Archive for ◊ settembre, 2007 ◊

• domenica, settembre 23rd, 2007

Il nome dei figli deve essere scelto soltanto dai genitori e non dallo Stato. Il diritto dei genitori prevale sull’interesse che lo Stato ha ( o possa avere) nel preservare l’identità culturale e linguistica del territorio.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo è tornata ancora una volta a pronunciarsi, censurandolo, sul tentativo di alcuni Stati, come la Finlandia, ad esempio, di applicare una normativa di tipo restrittivo sul diritto di scelta dei genitori dei nomi propri da dare ai propri figli.

Il caso preso in esame, riguardava una famiglia finlandese - caso Johansson contro Finlandia ricorso n. 10163/2002 - nel quale lo Stato aveva impedito alla famiglia Johansson di dare al proprio figlio il nome che quest’ultimi avevono scelto, con la motivazione che tale nome proprio, non era usuale in patria e che pertanto era lontano dalla cultura e tradizioni del paese scandinavo.

La Corte Europea di Strasburgo ha ribadito, invece, la piena libertà dei genitori (il diritto dei genitori) di essere esclusivamente loro i legittimati a dare il nome alla propria prole, condannando lo Stato finlandese per le pratiche fortemente restrittive in tema di diritto di famiglia.

Le autorità nazionali, è stato ribadito, possono intervenire, limitando la libertà di scelta dei genitori, soltanto nel caso in cui si ponga la necessità di tutelare il neonato, nel caso in cui venisse adottato un nome ridicolo, offensivo o comunque capace di arrecare danno al bambino.

Il fatto potrebbe avere quasi dell’inverosimile, eppure due genitori sono stati costretti, per tutelare la propria famiglia, ad adire addirittura la Corte europea.

Non è nuovo il caso in Europa.

Alcuni Paesi europei, nel tentativo di arginare una forte immigrazione, e con particolare riferimento ai così detti matrimoni misti, al fine di preservare il più a lungo possibile la cultura, tradizioni, lingua e costumi sociali, pongono sempre più ostacoli burocratici, come, appunto, il caso del nome da dare ai propri figli.

• venerdì, settembre 21st, 2007

Se avete seguito il mio consiglio di visitare il Musée Jacquemart André - Parigi, allora prima di andare a Murrayfield di Edimburgo per vedere la partitissima Scozia vs Italia per l’accesso ai quarti del campionato del mondo di Rugby, fate un salto al n. 8 di rue Boissy d’Anglas Parigi, perché lì c’è ilBuddha Bar”.

Bar, ristorante e anche compilation musicale.

Eh si perchè il Buddha bar, oltre ad essere un bar all’avanguardia o un ristorante alla moda che dir si voglia, è anche un apprezzato marchio della famosa collana musicale di Lounge & Chill-Out music, musica orientale mixata con preziosismi di jazz e fusion.

Nella sala centrale è situato un imponente Buddha e tanti altri Buddha dorati sono disseminati in ogni parte del locale.

Le sonorità chill out accompagnano lo stile e l’atmosfera inconfondibile di questo locale.

Buon ascolto : - )

• martedì, settembre 18th, 2007

Guida in stato di ebbrezza di una bicicletta ?

Accade anche questo : - )

Il nostro codice della strada trova applicazione anche nei confronti dei velocipedi, pur non avendo quest’ultimi, a differenza di quanto accade in alcuni paesei comunitari, come ad esempio l’Austria, la targa come quella montati sui motorini.

La vicenda riguarda un signore di Bologna, il quale conducendo la sua bicicletta in stato di palese alterazione psicofisica, determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche, rimaneva coinvolto, o meglio, provocava un incidente stradale. Veniva accertato un tasso alcolemico al di sopra di quello consentito dal codice della strada.

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• sabato, settembre 15th, 2007

La taratura dell’apparecchio autovelox, garantisce la corrispondenza originaria dell’apparecchio al modello previsto dalla legge, ed è l’unica operazione che, effettuata con cadenza periodica, è in grado di assicurare la funzionalità dell’apparecchio, accertando la persistente conformità delle misurazioni a campioni metrologici nazionali depositati presso gli enti preposti.

La chiarezza e logicità della motivazione, nella decisione del Giudice di pace Catania, 01-06-2007

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• venerdì, settembre 14th, 2007

La determinazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio può essere rivista, qualora l’ex coniuge conviva con un terzo.

E’ bene chiarire, tuttavia, che il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno medesimo, abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona.



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• martedì, settembre 11th, 2007

Prendetevi una pausa.

Il mondiale di rugby in Francia è ancora lungo e le vie parigine sono tante, molte meritano di essere visitate.

