza considerare definitiva una località, a causa della mancanza di una volontà concordata e conforme tra i coniugi. L’allontanamento della moglie pertanto, nella specie, non è da considerarsi come causa determinante e definitiva della fine del rapporto coniugale, dovendosi, in aggiunta, tenere conto dell’apporto causale fornito dalla condotta del marito, il quale, oltre a non opporsi al comportamento della moglie, rimanendo egli, in una perdurante situazione di indifferenza, le aveva negato assistenza morale e materiale in occasione della nascita della figlia e le aveva impedito di godere della propria agiatezza economica.
1. Con sentenza n. 603 del 17 novembre 2004, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania in data 27 maggio 2003, che confermava nel resto - così disponeva:
a. dichiarava che la separazione personale dei coniugi L.N. e M.P.C. era addebitabile alla moglie e che, per l’effetto, la medesima non aveva diritto a percepire dal coniuge un assegno di mantenimento, rigettando anche la domanda della L. di condanna del marito alla somministrazione in suo favore degli alimenti;
b. regolamentava gli incontri tra il padre e la figlia minore E.;
c. poneva a carico del M., a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, il pagamento della somma di Euro 1.000,00 a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
d. condannava l’appellante L.N. alle spese del doppio grado di giudizio.
2. A fondamento di tale decisione, l’adita Corte di appello, per quel che rileva nel presente giudizio di cassazione, così motivava:
2.a. la domanda di addebito, reiterata dalla L. non poteva trovare accoglimento, in quanto le risultanze istruttorie non avevano dimostrato l’esistenza dell’asserito accordo dei coniugi - che avevano stabilito la residenza familiare in (OMISSIS), dove il M. svolgeva la professione di medico - circa la fissazione di detta residenza a (OMISSIS) o comunque nel (OMISSIS), emergendo invece dagli atti soltanto la prova di un progetto futuro, subordinato alla concreta fattibilità, e non di un vero e proprio accordo immediatamente vincolante, la cui inosservanza potesse essere considerata come violazione, conseguente ad una condotta dolosa o colposa del M., di uno specifico dovere nascente dal matrimonio e quindi come motivo di addebito della separazione;
2.b. le risultanze istruttorie non consentivano neppure di accertare, quale concausa del fallimento dell’unione coniugale, le percosse, che, secondo la L., le sarebbero state inflitte dal marito;
2.c. generico era l’ulteriore motivo di addebito, individuato nella “compressione materiale e spirituale” subita dalla L. in conseguenza del carattere iroso e prevaricatore del M., asseritamente dotato di personalità nevrotica; parimenti generica e non confortata da elementi probatori era l’accusa al marito di non aver fatto godere alla moglie lo stato di agiatezza economica in cui egli versava, accusa anzi smentita da produzioni documentali comprovanti che il conto corrente bancario del M. era intestato anche alla L., che poteva di conseguenza effettuare autonomi prelievi;
2.d. era invece fondata l’istanza di addebito riproposta dal M., in quanto era rimasto provato, anche per dichiarazione della L., che la moglie si era allontanata definitivamente dall’abitazione familiare di (OMISSIS) per trasferirsi con la figlia a (OMISSIS) dalla propria madre nell’(OMISSIS), dopo che già in precedenza durante il matrimonio la medesima aveva preso a trascorrere nella capitale lunghi periodi; tale allontanamento non appariva giustificato, non essendo emersi comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, e pertanto la condotta della moglie si era posta in aperta violazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio, come stabilito dall’art. 143 c.c., comma 2, ed appariva causa della definitiva rottura del rapporto coniugale; di conseguenza non poteva essere riconosciuto alla L. l’assegno di mantenimento a norma dell’art. 156 c.c., comma 1;
2.e. non poteva essere accolta la domanda subordinata della L. di condanna del marito alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., non avendo l’interessata dimostrato la sussistenza dei necessari presupposti oggetti vi, ossia il proprio stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
2.f. era fondata la domanda di aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, in considerazione del reddito mensile netto del M., pari a circa Euro 2.200,00 nel 1999 e verosimilmente nel frattempo aumentato, e del suo considerevole patrimonio immobiliare, nonchè delle esigenze della figlia, iscritta a (OMISSIS) presso una scuola materna privata; tale contributo doveva essere determinato, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di appello, nell’importo mensile di Euro 1.000,00, comprensivo di tutte le spese ordinarie afferenti alla minore, non essendo stata documentata la necessità di spese straordinarie.
3. Per la cassazione di tale sentenza L.N. ha proposto ricorso sulla base di dieci motivi e memoria. Il M. ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale presso Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, benchè intimato dalla ricorrente, non ha svolto attività processuale in questa fase.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la L. - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 144, 146, 151 e 156 c.c., e degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - si duole che la Corte di appello abbia respinto la domanda di addebito della separazione al M., formulata con riferimento alla mancata fissazione della residenza familiare dei coniugi fuori dalla (OMISSIS) e, in particolare, alla fissazione di detta residenza in (OMISSIS) in assenza di una volontà comune e concordata dei coniugi medesimi.
