Delicato argomento per le famiglie e non solo, mi rendo conto.
Dopo lunghe oscillazioni giurisprudenziali, si è pronunciato il Giudice delle leggi a Sezioni unite con la decisione Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 05-02-2008, n. 2656.
La scuola può autonomamente decidere se svolgere l’educazione sessuale in classe, indipendentemente dall’eventuale disaccordo della famiglia del minore.
Il papà esercente la potestà genitoriale sul figlio minore W., alunno della quinta classe della scuola elementare di Bronzolo (BZ), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano detto Istituto, la direttrice H.Q.R., l’insegnante H.H.V. e l’intendente scolastico di Bolzano S.W., chiedendo che si dichiarasse che i medesimi non avevano il diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il consenso dei genitori di detto alunno e che quindi si vietasse lo svolgimento di tali lezioni durante l’orario dell’obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione.




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