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• mercoledì, maggio 28th, 2008

Proprio ieri ne stavamo parlando.

Confermato l’orientamento secondo cui, in caso di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro, troverà applicazione soltanto la pena meno grave ex art. 186 comma 2 lett. a) C.d.S.

Non solo.

Per verificare le ipotesi più gravi previste dall’art. 186 C.d.S. è necessario l’ accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.

Cass. pen. Sez. IV, 11-04-2008, n. 19486

Relativamente alla fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice ben può formare il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, in forza dei principi generali in materia di prova e ciò in particolare, allorché il guidatore si rifiuti di sottoporsi a detti esami. In tal caso gli agenti verbalizzanti devono indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen., le circostanze sintomatiche (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) dell’esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. La possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. Strad.), imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bergamo chiedeva l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di S. R., per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e per rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro (fatto avvenuto il 18.4.2007).

Il GIP non accoglieva la richiesta, ma pronunciava sentenza, in data 31.8.2007, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. di proscioglimento con la formula “il fatto non sussiste” per il reato ex art. 186 C.d.S., commi 2 e 6, e con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” per la fattispecie di rifiuto all’esecuzione degli accertamenti. Rilevava il Giudice che il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 aveva depenalizzato il fatto di rifiuto; altresì, il nuovo testo dell’art. 186 C.d.S., richiedeva uno specifico accertamento tecnico del valore del tasso alcolemico, con pene progressivamente in aumento in relazione al maggiore valore riscontrato; per cui, doveva ritenersi esclusa la configurabilità del reato nel caso di mancanza di detto accertamento, come avvenuto nella fattispecie.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione contestando l’interpretazione adottata dal GIP, intesa ad escludere l’accertamento dello stato di ebbrezza del guidatore in base ad elementi sintomatici esterni, essendo la sanzione penale, ora stabilita dal legislatore, collegata a precisi livelli alcolemici.

3. Il Procuratore presso la Corte di Cassazione chiedeva l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento con rinvio della sentenza.

L’imputato presentava memoria instando per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso va accolto perchè fondato.

Si osserva che il precetto penale cui fa riferimento l’art. 186 C.d.S., è riportato al primo comma di detto articolo nel senso che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sotto la formulazione dell’articolo precedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007 (poi, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160) riteneva che il dato sintomatico esterno (alito vinoso, alterazione della deambulazione, eloquio sconnesso ed altro) era, comunque, idoneo a comprovare lo stato di ebbrezza. D’altro canto, il nuovo testo legislativo non esclude di per sè che il Giudice formi il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti, a prescindere dall’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol contenuto nel sangue, ai sensi dei principi generali in materia di prova (v. art. 187 c.p.p. e segg.; in specie l’art. 192 c.p.p.).

Ciò appare possibile, in particolare, allorchè il guidatore si rifiuta di sottoporsi a detti esami, nel qual caso la norma regolamentare tuttora in vigore (art. 379 c.p.p.) impone agli agenti verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza desumibili dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

Del resto, una diversa interpretazione determinerebbe un “vulnus” essenziale al sistema di repressione e controllo disposto da legislatore a fronte del grave fenomeno della guida in stato di alterazione per l’uso di alcol, comportante sempre maggiori situazioni di pericolo per gli utenti della circolazione stradale;

difatti, nel caso di rifiuto del soggetto di sottoporsi al test, la sua condotta non sarebbe in alcun modo penalmente sanzionabile.

Deve solo aggiungersi che la possibilità per il Giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatoli va circoscritta alla fattispecie meno grave, quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), imponendosi per le ipotesi più gravi l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2008 Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008

• martedì, maggio 27th, 2008

Fino ad oggi, per effetto delle modifiche apportate all’186 C.d.S., dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, il rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico, era punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2500,00 a Euro 10.000,00.

Col nuovo pacchetto sicurezza, decreto legge approvato dal CdM il 21.05.2008, questa ipotesi è stata decisamente inasprita, prevedendo difatti ora l’arresto: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)» dell’art. 186 C.d.S.

Ammesso che il D.L. verrà convertito in legge e senza modifiche, cosa accade - o meglio, cosa accadeva, fino a ieri - a colui che si sottrae al test dell’etilometro ?

La recente decisione della suprema Corte di Cassazione pen. Sez. IV, (ud. 24-04-2008) 30.04.2008, n. 17566, offre una lettura rigorosa del principio del favor rei.