A tale riguardo, la ricorrente deduce che:
1.1. l’art. 144 c.c., rimette la scelta della fissazione della residenza familiare - che rientra nel più ampio impegno di concordare l’indirizzo della vita familiare - alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale fissazione deve costituire il frutto dell’intesa coniugale; la Corte di merito, invece, pur riconoscendo che l’esistenza delle istanze di trasferimento fuori dalla Sardegna avanzate dal M. erano idonee ad avvalorare la volontà concordata dei coniugi di stabilirsi fuori dalla Sardegna, ha poi illogicamente sviato dal dettato normativo e dalle risultanze istruttorie, considerando tale accordo un progetto futuro non immediatamente vincolante; la Corte inoltre, con ulteriore e contraddittoria argomentazione, dopo aver escluso che l’intesa fra i coniugi rientrasse tra le prescrizioni di cui all’art. 144 c.c., ha comunque giustificato la mancata realizzazione di tale intesa, così implicitamente considerando l’intesa stessa come accordo assunto ai sensi dell’art. 144 c.c.;
1.1.1. non risponde al vero che la iniziale volontà del M. di trasferirsi fuori dalla Sardegna abbia trovato oggetti vi impedimenti e non sia successivamente mutata rispetto all’intesa raggiunta con la moglie; infatti, dalla mera presentazione di istanze di trasferimento - che pure costituiva prova idonea a dimostrare l’accordo tra le parti - la Corte di appello non poteva ragionevolmente trarre la conseguenza che il M. avesse fatto tutto quanto rientrava nelle sue possibilità per realizzare l’intesa coniugale in ordine alla fissazione della residenza familiare nel Lazio, o comunque fuori dalla Sardegna, e che egli non avesse invece radicalmente mutato la propria volontà sul punto; ciò in quanto l’occupazione lavorativa del M. non poteva costituire ostacolo alla realizzazione dell’accordo tra i coniugi, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è affatto necessario che il domicilio e la residenza personale dei coniugi coincidano con la residenza familiare; di conseguenza la mancata impugnazione dei punteggi attribuiti per il trasferimento, o del mancato inserimento in graduatoria (che per l’anno 1997 risultava errata per tabulas), costituiscono la dimostrazione di un’indubbia volontà oppositiva da parte del M.;
1.1.2. la Corte territoriale ha erroneamente considerato che talune dimostrate circostanze di fatto - quali la presentazione da parte del M. di istanze di inserimento del proprio nominativo negli elenchi dei medici convenzionati del Lazio e della Toscana, oppure il collegamento tra l’istituzione della temporanea residenza ad (OMISSIS) con lo svolgimento della professione di medico del marito, ovvero la rinuncia della L. al rapporto di lavoro con la Confcommercio di Roma e le pressanti richieste del marito affinchè la medesima facesse definitivo rientro in (OMISSIS) - costituissero elementi che deponevano coerentemente a favore della concorde fissazione della residenza familiare ad (OMISSIS) e del consenso della moglie a tale soluzione e non già un mero contributo da parte della medesima alla conservazione del rapporto coniugale, già intimamente tradito dal marito, che convincendo la moglie della temporaneità della abitazione di (OMISSIS) attraverso la presentazione delle istanze di trasferimento l’aveva poi condotta ad una situazione completamente diversa dalle intese coniugali che avevano fondato la scelta matrimoniale; al contrario le pressanti richieste del marito alla L. di far definitivo ritorno in (OMISSIS) dimostrano l’esistenza tra i coniugi di volontà divergenti, che escludevano la concorde intesa prevista dall’art. 144 c.c.; erroneamente, inoltre, la Corte di appello ha attribuito alle dimissioni dal lavoro della L. il significato di un suo consenso a trasferirsi definitivamente in (OMISSIS), anzichè di un tentativo di salvare il matrimonio, così imputando soltanto ad un coniuge l’onere di salvaguardare l’unità familiare;
1.1.3. la sentenza di appello si pone inoltre in aperta violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” fra i coniugi, fissato dall’art. 29 Cost., comma 2, e dall’art. 143 c.c., comma 1, per effetto del quali è la regola del consenso ad informare la dinamica dei rapporti coniugali, come stabilito anche dall’art. 144 c.c., a garanzia della stabilità della famiglia; invero i giudici di appello, nel ritenere che le preminenti esigenze della famiglia, ai sensi dell’art. 144 c.c., fossero ragionevolmente identificate nella salvaguardia dell’attività professionale del marito, in quanto meglio retribuita e più vantaggiosa per la famiglia, hanno del tutto trascurato tale principio, prescindendo dal tener conto di qualsiasi volontà concordata tra i coniugi e dal valutare le esigenze di tutta la famiglia e quindi anche della L., omettendo in particolare di considerare che il M., alla luce di una corretta interpretazione dell’art. 144 c.c., e in un’ottica di rispetto delle esigenze della famiglia, ben avrebbe potuto e dovuto fissare la residenza familiare in (OMISSIS) o nel (OMISSIS), continuando a lavorare in (OMISSIS), così da permettere alla moglie di conservare il proprio lavoro, e affrontando quel pendolarismo già sostenuto per due anni dalla L..
2. Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c.c., e artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - si duole che la Corte di merito, ignorando la complessiva produzione documentale in atti, erroneamente valutando come generica la prova testimoniale e negando l’espletamento della consulenza medicopsichiatrica sulla persona del M., abbia escluso l’addebito della separazione al M. medesimo e, in particolare, abbia ritenuto non provati gli atti di violenza fisica da questo compiuti ed erroneamente considerato non rilevanti, ai fini dell’addebito, comportamenti tenuti dal marito successivamente al provvedimento presidenziale di separazione, omettendo altresì di pronunciarsi sui maltrattamenti verbali posti in essere dal M., da lei denunciati in sede di separazione nell’udienza presidenziale e riferiti da una teste.
