Archive for ◊ luglio, 2008 ◊

• martedì, luglio 29th, 2008

Stante il disposto contenuto nella norma di cui all’art. 615 bis c.p. il quale si prefigge di tutelare la riservatezza della vita individuale contro le interferenze illecite, sempre che tali interferenze provengano da terzi rimasti estranei, deve essere esclusa la possibilità di rilevare interferenza nella propria vita privata, la quale sia penalmente rilevante, da parte della persona ammessa a farvi parte sia pure estemporaneamente in condizione di reciprocità.

• domenica, luglio 27th, 2008

La circostanza che l’ex coniuge - titolare dell’assegno di divorzio – abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, non è idonea ad escludere automaticamente il diritto all’assegno; tale convivenza incide solo sulla misura dell’assegno qualora venga fornita la prova, da parte dell’obbligato, che la convivenza stessa, benchè non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, sia in grado di influire in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.

Sull’argomento puoi leggere anche i seguenti articoli:

Cass. civ. Sez. I, 07-07-2008, n. 18593

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 892/03 del 28 ottobre 2003 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da M.S. avverso la sentenza in data 6 giugno 2001, con la quale il Tribunale di Lanciano aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dallo stesso M. con C.R. e, per quel che interessa in questa sede, attribuito in favore della C. un assegno di divorzio di L. 150.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, posto a carico del M..

2. A fondamento della decisione, la Corte di merito - premesso che l’unica questione sottoposta al suo esame concerneva l’attribuzione dell’assegno di divorzio, contestata dall’appellante M. - rilevava che questi non aveva provato che la convivenza more uxorio della C. con persona provvista di reddito da pensione, di alloggio popolare e di potenziale capacità lavorativa, in ragione dell’età (42 anni) e delle buon condizioni fisiche, avesse in concreto comportato alcun apprezzabile beneficio reddituale alla stessa C., attese anche la non dimostrata stabilità di tale convivenza, la fruizione da parte del convivente, invalido, di una pensione di poco superiore a L. un milione, la non dimostrata capacità lavorativa della C. e l’assegnazione della casa coniugale all’appellante, a cui carico non potevano essere posti i figli ormai maggiorenni e in condizioni di autonoma sistemazione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M., sulla base di un motivo. La C. non ha svolto difese.


Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il M. - denunciando erronea e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 898 del 1970, art. 5, e art. 116 c.p.c., - censura la sentenza impugnata, deducendo che:

1.1. la Corte territoriale non ha dato rilevanza alla pacifica circostanza che la C. convive more uxorio con persona che è titolare di pensione e di alloggio popolare, traendo da detta convivenza benefici reddituali, ed ha dubitato della stabilità di detta convivenza, ritenendo erroneamente che l’onere della prova sia in ordine ai benefici economici che sulla stabilità della convivenza gravasse sul M.; in ogni caso nella specie la prova della convivenza, della sua stabilità e del vantaggio economico che la C. ne ha tratto è emersa dall’interrogatorio formale della stessa C. e dalle prove testimoniali assunte;

1.1.1. la Corte di merito non ha inoltre tenuto conto che la C., di giovane età e idonea a svolgere attività lavorativa, ha deliberatamente scelto di non lavorare e non ha provato di essere iscritta all’ufficio di collocamento o di aver cercato lavoro, anche in relazione a quelle attività per le quali non è richiesta una specifica professionalità e le possibilità di assunzione sono più agevoli.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo un orientamento più volte espresso da questa Corte e che il collegio condivide e intende in questa sede confermare, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, influendo tale convivenza solo sulla misura dell’assegno, ove si dia la prova da parte dell’ex coniuge onerato che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza (Cass. 2006/24056. In senso conforme, cfr. Cass. 2006/1179; 2006/1546).

La Corte di appello - avendo affermato che la tesi dell’appellante, secondo cui la convivenza more uxorio della C. avrebbe avuto carattere di stabilità, comportando in concreto per l’appellata un apprezzabile beneficio economico, soprattutto in termini di incremento di reddito, è rimasta del tutto carente di prova e risulta anzi smentita dalla circostanza che il convivente della C., invalido, dispone “di un modestissimo reddito da pensione di poco superiore a L. 1 milione” - si è uniformata al principio sopra enunciato e resiste pertanto alla infondata censura del ricorrente.