Consiglio di fare una passeggiata al 158 di Boulevard Haussmann, nelle vicinanze de l’Étoile (place Charles de Grulle - métro Saint Philippe du Roule ligne 9, Miromesnil ligne 13 e 9), perché li troverete un magnifico edificio – oggi museo aperto al pubblico – della seconda metà del XIX che ospita la collezione d’arte riunita, tra il 1864 e 1912, dai coniugi Edouard André e Nélie Jacquemart.

Parlo del Musée Jacquemart André.

Di tante guide che ho letto, nessuna mi aveva indicato che trattasi di un museo a misura d’uomo.

Eh già, perché in realtà trattasi di una casa privata, che fino a due secoli fa era vissuta dai due coniugi, e noi oggi la possiamo rivedere così come era.

Molte le opere italiane al suo interno, un intero piano, ma soprattutto, lo stile parigino, l’atmosfera di fine settecento è quella che ti inebria e rapisce la tua attenzione.

Una sfilata di tavolini, console, divani, poltrone, commode scolpiti, intarsiati e dorati, dai maggiori artisti di corte dell’epoca Luigi XV e XVI, lampadari, parafuochi e sovrapporte, tappeti e orologi, miniature, vetri veneziani, maioliche e moltissime porcellane francesi, cinesi e giapponesi arreda le ricchissime sale che la ospita, testimonianza del gusto di un’epoca fastosa.

Una pausa è d’obbligo.

Le Café Jacquemart-André è situato nel grande salone, finemente arredato pur nell’opulenza dello stile Luigi XV.

Buona passeggiata.


• sabato, settembre 08th, 2007

Oggi è il V-Day.

Il V-Day èun giorno di informazione e di partecipazione popolare che si terrà nelle piazze d’Italia, per raccogliere le firme dei cittadini per supportare la proposta di legge popolare che Beppe Grillo ha consegnato in cassazione.

La proposta si articola su tre punti essenziali, tanto semplici quanto importanti:

  • NO AI PARLAMENTARI CONDANNATI. No ai 25 parlamentari condannati
    in Parlamento - Nessun cittadino italiano può candidarsi in Parlamento
    se condannato in via definitiva, o in primo e secondo grado e in attesa
    di giudizio finale.
  • DUE LEGISLATURE. No ai parlamentari di professione da 20 e 30
    anni in Parlamento - Nessun cittadino italiano può essere eletto in
    parlamento per più di due legislature. La regola è valida
    retroattivamente.
  • ELEZIONE DIRETTA. No ai parlamentari scelti dai segretari di
    partito - I candidati al parlamento devono essere votati dai cittadini
    con la preferenza diretta.

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• venerdì, settembre 07th, 2007

Gli avvocati del foro di Rimini dormono sicuramente male.

Il sogno angoscioso di doversi recare presso la cancelleria civile del giudice di pace, è un qualcosa che non è facile da lasciarsi alle spalle.
L’ossessione, quella vera, arriva l’indomani, quando capisci che realmente devi andare.

Oggi è toccato a me

Devo premettere, che l’ansia prodotta da quei luoghi non è dovuta alle persone che ci lavorano, anzi, sono sempre disponibili, ed alcune volte, se sei fortunato, compare perfino un sorriso solare.

Sono le pratiche, i faldoni di incartamenti, le cartelle che traboccano milioni di fogli il vero monstrum

Il mostro, non contento, produce all’ingresso della cancelleria una fila sinusoidale: tante persone tutte assieme messe lì, una devota all’altra a che il primo lasci il posto al successivo e così via via per l’intera giornata.

E avanti un altro.

Oggi è toccato a me, dicevo.

Meraviglia, non c’è il mostro ! Com’è possibile ?
Entro.

Erano tutti lì: avvocati, praticanti, segretarie, collaboratori di studio.

E i cancellieri ?
Carenza di personale, mi dicono, oggi fai da solo.
E allora festa.

Chi prende un fascicolo, chi un faldone intero, chi ha più pratiche aperte sui tavoli dei cancellieri.
Qualche cartella la vedo lì, un po’ ammaccata, fogli persi sui tavoli in cerca di casa, un faldone sbilenco rimesso al suo posto.

E le mie pratiche ? Ah eccole lì, dietro quella pila.
C’è tutto, sono fortunato.
Anzi, no.
C’è qualcosa in più.
Documenti che non mi appartengono, fogli di altre cause.
Il mostro ha colpito ancora !
Lascio quello che è in più nel cassetto del cancelliere.

Meno male che le mie pratiche non hanno “prodotto” qualcosa in meno.

La giornata è finita : - )
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• mercoledì, settembre 05th, 2007


Seconda ed ultima parte parte

Altri giudici di pace hanno sostenuto la necessità della taratura dell’apparecchio autovelox: G.d.P. Teano, 18.12.2000; G.d.P. Rovigo, 23.9.2004; G.d.P. Gonzaga, 9.12.2003; G.d.P. Porretta Terme, 6.12.2004; G.d.P. Taranto, 27.10.2004; Trib. Lodi, 22.5.2000. Tali pronunce hanno sancito l’applicazione della l. n. 273/1991 agli autovelox ed il conseguente obbligo della loro taratura.