3. Con il terzo motivo la L. prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 29 e 32 Cost., artt. 143, 144, 146 e 151 c.c., e artt. 115, 116 e 244 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - per avere la Corte di merito escluso l’addebito della separazione al M., avendo ritenuto sfornita di prova la “compressione materiale e spirituale” asseritamente subita dalla L. stessa da parte del marito. In particolare la ricorrente censura la valutazione delle prove testimoniali e delle complessive risultanze processuali da parte della Corte territoriale, la quale non ha escluso che il M. ha mancato di fornire alla moglie il proprio sostegno morale e psicologico in occasione della nascita del figlio, ma si è preoccupata di giustificare il comportamento del marito, arrivando a ritenere ingiustificata la scelta della L. di trattenersi a (OMISSIS) sia durante la gravidanza che dopo la nascita della figlia, negando così alla moglie il diritto di scegliere il medico di fiducia e imputandole di non aver preferito affidarsi ai criteri e alle scelte del marito, medico convenzionato con la ASL di (OMISSIS).
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si deduce che la Corte di merito si è pronunciata in modo insufficiente, illogico e contraddittorio in ordine al motivo di addebito della separazione, contestato dall’appellante con riferimento all’agiatezza economica del M. che questi non le avrebbe consentito di godere. La ricorrente deduce in particolare che la Corte di appello avrebbe dovuto far riferimento, oltre che alla cointestazione del conto corrente bancario, anche alla consistenza di tale conto, tanto più che, dalla documentazione versata in atti, era risultato che su tale conto veniva depositata soltanto la retribuzione del marito percepita dalla ASL e che il M. era proprietario di appartamenti ed aveva investito somme liquide attraverso un servizio di gestione patrimoniale, che provvedeva a regolari gli accrediti presso un proprio conto fiduciario.
5. Con la successiva censura la L. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151 e 156 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e critica la sentenza per averle i giudici di appello addebitato la separazione, così negandole il diritto all’assegno di mantenimento. In particolare la ricorrente deduce che non può ipotizzarsi a suo carico la violazione dell’obbligo di convivenza, non avendo i coniugi mai fissato una stabile residenza familiare e non potendosi ragionevolmente considerare tale l’abitazione temporanea di (OMISSIS), a causa della mancanza di una volontà concordata e conforme tra i coniugi; inoltre il suo trasferimento a (OMISSIS) non poteva essere ritenuto causa determinante e definitiva della fine del rapporto coniugale, dovendosi tener conto dell’apporto causale fornito dalla condotta del marito, il quale, oltre a non opporsi al comportamento della moglie, rimanendo per svariati mesi in una posizione di sostanziale indifferenza e acquiescenza alla situazione di fatto venutasi a creare, le aveva negato assistenza morale e materiale in occasione della nascita della figlia e le aveva impedito di godere della propria agiatezza economica, e considerato che il proprio allontanamento da (OMISSIS) si era verificato una volta che era divenuta intollerabile la vita in comune dei coniugi.
6. Con il sesto motivo la ricorrente - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 433, 438 e 2697 c.c., e artt. 115, 116 183 e 184 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - deduce che la Corte le ha erroneamente e illogicamente negato l’assegno alimentare previsto dall’art. 433 c.c., senza consentirle di svolgere le proprie difese e di allegare idoneo materiale probatorio, respingendo, nell’unica udienza tenutasi nel giudizio di appello, la sua richiesta di deposito di note e documenti e così impedendo la dimostrazione del suo stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. In particolare, la L. lamenta che le prove prese in considerazione dai giudici di appello per negare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno alimentare erano quelle assunte nel giudizio di primo grado, e quindi riferite ad un periodo di tempo di molto anteriore alla domanda spiegata in sede di giudizio di appello, laddove la Corte di merito, una volta preso atto dell’appello incidentale svolto dalla L. in udienza, avrebbe dovuto consentire la prova dell’esistenza dei menzionati presupposti con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui la relativa domanda era stata formulata.
7. Con il settimo motivo la ricorrente, denunciando vizio di omessa pronuncia nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 148 e 155 c.c., critica la sentenza impugnata, per non avere i giudici di appello provveduto sulla sua richiesta di ottenere il pagamento delle spese straordinarie necessarie per il mantenimento delle figlia minore.
8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, e si deduce che erroneamente e illogicamente la L. è stata considerata totalmente soccombente e condannata alla refusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, senza considerare che alcune sue domande sono state accolte in primo grado ed altre in sede di appello; in particolare nel giudizio di secondo grado sono state integralmente accolte le domande da lei formulate in ordine all’affidamento della figlia, all’assegno di mantenimento della medesima e alla modifica delle modalità di visita del padre.
9. Con il nono motivo - denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184, 126, 112 113, 115 163 e 167 c.p.c., nonchè vizio di motivazione - si critica la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di decadenza del M. dalle richieste istruttorie sollevata dalla L.. Afferma la ricorrente che il M. non ha articolato mezzi di prova, nemmeno avanzando istanze o riserve in tale senso, nè nella comparsa di costituzione, nè nelle successive note autorizzate, e non ha richiesto i termini di cui all’art. 183 e 184 c.p.c., e che neppure all’udienza fissata dal giudice ex art. 184 c.p.c., la difesa del M. ha formulato istanze istruttorie, con la conseguenza che non avrebbero potuto essere ammessi mezzi di prova da lui mai richiesti e che, a seguito dell’istanza avanzata dalla difesa della L. ex art. 184 c.p.c., il M. avrebbe potuto ottenere solo un termine per replicare, ma non per formulare per la prima volta richieste istruttorie.