2.1. Non sussiste neppure il vizio di motivazione dedotto dal M., in quanto la Corte di merito, sulla base di esaurienti argomentazioni, prive di vizi logici e confortate da puntuali richiami a specifiche risultanze processuali, ha precisato che «l’assegno assolutamente modesto stabilito dal primo giudice in un’ottica di mera sussistenza» trova giustificazione anche nella carente potenzialità lavorativa della donna, di cui non consta alcuna specifica professionalità nè il concreto svolgimento di attività lavorativa stabilmente remunerata, e nella migliore situazione economica del M. che risulta assegnatario della casa coniugale e non è gravato dall’obbligo di mantenimento dei figli, che risultano fruire di autonoma sistemazione, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante.

Le ulteriori doglianze del ricorrente costituiscono censure di merito, con le quali il M. ha inteso contrapporre all’accertamento dei fatti di causa compiuto dal giudice di appello una diversa ricostruzione dei fatti medesimi e una differente interpretazione delle risultanze processuali, così inammissibilmente mirando alla revisione da parte della Corte di legittimità delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass. 2000/5806; 2003/17651; 2004/15675).

Trova applicazione nella specie il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 2003/12467), o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 2001/7476), o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. 2007/7972; 2007/13954), spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 2001/4667; 2003/10330; 2003/11918).

3. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008

• mercoledì, luglio 23rd, 2008

Da alcuni anni a questa parte si assiste con maggiore frequenza, a domande giudiziali di separazione nelle quali, oltre alle classiche scambievoli accuse e rivendicazioni di obbligo di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, addebito, etc., almeno uno dei ricorrenti sollecita l’intervento del giudice affinché esamini e si pronunci sulla posizione giuridica del figlio maggiorenne non economicamente indipendente convivente con l’altro coniuge, se abbia ancora diritto o meno all’assegno di mantenimento, e se si in che misura, qualora il mancato o ritardato ingresso nel mondo del lavoro del giovane, sia attribuibile alla volontà dello stesso.

• martedì, luglio 22nd, 2008

ciclomotoreUn ciclomotore viaggia spensierato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.

L’ausiliare del traffico decide di non procedere alla contestazione immediata, sostenendo nel relativo verbale, la primaria esigenza di non arrecare intralcio al servizio pubblico di trasporto.

Diciamolo chiaro: la motivazione è la solita standardizzata, fotocopia di altri verbali, del tutto insufficiente e generica a spiegare le reali ragioni per cui non si è proceduto alla contestazione immediata.

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• martedì, luglio 15th, 2008

La recente decisione della Corte di Cassazione Sez. I, 23-05-2008 n. 13431, ha approfondito il tema dell’addebitabilità della separazione facendo finalmente chiarezza, che non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità.

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• lunedì, luglio 14th, 2008

E finalmente Danilo Giuffrida ha avuto giustizia.

Condannati i ministeri della Difesa e dei Trasporti al risarcimento del danno quantificato forfettariamente in euro centomila, oltre ad euro diecimila per spese legali.

Questa foto ha fatto il giro del mondo, tanto era surreale la vicenda nella quale era stato coinvolto il giovane catanese.

Il 19 settembre 2001 a Giuseppe Giuffrida gli venne sospesa la patente di guida in quanto, avendo dichiarato alcuni mesi prima, durante la visita militare di leva, di essere omosessuale, per tutta risposta l’ospedale militare di Augusta avvertì la motorizzazione civile dell’accaduto, dichiarando che il ragazzo non era in possesso dei “requisiti psicofisici richiesti”.

 

« Diagnosi: disturbo dell’identità sessuale»

 

Su tale segnalazione, la motorizzazione provvide a sospendere la patente.

 

Soltanto nel dicembre 2005 il Tar siciliano a cui si era rivolto il Giuffrida, annullò il provvedimento della motorizzazione ma condannando soltanto il ministero dei Trasporti al pagamento delle spese processuali.

 

Con la decisione di luglio 2008, la V sezione del Tribunale di Catania condanando i due ministeri ha così motivato  "I comportamenti tenuti dalle due amministrazioni appaiono in evidente discriminazione sessuale del Giuffrida e in evidente dispregio dei principi costituzionali" e ancora "I comportamenti dei due ministeri" avrebbero "cagionato un grave danno al Giuffrida costituito dalla grave sofferenza morale cagionata dall’umiliante discriminazione subita". "Il comportamento delle due amministrazioni - scrive il giudice nella sentenza - ha gravemente offeso ed oltraggiato la personalità del Giuffrida in uno dei suoi aspetti più sensibili ed ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato percepito come vessatorio nell’esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno".

 

I titolari pro tempore dei ministeri della Difesa e dei Trasporti sono stati dunque condannati, noi tutti cittadini che paghiamo le tasse pagheremo il risarcimento del danno, ma gli autori materiali di quella diagnosi, i medici militari che hanno redatto un referto siffatto, sono ancora lì al loro posto ?  