E ancora: G.d.P. Ovada, 3.3.2006, Il quale dichiarò nulla la sanzione inflitta per eccesso di velocità rilevato mediante autovelox (nella specie modello 104/C-2) non sottoposto a taratura: non sussistevano sufficienti elementi di prova circa la correttezza e l’attendibilità della misurazione.

Nello stesso senso G.d.P. Lendinara, 22.4.2005, n. 96, e G.d.P. Genova, sez. II, 22.9.2006, anche se in quest’ultimo caso il giudice respinge il ricorso, ma per diversi motivi.

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• martedì, settembre 04th, 2007

Prima parte

In tema di contestazione al regolare funzionamento dell’apparecchio rilevatore della velocità, la circostanza che Polizia Stradale riporti nel verbale la generica affermazione di regolare funzionamento dell’apparecchio medesimo, è da ritenersi del tutto generica e priva di valenza probatoria: in tal senso recente giurisprudenza ha sostenuto che tale affermazione è assolutamente non idonea a fornire la piena prova del perfetto funzionamento dell’apparecchiatura autovelox 104/C-2.

La Cassazione (Cass. n. 8515/2001) ha precisato che la p.a. deve fornire idonea prova e precisa documentazione integrativa se il ricorrente contesta proprio la correttezza dello strumento utilizzato per la rilevazione dell’infrazione

Nel caso affrontato dal Giudice di pace di Messina, 24.11.2005, n. 1345, la Polizia Stradale non depositò né il certificato di omologazione (che poteva riguardare un prototipo della macchina) né alcuna certificazione relativa all’apparecchio misuratore utilizzato nel caso concreto (del quale risultava solo la funzionalità preventiva al momento in cui è stata rilevata l’infrazione).

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• domenica, settembre 02nd, 2007

Sono sempre stato convinto che la lotta contro la piccola criminalità è indispensabile anche per fermare la grande criminalità”.

(Il Sole 24-Ore 31 agosto 2007)

Con questa affermazione ripresa dai più importanti quotidiani, era intervenuto Romano PRODI nel dibattito politico suscitato dalla ordinanza del Comune di Firenze che ha vietato il “mestiere girovago di lavavetri”.

Curioso.

E pensare che io ho sempre creduto che la criminalità fosse una soltanto e che non esistesse una distinzione: quando subisci un reato non stai certo a chiederti se sei vittima della grande criminalità o di quella piccola, sei solo vittima e basta !

Sono le 23.58 di un venerdì agostano, quando squilla il mio cellulare e dall’altro capo del telefono ascolto una voce profonda, affaticata.

Il Maresciallo di turno della Stazione dei Carabinieri di Cattolica (RN) mi informa che a seguito di una “retata”, hanno eseguito una serie di arresti a carico di cittadini extracomunitari in quanto non in regola con il permesso di soggiorno (.. è una Bossi-Fini mi viene detto..).

Sono nominata difensore d’ufficio per alcuni arrestati e l’indomani mattina ci sarà un processo per direttissima presso il Tribunale di Rimini.

Arrivo in Tribunale.
E lo sapevo, anzi lo immaginavo.

Vedo già in lontananza un nugolo di carabinieri, guardie penitenziarie e di arrestati in manette.

..allora c’è qualcosa di più di una Bossi-Fini …

Iniziamo male.

Eccola la tanto decantata piccola criminalità: immigrati clandestini, piccoli spacciatori di pasticche di ecstasy, etc.

Mi sono sempre chiesta l’utilità di questi arresti, della piccola o piccolissima manovalanza criminale, senza che in realtà venissero arrestati i fornitori delle sostanze stupefacenti ovvero coloro che avessero favorito l’immigrazione clandestina.

Anche oggi abbiamo approntato due giudici, due pubblici ministeri, due cancellieri, almeno due guardie penitenziarie per arrestato, i carabinieri che hanno eseguito materialmente l’operazione di arresto e un pugno di avvocati d’ufficio.

Tutti patteggiano.
Tutti condannati e rimessi immediatamente in libertà.
Bene.
Oggi abbiamo stroncato la piccola criminalità : - ) : - )

Esco dal Tribunale con la solita domanda che mi ronza in testa: non abbiamo fermato i fornitori di droga …. non abbiamo fermato chi favorisce l’immigrazione clandestina, ma insomma a cosa è servita questa giornata ?

Dopodomani ci saranno le stesse persone in Tribunale.
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• sabato, settembre 01st, 2007

Giudice di Pace Recco, sentenza 07.06.2006

…non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”.

Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione.

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