10. Con il decimo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 99, 100, 101, 115, 116, 183, 184 e 345 c.p.c., art. 24 Cost., e art. 2697 c.c., si critica la decisione impugnata, per non avere la Corte di merito consentito alla L. lo svolgimento di alcuna delle attività istruttorie richieste con l’atto di appello e per aver deciso la controversia sulla base di documentazione non aggiornata, erroneamente respingendo anche le istanze di acquisizione di documenti formulate ex art. 213 c.p.c..
11. Il primo e il quinto motivo vanno opportunamente esaminati congiuntamente, in quanto attinenti a questioni strettamente connesse. Rileva al riguardo il collegio che, mentre è privo di fondamento il motivo con il quale la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia respinto la domanda di addebito della separazione al M., con riferimento alla fissazione della residenza familiare in (OMISSIS), e comunque alla mancata fissazione di detta residenza fuori dalla (OMISSIS), in assenza di volontà comune e concordata dei coniugi, merita accoglimento, nei termini qui di seguito precisati, la doglianza con la quale la L. critica la sentenza per averle addebitato la separazione.
11.1. Quanto all’addebito della separazione al M. in conseguenza della fissazione della residenza familiare in (OMISSIS), la Corte di appello, con idonea motivazione immune da vizi logici, ha accertato in fatto che, diversamente da quanto sostenuto dalla L., le risultanze istruttorie non avevano dimostrato l’esistenza di un asserito accordo dei coniugi circa la fissazione della residenza familiare a (OMISSIS), o comunque nel (OMISSIS), anzichè in (OMISSIS) dove il M. svolgeva la professione di medico, emergendo invece dagli atti soltanto la prova di un progetto di futuro trasferimento fuori dalla (OMISSIS), a (OMISSIS) o a (OMISSIS), “purchè compatibile con le esigenze professionali del marito” e quindi subordinato alla sua concreta fattibilità, e non di un vero e proprio accordo immediatamente vincolante, la cui inosservanza potesse essere considerata come violazione, conseguente ad una condotta dolosa o colposa del M., di uno specifico dovere nascente dal matrimonio e quindi come motivo di addebito della separazione al marito, del quale era rimasta altresì provata, mediante produzioni documentali e prove testimoniali, la volontà di attuare tale progetto, attraverso la presentazione di domande di partecipazione a graduatorie pubbliche di medici del (OMISSIS) e della (OMISSIS) e in particolare presso alcune ASL di (OMISSIS).
11.1.1. Sulla base di tale compiuto e motivato accertamento, non sussiste la violazione da parte della Corte di merito delle norme del codice civile indicate dalla ricorrente, correttamente applicate dai giudici di appello, che hanno escluso, attraverso le risultanze processuali acquisite, la violazione da parte del M. di specifici doveri in ordine alla fissazione della residenza familiare.
Le ulteriori doglianze sollevate al riguardo dalla L. si risolvono in censure di fatto all’accertamento computo dalla Corte di appello, al quale la ricorrente ha contrapposto una propria e diversa valutazione delle risultanze processuali, così inammissibilmente mirando alla revisione da parte della Corte di legittimità delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal Giudice di merito (Cass. 2000/5806; 2003/17651; 2004/15675).
Trova applicazione nella specie il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 2003/12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 2001/7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 2007/7972; 2007/13954), spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 2001/4667; 2003/10330; 2003/11918).
11.2. Per quanto riguarda le critiche mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata nella parte in cui le è stato confermato l’addebito della separazione, osserva il collegio che la dichiarazione di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c., pone a carico dei coniugi, ma implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 2001/12130; 2005/12383; 2006/14840).
In particolare l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione, quando tale abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 2001/10682; 2005/12373).
11.2.1. La Corte di appello - nell’affermare che il definitivo allontanamento della L. dall’abitazione familiare di (OMISSIS) per trasferirsi con la figlia a (OMISSIS) dalla propria madre nell’(OMISSIS), dopo che già in precedenza durante il matrimonio la medesima aveva preso a trascorrere nella capitale lunghi periodi, configurava una condotta della moglie in aperta violazione dell’obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio, come stabilito dall’art. 143 c.c., comma 2, e costituiva causa della definitiva rottura del rapporto coniugale, in quanto non giustificato da comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio - non si è uniformata ai principi sopra enunciati in tema di addebito della separazione.
