Archive for ◊ settembre, 2008 ◊

• lunedì, settembre 29th, 2008

riconciliazioneI coniugi separati che per necessità o convenienza tornano per un periodo a vivere insieme, si devono considerare conciliati.

La ripresa della coabitazione, rappresenta un elemento esteriore e obiettivo che ha valenza probatoria circa la dimostrazione dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi.

Il giudice del merito, deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi.

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• domenica, settembre 28th, 2008

















Grande come una Smart, ma con cinque porte e omologata per cinque persone, aria condizionata di serie
















E’ la Tata “Nano” la novità 2008, la monovolume che arriverà in Europa e presto anche in Italia.

Secondo indiscrezioni ci sarà anche una versione deluxe al costo di circa 5.000 euro

 

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• venerdì, settembre 26th, 2008
telepassParticolare clamore ha suscitato la recente decisione della Suprema Corte - Cass. pen. Sez. II, (ud. 22-05-2008) 08-09-2008, n. 34836 - la quale ha confermato la sentenza di condanna per il reato di “truffa continuata” emessa dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di un automobilista il quale, in numerose occasioni, riusciva ad evitare di pagare il pedaggio autostradale, accodandosi a vettura munita di “telepass” nell’apposita corsia riservata, riuscendo a passare anch’egli prima che la sbarra si richiudesse.

In questo caso, quindi, è stato ravvisato il delitto di “truffa aggravata”, condannato l’imputato a sette mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della Società Autostrade e negando, addirittura, di riconoscere sussistente l’attenuante della modesta entità del danno economico patito dalla vittima.

Eppure.
• martedì, settembre 23rd, 2008

sospensione_patenteIn caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, poi dichiarato illegittimo, non è ammissibile il risarcimento del danno esistenziale, in quanto si è in presenza di un atto dovuto della pubblica amministrazione, assunto con le garanzie accordate al presunto trasgressore.E’, invece, ammissibile il risarcimento del danno patrimoniale, effettivamente riportato dall’utente, ma tale danno non può ritenersi sussistente per presunzioni. continua a leggere…

• domenica, settembre 21st, 2008

boscoLe donazioni continue e regolari del nonno in favore dei nipoti della famiglia del figlio, contribuendo a determinare un più alto tenore di vita familiare rispetto a quello che i coniugi da soli potrebbero assicurarsi, devono essere sempre considerate quale presupposto indefettibile per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, e ciò al fine di assicurare il medesimo tenore di vita dell’ex coniuge una volta separato.

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• sabato, settembre 20th, 2008








Il 23 settembre 2008 sarà il giorno tanto atteso.

T-Mobile ha annunciato la commercializzazione del primo cellulare che utilizzerà il sistema operativo sviluppato da Google, Android, costerà intorno ai 199 dollari.

Il telefono sarà realizzato dalla taiwanese HTC




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• martedì, settembre 16th, 2008

lavoroDa quando decorre l’estinzione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne avviato ad una attività lavorativa ancorché preceduta da un periodo di prova?

Dall’inizio del periodo di assunzione in prova.

Questo in estrema sintesi il recente arresto della Corte di Cassazione civile Sez. I che nella sentenza n. 21773 del 28.08.2008, secondo un ragionamento da me condiviso, correttamente individua la cessazione dell’obbligo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne dall’assunzione in prova e precisamente “il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l’acquisto della autonomia economica”.
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• sabato, settembre 13th, 2008

fioriE’ ormai nota la recente decisione della Suprema Corte - Cass. civ. Sez. II, 29 agosto 2008, n. 21816 – con la quale è stato accolto il ricorso di una automobilista romana che era stata multata per essere passata con il semaforo rosso (dal verbale di contravvenzione dei vigili urbani) la quale aveva chiesto, nel procedimento avanti al Giudice di Pace di Roma al fine di confutare quanto riportato nel verbale di contravvenzione, la prova testimoniale di alcune persone presenti sul posto e che potevano riferire sulla reale dinamica dei fatti, prova non ammessa dal Giudice romano sulla convinzione (errata) che il verbale di accertamento di una violazione al Codice della strada stilato dai vigili urbani, fa sempre e comunque piena prova fino a querela di falso.

