Il nome dei figli deve essere scelto soltanto dai genitori e non dallo Stato. Il diritto dei genitori prevale sull’interesse che lo Stato ha ( o possa avere) nel preservare l’identità culturale e linguistica del territorio.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo è tornata ancora una volta a pronunciarsi, censurandolo, sul tentativo di alcuni Stati, come la Finlandia, ad esempio, di applicare una normativa di tipo restrittivo sul diritto di scelta dei genitori dei nomi propri da dare ai propri figli.
Il caso preso in esame, riguardava una famiglia finlandese - caso Johansson contro Finlandia ricorso n. 10163/2002 - nel quale lo Stato aveva impedito alla famiglia Johansson di dare al proprio figlio il nome che quest’ultimi avevono scelto, con la motivazione che tale nome proprio, non era usuale in patria e che pertanto era lontano dalla cultura e tradizioni del paese scandinavo.
La Corte Europea di Strasburgo ha ribadito, invece, la piena libertà dei genitori (il diritto dei genitori) di essere esclusivamente loro i legittimati a dare il nome alla propria prole, condannando lo Stato finlandese per le pratiche fortemente restrittive in tema di diritto di famiglia.
Le autorità nazionali, è stato ribadito, possono intervenire, limitando la libertà di scelta dei genitori, soltanto nel caso in cui si ponga la necessità di tutelare il neonato, nel caso in cui venisse adottato un nome ridicolo, offensivo o comunque capace di arrecare danno al bambino.
Il fatto potrebbe avere quasi dell’inverosimile, eppure due genitori sono stati costretti, per tutelare la propria famiglia, ad adire addirittura la Corte europea.
Non è nuovo il caso in Europa.
Alcuni Paesi europei, nel tentativo di arginare una forte immigrazione, e con particolare riferimento ai così detti matrimoni misti, al fine di preservare il più a lungo possibile la cultura, tradizioni, lingua e costumi sociali, pongono sempre più ostacoli burocratici, come, appunto, il caso del nome da dare ai propri figli.
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