Invero nella fattispecie - caratterizzata, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, da un originario, forte e non composto dissenso tra i coniugi in ordine alla individuazione della località dove fissare la residenza familiare - l’oggetto dell’accertamento demandato ai giudici di appello non riguardava l’esistenza di una causa di giustificazione in ordine all’allontanamento della moglie dalla residenza familiare, conseguente a comportamenti del marito contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, ma l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta addebitata alla L. e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza tra i coniugi. Tale accertamento è completamente mancato da parte del giudice di secondo grado, sebbene dalla stessa sentenza impugnata risultino circostanze - non specificamente valutate dalla Corte di merito in funzione dell’accertamento medesimo, con conseguente carenza di motivazione su circostanze di fatto decisive ai fini della decisione della controversia - potenzialmente idonee a dimostrare sia l’esistenza di un originario e mai risolto dissenso tra i coniugi sull’individuazione del luogo dove fissare la residenza familiare, sia il progressivo degenerare del rapporto tra i coniugi stessi in conseguenza di detto dissenso e il determinarsi di una irreversibile crisi coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti i giudici di appello, pur escludendo l’esistenza tra la L. e il M. di un accordo direttamente e immediatamente vincolante in ordine alla fissazione della residenza familiare a (OMISSIS) o nel (OMISSIS), e comunque fuori dalla (OMISSIS), hanno accertato l’esistenza di un progetto futuro in tal senso, a cui lo stesso M. ha cercato nel tempo di dare attuazione senza successo, così evidenziando un mai sopito interesse della L. a non consolidare come residenza familiare quella fissata in (OMISSIS), interesse confermato anche dai suoi frequenti trasferimenti a (OMISSIS), presso la madre, sia dopo il matrimonio che successivamente alla nascita della figlia, e dalle “pressanti richieste del marito perchè la stessa facesse definitivo rientro in (OMISSIS)”. 11.2.2. Nel contesto di tali accertate circostanze di fatto, assume rilievo il principio fissato dall’art. 144 c.c., secondo cui la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia (cfr. Cass. 1981/4067). La Corte di appello, nell’affermare, a sostegno della decisione impugnata, che le preminenti esigenze della famiglia, ai sensi dell’art. 144 c.c., dovevano “essere ragionevolmente identificate con l’esigenza di salvaguardare l’attività professionale del marito, presumibilmente meglio retribuita e quindi di fatto più vantaggiosa per la famiglia medesima (tanto più che poco tempo dopo il matrimonio la L. aveva scoperto di essere incinta)”, non ha correttamente applicato il disposto dell’art. 144 c.c., nel senso sopra enunciato, trascurando di valutare, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del nesso di causalità tra il comportamento della L. e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza tra i coniugi, le complessive esigenze della famiglia, nell’ottica imposta dalla citata disposizione, anche alla luce di quelle personali della moglie, proprio in relazione al suo stato di gravidanza e di successiva maternità e quindi alle conseguenti prospettive del nucleo familiare allargato.
12. L’accoglimento, nei termini esposti nel precedente paragrafo, del ricorso della L. nella parte relativa alle censure mosse all’addebito nei suoi confronti della separazione comporta l’assorbimento delle doglianze relative al mancato riconoscimento in favore della stessa ricorrente di un assegno di mantenimento (seconda parte del quinto motivo) e di un assegno alimentare (sesto motivo), nonchè di quella, peraltro genericamente proposta, relativa al mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla L. con riferimento alla richiesta di concessione di detti assegni (decimo motivo), e della ulteriore doglianza relativa alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito (ottavo motivo).
13. Sono invece inammissibili, alla luce dei principi enunciati al precedente paragrafo 11.1.1., le censure mosse nel secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, con le quali la L. critica la decisione della Corte di appello, che ha escluso l’addebito della separazione al M. anche sotto gli ulteriori profili contestati con riferimento agli atti di violenza fisica e ai maltrattamenti verbali asseritamente posti in essere dal marito, alla, “compressione materiale e spirituale” subita della stessa L. in conseguenza del comportamento del M. e al mancato godimento da parte della moglie dello stato di agiatezza economica in cui versava il marito.
Rileva infatti il collegio che, con accertamento di fatto congruamente motivato e immune da vizi logici, la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti dedotti dall’appellante a fondamento delle proprie contestazioni, o comunque ha ritenuto non provate le circostanze indicate al riguardo dalla L.. Non sussiste pertanto la dedotta violazione delle norme di diritto indicate dalla ricorrente, correttamente applicate dai giudici di appello sulla base degli accertamenti compiuti, mentre le censure della ricorrente attengono ad una diversa ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali, così mirando ad una non consentita revisione da parte della Corte di legittimità delle conclusioni raggiunte dal Giudice di merito.
14. E’ invece priva di fondamento la censura articolata con il settimo motivo, risultando dalla sentenza impugnata che i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, hanno puntualmente preso in considerazione la domanda dell’appellante di porre a carico del M. anche le spese straordinarie riguardanti la figlia e si sono espressamente pronunciati su tale domanda, rigettandola in quanto non risultava documentata la necessità di spese straordinarie (v. pag. 20 della sentenza impugnata).
15. Parimenti infondata è la doglianza sollevata con il nono motivo di ricorso, risultando dalla sentenza impugnata e dal contenuto della stessa censura che il M. ha legittimamente articolato i propri mezzi istruttori nel rispetto del termine fissato a pena di decadenza dall’art. 184 c.p.c., comma 1, e concesso dal Giudice istruttore su istanza di parte. Non sussiste pertanto la violazione processuale dedotta dalla ricorrente.
16. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso, nei termini indicati nei precedenti paragrafi 11.2., 11.2.1. e 11.2.2., con riferimento alle censure mosse dalla L. all’addebito nei suoi confronti della separazione. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008
Il semaforo che regola il flusso dei veicoli è cosa diversa dal semaforo volto a controllare la velocità.