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• mercoledì, settembre 10th, 2008








Al CERN hanno attivato il Large Hadron Collider (LHC) il nuovo acceleratore destinato ad entrare (si spera) nella storia perché tenterà di riprodurre le condizioni del Big Bang e dunque studiare nuove particelle previste fino ad oggi solo empiricamente

La diretta è visionabile direttamente alla web cast del CERN di Ginevra oppure una ampia sintesi sul canale 872 di SKY

 

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• martedì, settembre 09th, 2008








I rumors della rete sono diventati realtà

Dopo le lunghe fatiche  a cui ci ha costretto l’iPhone, un nuovo gadget ci angustierà per Natale.

La parola “magica” è ANDROID

Gioiellino lanciato da Google in persona, il nuovo smartphone avrà la ormai “classica” tastiera qwerty, un’interfaccia grafica multi-touch avanzata grazie al grande numero di applicazioni presenti nella piattaforma ANDROID (software open source).

La stretta collaborazione tre Google ed HTC porterà all’uscita del primo cellulare basato su Android prima (forse) della fine dell’anno, probabilmente in ottobre in tempo per le festività natalizie (alcuni siti riportano addirittura come data di prevendita il 17 settembre).

Devo dire il mio interesse, più che essere rivolto alle prestazione, stavolta è verso un prodotto creato e dunque commercializzato con software open source, quindi un software non proprietario ma aperto a chiunque voglia apportare modifiche ovvero miglioramenti senza dover acquistare nessuna licenza o ledere il diritto di autore.

Se tutto ciò avrà un senso, lo smartphone dovrà avere un prezzo decisamente più basso rispetto all’alternativa più autorevole dell’Apple iPhone e non essere vincolato nella vendita al gestore telefonico come avviene invece oggi per il telefono della Mela.

Infine la piattaforma Android avrà anche il proprio Android Market, dove gli sviluppatori potranno pubblicare le proprie applicazioni e gli utenti scaricarle. Differenza sostanziale rispetto all’App Store è che Google non controllerà le applicazioni presenti e non vi sarà alcuna restrizione.

Una sorta di youtube del software per cellulari con base ANDROID

 

Il video forse è un po’ lungo: sei minuti circa per raccontarne le caratteristiche  

 

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• lunedì, settembre 08th, 2008

genitoreVa, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo cui l’obbligo, penalmente sanzionato, di corrispondere i mezzi vitali permane finchè lo “status” dell’avente diritto non muti a seguito di sentenza passata in giudicato, in quanto si tratta di obbligazione ex lege a tutela dell’interesse primario del familiare in stato di bisogno, rafforzata dalla procedibilità d’ufficio. Ne consegue che l’eventuale controversia sul vincolo parentale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all’accertamento degli obblighi in questione e non legittima la sospensione del relativo procedimento penale (Sez. 6^, 13 luglio 2005, dep. 11 novembre 2005, n. 41018).

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 14-04-2008) 03-07-2008, n. 27051

Dopo la separazione, un padre viene a conoscenza che quello che credeva essere suo figlio invero non lo era.

Gravato dell’obbligo di mantenimento nei confronti del minore, decide di interrompere il versamento mensile.

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• domenica, settembre 07th, 2008








La recente decisione della Suprema Corte - Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 28/07/2008, n. 31448 – torna a ribadire un orientamento maggiormente rigoroso prospettando l’ipotesi di furto consumato(Cass. pen. Sez. IV, 11/12/2002, n. 4824), rispetto a quello prevalentemente sostenuto dalla giurisprudenza di merito, secondo cui non può affermarsi che l’autore del furto abbia realizzato anche l’impossessamento del veicolo sottratto, allorquando il proprietario dell’auto munita di antifurto satellitare è in grado di conoscere, in ogni momento, dove l’auto si trovi, grazie, appunto, al sistema di rilevamento satellitare

 

Di diverso avviso è stata la Cassazione.

Secondo la Corte, infatti, decisivo è il rilievo che nel momento della sottrazione e del conseguente allontanamento con la res furtiva il soggetto attivo del reato instaura una relazione diretta con il bene, al di fuori della sfera di controllo dell’offeso, a prescindere dalla possibilità di recupero, che costituirà un reimpossessamento.

Né il c.d. antifurto satellitare consente un costante ed ininterrotto controllo del bene, che potrebbe far ipotizzare la permanenza del rapporto reale.