Il mancato accertamento del tasso alcolemico non ostacola la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, ma avendo il decreto Bianchi (D.L. 117/2007) introdotto sanzioni diverse in ragione del tasso alcolemico accertato, l’impossibilità di una tale verifica comporta, in virtù del principio del favor rei, l’applicazione delle misure previste per l’ipotesi più lieve.

Cassazione pen. Sez. IV, (ud. 24-04-2008) 30-04-2008, n. 17566

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22/6/2005 il Tribunale in composizione monocratica di Brescia applicava, su concorde richiesta delle parti, a S. S. la pena di Euro 775,00 di ammenda, di cui Euro 532,00 in sostituzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53, di giorni 14 di arresto, per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 e per la contravvenzione prevista dal comma 6 del medesimo art. 186, commessi il (OMISSIS). Il giudice ravvisata tra i fatti contestati la continuazione, concedeva le attenuanti generiche ed operava la diminuzione per la scelta del rito.

Disponeva pure con la sentenza la sospensione della patente di guida del S. per mesi uno Proponeva ricorso per cassazione il difensore del S. deducendo mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità indicate dall’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

L’esame della doglianza del ricorrente ha permesso a questa corte di rilevare che il fatto al predetto contestato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico, per il quale vi è stata applicazione della pena, non è previsto dalla legge come reato.

Per effetto delle modifiche apportate all’186 detto, dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, il rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico, infatti, è ormai punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2500,00 a Euro 10.000,00.

Trova, pertanto, applicazione il disposto dell’art. 129 c.p.p. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al fatto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, con la eliminazione della relativa pena di giorni sette di arresto ed Euro 100,00 di ammenda applicata a titolo di continuazione con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Copia della sentenza va, pertanto, trasmessa per quanto di competenza in ordine all’illecito amministrativo detto alla Prefettura di Brescia.

L’annullamento senza rinvio va pure disposto in ordine all’altro reato contestato al S..

Il mancato accertamento del tasso alcolemico non è ostativo alla ravvisabilità della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, potendosi questo desumere dagli elementi sintomatici descritti nel verbale di contestazione in atti, al quale il giudicante ha fatto riferimento quando ha escluso la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p..

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, la sanzione da applicare per tale reato è diversa a seconda del valore del tasso alcoolemico.

L’impossibilità di una tale verifica comporta, per il principio del favor rei, che si debba nella specie avere riguardo all’ipotesi prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a) vale a dire a quella riguardante un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro per cui è prevista la pena dell’ammenda da Euro 500,00 a Euro 2000,00.

La pena applicata dell’arresto e dell’ammenda è, quindi, illegale.

Ciò travolge l’accordo intervenuto tra le parti e recepito dal giudice.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione di copia della sentenza alla Prefettura di Brescia. Annulla altresì la sentenza impugnata senza rinvio anche con riferimento al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2008

• lunedì, maggio 26th, 2008

Gli studenti dell’Università Cattolica di Milano, documentano oggi con un video pubblicato su youtube il cantiere edile della CGIL in via Oglio a Milano per la costruzione di una sede sindacale in cui vengono disattese alcune elementari norme per la sicurezza

 

 

Scrive sul Corriere della Sera on-line Rita Querzé che il terreno era della Cgil di Milano da 25 anni. Quando è diventato edificabile, nel 2006, il sindacato lo ha venduto. In cambio non ha ottenuto danaro ma la costruzione di propri uffici sull’ area. Tutta l’operazione sta avvenendo grazie allo stanziamento di oltre un milione di euro da parte della Regione Lombardia.

 

Le reazioni sindacali sono state tutte del medesimo tenore: la colpa non è nostra, le sicurezze ci sono ma sono i singoli operai che non le rispettano.

 
Curioso.
 

Queste stesse vicende, quando capitano ai privati, hanno diversa conclusione: il committente e l’appaltatore sono entrambi chiamati a rispondere delle conseguenze, anche penali, che gli vengono attribuite.

Al giudice del dibattimento, poco importa – per non dire nulla - se l’imprenditore abbia posto in essere tutte le sicurezze del caso, poiché se il singolo operaio non indossa il caschetto oppure non ha le imbracature, il responsabile è sempre e soltanto lo stesso imprenditore.

 

Come andrà a finire questa storia ?

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• domenica, maggio 25th, 2008

Aggredire per puro divertimento i propri compagni, anche moralmente in modo arrogante e per schiacciarne la propria personalità, è un reato aggravato dai futili motivi.

La recente decisione della Corte di Cassazione pen. Sez. V, (ud. 20-03-2008) del 09.05.2008 n. 19070, è tornata con estrema chiarezza ad affermare che i ragazzi colpevoli di queste violenze, vanno incontro a condanne severe.