Il giudice di pace di Mezzolombardo, nella propria decisione, aveva affermato che la violazione contestata era legittima limitandosi ad osservare che la condotta ascritta al trasgressore coincideva con quella vietata dalla disposizione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, che sanziona la prosecuzione della marcia del veicolo con il semaforo proiettante luce rossa.
Invero il Giudice di pace aveva del tutto ignorato il motivo di opposizione che aveva dedotto l’illegittimità della sanzione per illegittima apposizione del semaforo, il quale, consisteva in un dispositivo che non era diretto a regolare il flusso dei veicoli, ma che, invece, era volto a controllarne la velocità, proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, costringendolo a fermarsi.
L’automobilista non si è dato tuttavia per vinto.
Ricorrendo alla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II Sent., 14 dicembre 2007, n. 26359), quest’ultima accoglieva le doglianze del ricorrente affermando che È illegittima la sanzione elevata per violazione dell’articolo 146, comma terzo, cod. strada, per aver proseguito la marcia nonostante lo vieti la segnalazione del semaforo, ove questo non sia diretto a regolare il flusso dei veicoli bensì a controllarne la velocità proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata così costringendolo a fermarsi. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Mezzolombardo, 10 Febbraio 2005)
1. Con atto notificato il 29.8.2005, V.C. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Mezzolombardo del 10.2.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale redatto dai Carabinieri in data 20.10.2004 che gli contestava la violazione dell’art. 41 C.d.S. e dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per avere proseguito la marcia nonostante la luce rossa del semaforo.
Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento si è costituito mediante controricorso.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Udienza pubblica.
2. Con il primo motivo, il ricorso denunzia violazione dell’art. 166 c.p.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 23, lamentando che il giudice a qua abbia disatteso il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell’apposizione del semaforo sulla base di documenti - dichiarazione di conformità e di omologazione dei semafori e copia dell’ordinanza sindacale di posizionamento dei semafori stessi - non ritualmente prodotti dalla controparte, che era rimasta contumace nel corso del giudizio.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, dell’art. 184 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., censurando l’utilizzazione dei documenti sopra menzionati da parte del giudice di pace sotto i profili della violazione delle regole che sovrintendono all’acquisizione della prova e del diritto di difesa.
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, con motivazione del tutto scarna ed inconferente, il motivo di opposizione che contestava la legittimità dell’apposizione del semaforo la cui segnalazione sarebbe stata violata, essendo tale strumento nella specie volto a regolare la velocità dei veicoli, segnalando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa nel caso di riscontrato eccesso di velocità, e non già il transito agli incroci, situazione non prevista nè consentita da alcuna norma di legge o di regolamento.
3. In via preliminare, va osservato che la violazione è stata accertata dai Carabinieri della Stazione di Mezzolombardo e che l’opponente ha proposto ricorso avverso il relativo verbale di accertamento dell’infrazione. Legittimato passivo nel giudizio di opposizione era dunque il Ministero della Difesa, quale organo di vertice dell’Amministrazione dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante (ex plurimis: Cass. n. 10216 del 2005; Cass. n. 7992 del 2005; Cass. n. 19541 del 2004).
Il giudizio di merito è stato invece proposto e si è svolto nei confronti del Commissario del Governo di Trento. Tuttavia, in virtù di un principio di recente enunciato dalle Sezioni unite, l’errore di identificazione dell’organo statale legittimato a contraddire comporta, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, una mera irregolarità, sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice, la mancata eccezione dell’amministrazione ovvero la mancata deduzione di specifico motivo di cassazione (sentenza n. 3117 del 2006). Tanto è accaduto nella specie, in quanto l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita nel presente grado di giudizio senza formulare, nel proprio controricorso, alcun rilievo sul punto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. Nel merito, il terzo motivo di ricorso, da esaminare prima degli altri due per ragioni di ordine logico e giuridico, è fondato.
Il giudice di pace di Mezzolombardo ha affermato che la violazione contestata è legittima limitandosi sul punto ad osservare che la condotta ascritta al trasgressore coincideva con quella vietata dalla disposizione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, che sanziona la prosecuzione della marcia del veicolo con il semaforo proiettante luce rossa. L’accertamento così condotto ha però del tutto ignorato il motivo di opposizione che aveva dedotto l’illegittimità della sanzione per illegittima apposizione del semaforo, il quale, com’è pacifico in causa, consisteva, nella fattispecie, in un dispositivo che non era diretto a regolare il flusso dei veicoli, ma che, invece, era volto a controllarne la velocità, proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi.
Precisati gli esatti contorni della questione proposta dal ricorrente, deve convenirsi che essa è fondata, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l’apposizione del semaforo al fine di regolare la velocità degli autoveicoli. In particolare, il regolamento del codice della strada assegna alle “lanterne semaforiche” soltanto due funzioni: quella di “regolare, nel tempo, l’avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale” (art. 58) e quella di disciplinare gli “attraversamenti pedonali” (art. 162). Ne deriva, per esclusione, che i semafori diretti a moderare la velocità degli autoveicoli non sono previsti dalla legge, constatazione da cui consegue, a sua volta, l’illegittimità dell’apposizione del semaforo per il quale è stata elevata l’infrazione opposta e l’illegittimità della medesima, essendo indubbio che la violazione del codice della strada consistente nell’inosservanza di indicazioni o segnali presuppone, ai lini della legittimità della contestazione, che il segnale sia stato legittimamente apposto dall’Autorità competente.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni, l’opposizione va decisa nel merito ed il verbale di contestazione annullato.