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• domenica, luglio 13th, 2008

Eccoli per le vie di Roma

L’era del’Iphone è iniziata

 

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• venerdì, luglio 11th, 2008

























Mezza giornata di ferie WOW

























Distrattamente tante cose da fare; improvvisamente una pagina web attira la mia attenzione: campeggia sulla schermata del mio computer … CAPWARE

CAPWARE ?

 











Capware tecnologia per la cultura.

La software house napoletana Capware ha creato il MAV acronimo di Museo Archeologico Virtuale


Nella didascalia leggo:


L’uso della tecnologia più innovativa è imponente:computer, laser, realtà virtuale, scanner, ologrammi, schermi tridimensionali. Ma discreto e perfettamente integrato alla rappresentazione: i monitor diventano pozze d’acqua, lastre metalliche, lanterne magiche o specchiere ossidate dal tempo, i suoni e le voci arriveranno direttamente al visitatore senza accavallarsi nelle loro diversità,il freddo e il caldo, gli odori intensi,accompagneranno il viaggio aumentandone la suggestione. All’interno del museo un sofisticato sistema di comunicazione guida i singoli visitatori parlando o inviando informazioni e approfondimenti nella loro lingua e secondo i loro interessi.


Il museo è una realtà virtuale, si cammina dentro l’antica Pompei, Ercolano, la Villa dei Papiri prima dell’eruzione del 79 a.c., addirittura in mezzo alla gente del mercato, persone virtuali, che cambiano i loro discorsi al passare dei visitatori.


Pixel di cultura e tecnologia, il museo merita propria una visita.

 

 

 

• lunedì, luglio 07th, 2008

verbale-1850Veicolo sottoposto a sequestro: chi si pone alla guida non commette reato

Il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo a sensi dell’art. 213 C.d.S.

Il custode, tuttavia, utilizzava ugualmente la vettura per la viabilità.

Il Tribunale di Napoli assolveva l’imputato (il custode del veicolo) dal reato ex art. 334 c.p. in tema di “sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”, in quanto la sanzione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., spiega il giudice partenopeo, racchiude tutta la disciplina del sequestro in materia di violazione della circolazione stradale.

Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napol.

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• giovedì, luglio 03rd, 2008

Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, può determinare in alcune circostanze il più grave reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. anziché il più lieve reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.

Nè miglior sorte ha il terzo motivo di impugnazione, laddove si lamenta il deciso assorbimento del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in quello di maltrattamenti, senza alcuna motivazione, nonostante la presenza di un puntuale motivo (pag. 7 ricorso). Orbene, nell’ultima parte dell’articolazione sub 4 della prima sentenza (cui i giudici distrettuali hanno fatto puntuale riferimento) è proprio chiarito, in modo esplicito e con motivazione che per la sua logicità si sottrae al controllo della Suprema Corte, che “nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. vanno ritenuti assorbiti tutti i fatti accertati in danno della Parerti, compresa la circostanza che l’imputato ha versato solo in parte e comunque con ritardo quanto dovuto per il mantenimento della figlia e tale fatto, non integrante l’ipotesi dell’art. 570 c.p. (non essendo stato ritenuto pienamente provato che alla beneficiaria siano mancati i mezzi di sussistenza), è stato comunque correttamente utilizzato come ulteriore significativa espressione dell’atteggiamento abituale di prevaricazione tenuto dal S. nei confronti della ex moglie.

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• martedì, luglio 01st, 2008

ordinanzaLa polizia municipale di Palermo accertava la guida senza patente categoria A del motoveicolo.

Il Prefetto notificava l’ordinanza-ingiunzione al trasgressore con la quale gli veniva intimato il pagamento di euro 2.176,61; la notificava, tuttavia, avveniva oltre il novantesimo giorno.

Alla luce dell’indirizzo di questa Corte - cui il Collegio ritiene di dare continuità - secondo il quale, nell’ipotesi di violazione del codice della strada per la quale non sia consentito il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (ciò che avviene, appunto, per la violazione dell’art. 116 C.d.S. che ci occupa), il verbale di accertamento non costituisce in nessun caso titolo esecutivo e il prefetto è tenuto ad emettere l’ordinanza ingiunzione nel termine, applicato analogicamente, previsto dall’art. 204 C.d.S., decorrente dalla scadenza del termine per proporre il ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 203 C.d.S. (Cass. 3715/2003, 21361/2005, 22120/2006).

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