• domenica, maggio 18th, 2008

Un semplice software gratuito, scaricabile da chiunque dal sito dell’Ufficio informatico del Tribunale di Palermo, permette di calcolare l’importo dell’assegno di mantenimento.

Rappresenta certamente un utile parametro di riferimento da utilizzare di volta in volta al proprio caso concreto.

Come si legge nella nota illustrativa della pagina web, i criteri utilizzati dal software per calcolare l’importo, sono il frutto, oltre che dei propri dati personali immessi, della normativa vigente e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in tema di separazione e divorzio.

Il software di calcolo è un programma elaborato in applicazione dei criteri di massima impiegati dal Tribunale di Palermo – sez. I civile, per la determinazione della misura degli assegni di mantenimento nei giudizi di separazione e di divorzio, sulla base della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti del settore.

Tale strumento ha lo scopo di consentire all’utenza la conoscenza e la diretta applicazione di criteri di giudizio generali ed astratti che, tuttavia, dovendo essere calati in realtà processuali estremamente differenti tra loro, possono trovare deroga in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

I criteri di calcolo applicati, pertanto, per la loro natura, e per la particolare tipologia del contenzioso cui si applicano, non possono assumere alcun valore vincolante né per le parti né per l’Autorità Giudiziaria, ma assumono il valore di un mero parametro di riferimento, da confrontare con le specificità del caso concreto.

I risultati forniti dal programma risentono, inoltre, in modo determinante delle modalità di inserimento dei dati, comprendendo ampi spazi di discrezionalità dell’operatore, e presuppongono necessariamente il possesso di specifiche competenze professionali.

• mercoledì, maggio 14th, 2008

In caso di furto di autovettura, e ritrovata dai Carabinieri nello stesso giorno ma in condizioni disastrose in conseguenza di incidente stradale occorso al ladro e rivenduta ad un prezzo “poco più che simbolico”, la compagnia assicuratrice è tenuta ad indennizzare l’assicurato di tutti i danni conseguenti al furto, compresi quelli subiti dall’autoveicolo nel periodo di spossessamento, corrispondendo il valore che il veicolo aveva prima del furto, al netto del valore residuo del rottame.

Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 23/04/2008, n. 10596
Svolgimento del processo

La Intercontinentale Ass.ni indennizzò un proprio assicurato per il furto della sua autovettura, avvenuto nell’autorimessa del D. B..

La Winterthur Ass.ni (incorporante dell’Intercontinentale) chiese in rivalsa al D.B. la somma pagata a titolo d’indennizzo al proprio assicurato. Il D.B. versò la somma alla compagnia ma poi agì contro di questa per la ripetizione, sostenendo di aver pagato l’indebito, in quanto la vettura in questione era stata rinvenuta dai Carabinieri poche ore dopo il furto ed immediatamente restituita al proprietario, benchè danneggiata a seguito di un incidente stradale.

Il Tribunale di Milano respinse la domanda, con sentenza poi confermata dalla Corte della stessa città.

Il D.B. propone ricorso per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano a mezzo di tre motivi.

Si difende con controricorso la Aurora Ass.ni, già Winterthur Ass.ni. Ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente - nel censurare la violazione dell’art. 210 c.p.c. ed i vizi della motivazione - sostiene: che il giudice avrebbe errato nel ritenere che la mancata esibizione dei documenti richiesti alla Winterthur (in particolare, la polizza assicurativa) fosse giustificato, dal lungo tempo trascorso e dall’incorporazione della soc. Intercontinentale nella Winterthur;

che, invece, la compagnia avrebbe potuto comunque produrre quei documenti e che “dalla mancata esibizione ne è derivato che oneri e doveri delle parti sono caduti nel nulla”.

Il motivo è inammissibile per difetto di specifica censura. La doglianza, così come formulata, sembra piuttosto diretta a rimproverare la controparte per non aver ottemperato all’ordine d’esibizione. Se, invece, vuoi ritenersi che il ricorrente si dolga del fatto che il giudice non abbia desunto argomenti di prova dal comportamento della compagnia, basta dire che la valutazione della mancata esibizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che in questo caso è stato esercitato con motivazione congrua e logica.

Con il secondo motivo - violazione art. 1884 c.c. e ss., art. 1916 c.c. e ss., art. 2033 c.c., e segg., vizi della motivazione - il ricorrente sostiene che la compagnia non avrebbe dovuto risarcire il danno in quanto l’assicurato aveva riottenuto la vettura lo stesso giorno nel quale era stata rubata.