Le spese di lite, comprensive di quelle del primo grado di giudizio, seguono la soccombenza.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito dell’opposizione, annulla il verbale di contestazione della violazione impugnato; condanna il Commissario di Governo della Provincia di Trento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari, per il primo grado, e in Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorari, per il grado di legittimità, oltre accessori.
Ricordate ?
In data 1.8.2008, su richiesta del Pubblico Ministero del Tribunale di Bergamo, il GIP del medesimo Tribunale, accogliendone la richiesta, disponeva il sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org, e imponeva, altresì, che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano, inibissero i rispettivi utenti l’accesso, anche a mente degli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003.
Saluto con piacere, il provvedimento del Tribunale del riesame di Bergamo, il quale ha annullato il sequestro disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e restituito a tutti noi la famosa baia.
Il padre che preleva il figlio minore a scuola senza consenso della madre non commette sottrazione di incapaceLa volontà del padre era quella di passare alcune ore con il proprio figlio e di ottenere anche, in assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che disciplinasse i tempi e le modalità di visita al bambino del genitore non più convivente con la madre del bambino, che la madre accettasse un accordo che prevedesse il suo diritto di vedere il bambino due volte la settimana
Rinviato a giudizio per violenza e minacce ex art. 610 c.p. perché costringeva la madre ad un accordo pur di rivedere il proprio figlio, nonché per sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., per avere tenuto il minore contro la volontà della madre, il Tribunale di Cagliari condannava il padre soltanto per le violenze e minacce e lo assolveva per il delitto di sottrazione di persone incapaci.
Ancora more uxorio.
Dopo l’intervento della Corte di Cassazione penale del 22.05.2008, n. 20647 che ci ha ricordato come “Le coppie di fatto hanno la medesima tutela di quelle sposate”, del commento a sentenza in tema di “Assegno di divorzio e convivenza ex coniuge”, della spinosa questione se “Mantiene il diritto al mantenimento il divorziato convivente more uxorio” ed infine la decisione del Tribunale di Bologna del 14.05.2008 in tema di “Convivenza more uxorio stabile e duratura. Diritto di abitazione “, la Corte di Cassazione torna sull’argomento dei diritti more uxorio con la recente decisione Cass. civ. Sez. III, 16-09-2008, n. 23725 in tema di diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. A tal scopo non sono sufficienti ne’ le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà ne’ le indicazioni fornite dalla coppia alla pubblica amministrazione per fini anagrafici.
Cass. civ. Sez. III, 16-09-2008, n. 23725
Il Tribunale di Udine respinse la domanda proposta dalla D.S. e dal T., contro il C. e la Winterthur Ass.ni s.p.a., per il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di T.C., vittima di un incidente stradale mentre era trasportato a bordo del veicolo condotto dal C..
La Corte d’appello di Trieste, parzialmente riformando la prima sentenza, ha condannato i convenuti a risarcire il danno morale in favore di T.M., escludendo il diritto di questo al danno biologico ed al danno patrimoniale, nonchè ogni diritto della D.S., non essendo ella nè coniuge, nè convivente more uxorio della vittima.
La D.S. ed il T. propongono ricorso per la cassazione della Corte di Trieste, svolgendo cinque motivi. Si difende con controricorso la sola compagnia assicuratrice.
Motivi della decisione
Il primo motivo (violazione L. n. 121 del 1985, art. 8, artt. 2043, 2059, 2056, 1223 c.c., art. 2 Cost.) censura la sentenza per avere negato alla D.S. il diritto al risarcimento del danno nella considerazione che ella aveva contratto con la vittima un matrimonio canonico privo di effetti civili e che non era provata la loro convivenza more uxorio. In particolare, la ricorrente non pone in discussione che un soggetto, a fronte di un matrimonio contratto solo con il rito canonico e trascritto, non possa vantare diritti patrimoniali nei confronti del coniuge defunto; tuttavia - aggiunge - non è giusto che la mancata trascrizione debba privare di rilevanza la affectio maritalis, la comunanza di spirito e di ideali che sicuramente possono avvincere anche due persone che si siano sposate solo religiosamente e che costituiscono il presupposto fondante del riconoscimento del danno morale ove intervenga la morte del congiunto.
Da tempo questa Corte ha ammesso che il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto (con riguardo sia al danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato) anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale; al guai fine non sono sufficienti nè le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà, nè le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per fini anagrafici (cfr. soprattutto Cass. 28 marzo 1994, n. 2988).
Nella specie, è mancata la prova dell’esistenza di una relazione tendenzialmente stabile e di una mutua assistenza morale e materiale tra la D.S. e la vittima. Sicchè, il giudice, facendo applicazione del principio sopra enunciato, ha escluso che la donna potesse vantare diritti risarcitori a cagione della morte dell’uomo.
Il motivo di ricorso in esame - che, pure, tende ad affermare che la comunanza spirituale e materiale tra due persone è presupposto per il riconoscimento del risarcimento del danno - si limita a censurare il fatto che il giudice abbia tratto dal certificato anagrafico la prova dell’inesistenza di una vita familiare tra i due; nulla dice, invece, in ordine alle prove ed alle situazioni di fatto in ragione delle quali, invece, si sarebbe dovuto dedurre siffatto genere di convivenza e, dunque, il diritto al risarcimento del danno.