La Corte ha messo in luce le peculiarità di funzionamento del cd. sistema satellitare - congegnato in modo che il segnale, recepito presso la sede centrale del sistema Viasat in Roma, viene attivato e rilevato in relazione ad una determinata auto solo su richiesta - per affermare che dal momento in cui il soggetto attivo del reato si allontana dalla sfera di controllo materiale del detentore fino all’attivazione della rilevazione su richiesta conseguente al fatto, il bene sottratto non può dirsi neanche rientrante nella sfera di un controllo giuridico, che ben potrebbe esser esercitato a mezzo di un soggetto diverso dal detentore: è dunque evidente che il rapporto tra detentore e bene s’interrompe, che non ha luogo una costante vigilanza durante le fasi dell’azione illecita, sì che il successivo rilevamento satellitare ha una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera del titolare.

La successiva conoscenza del luogo in cui si trova il bene sottratto, quindi, non incide sulla consumazione del furto. Conclusivamente, la Corte ha affermato che si è ormai varcata la soglia del tentativo “allorché la cosa esce dalla sfera materiale e giuridica del soggetto passivo, pur se, a seguito di successiva azione, del tutto equiparabile a quella delle forze dell’ordine, sia pur con avanzatissima tecnologia, si possa essere in grado di recuperare la cosa

 
 
 

Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 28/07/2008, n. 31448
Svolgimento del processo

 







1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di R.A., alle pene di mesi sei di reclusione ed Euro 180,00, di multa, per il reato di furto. L’antifurto satellitare aveva consentito di localizzare l’escavatore sottratto ad R.A..

Alla guida del mezzo era stato trovato l’imputato, il quale aveva ammesso di averlo "rubato su commissione".

La Corte territoriale, condividendo la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, affermava che il furto era da considerarsi consumato, non semplicemente tentato.

L’imputato si era, invero, ormai impossessato del mezzo e l’immediata attivazione dell’antifurto aveva soltanto consentito di localizzarlo, quando ormai era uscito dalla sfera di vigilanza e di controllo del proprietario.

2. Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento.

Deduce l’erronea applicazione degli artt. 56 e 624 c.p., ribadendo che il reato non aveva oltrepassato lo stadio del tentativo.

Sostiene in proposito che il sistema di antifurto satellitare operante sull’escavatore avrebbe consentito al proprietario di continuare ad esercitare la vigilanza sulla res, atteso che, scattato l’allarme, l’operatore VIASAT aveva subito localizzato il mezzo.


Motivi della decisione
 

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il reato di furto è, invero, consumato, come d’altra parte questa Corte ha già avuto modo di affermare in una vicenda analoga (cfr.

Cass. 4^ 11 dicembre 2002, p.m. in c. Talal Ali, RV 223484) . 3.1. Il delitto di furto si consuma nel momento in cui l’agente, dopo avere sottratto la cosa, ne consegue la disponibilità autonoma al di fuori della sorveglianza dell’avente diritto.

Non è, di riflesso, da ritenersi consumato quante volte l’avente diritto sorvegli le fasi dell’azione furtiva, sempre che possa interromperla in ogni momento, atteso che, in tal caso, la cosa non è ancora uscita dalla sua sfera di vigilanza.

3.2. Nel caso in esame, è dunque decisivo il rilievo che, nel momento della sottrazione e del conseguente allontanamento con la res furtiva, il soggetto attivo del reato avesse instaurato una relazione diretta con il bene, al di fuori della sfera di controllo dell’avente diritto, benchè oggetto della sottrazione fosse un veicolo munito di sistema di antifurto satellitare.

Tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli.

Il sistema satellitare è congegnato, invero, in modo tale che la segnalazione sia recepita dalla "centrale servizi".

La centrale, peraltro, non segue permanentemente gli spostamenti di tutti i veicoli dotati del sistema.

In altre parole, il sistema non assicura una costante vigilanza durante l’intera fase dell’azione illecita.

La possibilità di individuare il veicolo e di rilevarne gli spostamenti è, infatti, correlata ad una richiesta dell’interessato alla centrale servizi, cosicchè la successiva localizzazione attiva la possibilità di "recupero" di un bene ormai uscito dalla sfera di controllo del possessore.

4. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00, (mille/00).


P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, (mille/00).

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2008

 

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