La questione attiene a circostanze di fatto in relazione alle quali il giudice ha fornito una logica e congrua motivazione, spiegando, in particolare, che è pur vero che il veicolo fu presto ritrovato, ma in condizioni disastrose a seguito di un incidente stradale nel quale era incorso mentre si trovava in possesso del ladro e che, comunque, fu rivenduto ad un prezzo “poco più che simbolico”. Sicchè, la compagnia aveva il dovere di indennizzare tutti i danni conseguenti al furto, compresi quelli subiti dall’autoveicolo nel periodo di spossessamento, corrispondendo il valore che il veicolo aveva prima del furto, al netto del valore residuo del rottame.

Alle stesse considerazioni deve pervenirsi con riguardo al terzo motivo, in quanto nessuna contraddizione può essere rilevata nel ragionamento svolto in sentenza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008

• martedì, maggio 13th, 2008

Gioia e commozione per quella piccola mano che si protende all’esterno.

Dolore e pietà per le vittime

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• martedì, maggio 13th, 2008

Il giudice di pace di Pordenone aveva disatteso le ragioni manifestate dal legale rappresentante della Autoscuola xxxxxx, per non avere ottemperato a norma dell’art. 180 C.d.S., senza giustificazione, all’invito del Prefetto di Pordenone di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona che alla guida del suo autoveicolo si era resa responsabile della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9.

Impugnando il provvedimento del giudice onorario, il legale rappresentante della Autoscuola xxxxxx aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la previsione contenuta nell’art. 126 bis C.d.S. non fosse previsione applicabile al caso di specie, essendo l’Autoscuola società priva di personalità giuridica, mentre la fattispecie legale pone l’obbligo di comunicazione delle generalità del conducente dell’autoveicolo al momento della violazione, soltanto a carico del proprietario persona fisica o persona giuridica.

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• mercoledì, maggio 07th, 2008

Passo con la mia vettura e .. zac.. una bella foto a colori by autovelox

Il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura (oggi si direbbe Ufficio Territoriale del Governo) di Foggia per eccesso di velocità verificata tramite apparecchiatura autovelox.

La vicenda si è trascinata per più di dieci anni, visto che il fatto risale addirittura al 1994 ma alla fine il Giudice di legittimità con la decisione Cass. civ. Sez. II, 30-01-2008, n. 2202 ha definitivamente chiuso la pratica con vittoria delle ragioni dell’automobilista.

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• lunedì, maggio 05th, 2008

Una mamma con il proprio bambino di tre anni ed un gruppo di familiari, si recano tutti insieme nella piscina di uno stabilimento balneare.

Pur presente il bagnino, il bimbo tragicamente affoga.

La mamma è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo a causa della sua negligenza e distrazione per avere omesso, per colpa, di esercitare la necessaria vigilanza sul figlio minore.

La situazione era caratterizzata dalla presenza nello stabilimento balneare di numerosi familiari (il padre era assente), ma la madre aveva acconsentito genericamente che il bambino si accompagnasse al gruppo invece di affidarlo ad una persona specificamente individuata e incaricata della custodia.

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• domenica, maggio 04th, 2008

Domani quando andrete all’IKEA, comprate una casa

Ikea vende case.

E i mobili te li fornisce lei gratuitamente (sembra)

Ikea punta al mercato immobiliare, con deciso cambio di rotta rispetto a quanto accade oggi: prezzi verso il basso - risparmio di spesa di circa il 25% - e dopo aver acquistato la casa Ikea che si preferisce, si riceve un bonus in mobili, ovviamente targati Ikea.

Il progetto BoKlok è una partnership tra la Live Smart @ Home e il colosso Svedese Ikea e si vede; navigando nel sito si nota immediatamente la grafica del “fratello” maggiore Ikea e la tipica filosofia della casa svedese.

BoKlok è un concetto innovativo per l’edilizia abitativa, costruzioni eco-compatibile, casa funzionale e di qualità ad un prezzo capace di garantire a più persone possibili, una confortevole casa. BoKlok significa “vivere intelligenti” e il suo concetto si basa sui reali bisogni e desideri dei clienti

Sarà vero ?

In ogni caso le case sono andate a ruba: prima in Svezia con 2000 unità e più recentemente in Inghilterra con un campione di 90 case.

Prezzi dai 45.000,00 a 150.000,00 euro in base a quello che si ordina.

Case prefabbricate da costruire in un giorno, ampi spazi interni o come si direbbe oggi open-space, eco-compatibile e l’acquirente potrà personalizzare il proprio acquisto sin dall’ordine, dalla costruzione all’arredo, il tutto venduto chiavi in mano.

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