Infondato è anche il secondo motivo (violazione artt. 2043, 2059, 2056, 1223, 1226 c.c. art. 2 Cost.), laddove ci si duole che l’importo risarcitorio liquidato a titolo di danno morale in favore del T. sia “assolutamente incongruo e scandalosamente inadeguato rispetto all’intero quadro delle circostanze venuto al vaglio dei giudici”.
Basti dire in proposito che, è censurabile in sede di legittimità l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito in ordine alla determinazione del danno morale solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno dal medesimo giudice accertate (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186).
Nella specie, la liquidazione è stata nient’affatto simbolica (Euro 60.000) e, per di più, è stata concretamente riferita alla vicenda in esame.
Il terzo motivo lamenta che, benchè sin dall’origine il T. avesse promosso una richiesta risarcitoria onnicomprensiva, il giudice abbia motivato in ordine all’esclusione del danno biologico jure proprio e del danno patrimoniale, ma nulla abbia affermato quanto al danno da rottura del vincolo parentale.
E’ ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela “ex” art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. - senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 cod. pen. in ragione della natura del valore inciso - vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato (cfr. la sentenza pilota, Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).
L’onnicomprensiva richiesta risarcitoria del T. includeva anche siffatta voce di danno, sicchè deve essere cassata la sentenza che in ordine ad essa non ha provveduto. Il giudice del rinvio procederà, dunque, alla liquidazione del danno cd. parentale in favore del T., tenendo però presente quanto già liquidato a titolo di danno morale e l’ulteriore principio (pure ricavabile dal già menzionato precedente) secondo cui il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che ciò implichi, di per se, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poichè, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento.
Altrettanto fondato è il quarto motivo, che censura la sentenza nel punto in cui ha negato al T. il risarcimento del danno patrimoniale nella considerazione che l’unica testimonianza assunta a riguardo non consentiva di ritenere che il figlio potesse fare affidamento sul concreto apporto economico del padre.
L’argomentazione utilizzata dal giudice per negare al T. il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per la morte del padre è viziata sia sotto il profilo logico, sia sotto quello giuridico.
Essa contraddice il diritto stesso del figlio a conseguire dal padre le somme necessarie al proprio mantenimento, all’educazione ed all’istruzione ed alle sue aspettative (valutabili anche presuntivamente) di future elargizioni economiche. Sicchè, rimane del tutto ininfluente la circostanza che il superstite conseguisse o meno provviste economiche dal padre (ciò può semmai influire sul quantum risarcitorio), posto che siffatto sostegno il T. aveva il diritto di conseguire anche coattivamente.
Il giudice del rinvio provvederà, dunque, a liquidare in favore del T. il danno patrimoniale subito a causa della morte del padre, pur ricorrendo a presunzioni che tengano conto della concreta fattispecie esaminata.
Inammissibile è il quinto motivo, attraverso il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza d’appello non abbia riconosciuto il risarcimento jure haereditario del danno biologico sofferto dalla vittima. Si tratta di domanda del tutto autonoma e diversa dalle altre, che non risulta neppure proposta nel giudizio di merito.
In conclusione, respinti i motivi primo, secondo e quinto ed accolti i motivi terzo e quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a questi ultimi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte rigetta i motivi primo, secondo, e quinto, accoglie i motivi terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008

Nel caso in cui un genitore non impedisce all’altro genitore di abusare sessualmente delle figlie è penalmente responsabile del reato di violenza sessuale aggravata e continuata in quanto la funzione di “garanzia” verso i figli attribuita ai genitori dall’art. 147 c.c. comporta l’obbligo di tutelare la vita, l’incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari ponendo in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa. continua a leggere…
Con la novella del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 art. 6, conv. nella L. 1° agosto 2003, n. 214, la quale ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine alla contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 del Codice della strada, la Suprema Corte, con la recente sentenza
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 15-01-2008) 23-09-2008, n. 36476, ha ulteriormente chiarito che deve ritenersi sussistente la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 187 del Codice della strada e non quella del Giudice di Pace.
Per chi avesse in mente di passare il prossimo fine settimana a Londra, non può mancare stavolta di visitare Science Museum
Il Museo delle Scienze di South Kensington, infatti, ha recentemente installato The Arcstream AV, un’affascinante immagine interattiva che riproduce fedelmente l’azione di camminare su uno specchio d’acqua; pesci, onde, alghe e fiori che si spostano al nostro passaggio.
Utilizzando uno schermo luminoso 1024 x 768 l’immagine è riprodotta sul pavimento che, grazie a dei sensori, interagisce con i visitatori.
Una signora instaura una stabile relazione affettiva col proprio compagno tanto da accettare di andare a vivere presso l’abitazione di proprietà di quest’ultimo.
Dopo alcuni anni, purtroppo, il rapporto di convivenza entra in crisi ed il compagno invita la Signora a lasciare l’immobile.
La coabitazione, invero, continuerà per altro tempo ancora fino a quando il compagno si rivolge al Giudice per la riconsegna dell’immobile.
Interessante la decisione del Tribunale di Bologna del 14.05.2008, il quale con lettura costituzionalmente orientata delle convivenza more uxorio, afferma che tale convivenza realizza un legame solidaristico-affettivo che in via ordinaria dà luogo a prestazioni di assistenza di tipo coniugale e rileva anche nei confronti dei terzi qualora per durata, solidità e continuità sia in tutto assimilabile al rapporto di coniugio

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